IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
recante: "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile";
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
luglio 1992,  di  delega  al  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione  civile  delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di
promozione di iniziative, anche  normative,  nonche'  di  ogni  altra
funzione  ed  attivita'  attribuita  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerato che  nei  giorni  9,  10  e  11  aprile  1992  si  sono
verificati   violenti  eventi  alluvionali  che  hanno  provocato  la
distruzione o il danneggiamento di imbarcazioni  da  pesca  siti  nel
compartimento marittimo di Pescara;
  Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dei decreti-legge 8 giugno
1992, n. 310, e 1 luglio 1992, n. 324, non convertiti nei termini di
legge, era  prevista  una  specifica  disposizione  finalizzata  alla
sospensione,  fino  al  31  dicembre 1992, di cambiali o altri titoli
esecutivi, dei termini  di  prosecuzione  e  decadenza  e  di  quelli
relativi   alle  procedure  esecutive  in  favore  degli  armatori  o
proprietari di pescherecci distrutti o danneggiati dai citati  eventi
alluvionali nel compartimento marittimo di Pescara;
  Vista la deliberazione del 28 agosto 1992 con la quale il Consiglio
dei  Ministri  ha approvato il disegno di legge recante: "Provvidenze
in  favore  delle   zone   colpite   dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche  verificatesi nel periodo che va dall'ottobre 1991 al 15
luglio 1992,  e  disposizioni  varie"  che  ripropone  la  illustrata
disposizione   in   favore   degli  armatori  e  di  proprietari  dei
pescherecci distrutti o danneggiati dai noti eventi alluvionali, gia'
contenuta negli indicati decreti-legge;
  Preso  atto  delle  difficolta'  di  carattere  tecnico-legislativo
esaminate  nelle  sedute del Consiglio dei Ministri del 28 agosto e 4
settembre 1992, che hanno impedito al Governo la  reiterazione  della
indicata   norma  nell'ambito  di  un  decreto-legge,  e  sentito  il
Consiglio dei Ministri nelle suddette sedute;
  Considerato che persistono tuttora le condizioni di  necessita'  ed
urgenza  che  hanno  indotto  all'emanazione  dell'indicata  norma di
sospensione di termini;
  Ritenuta, pertanto, la necessita',  al  fine  di  evitare  maggiori
danni   economici   ai   soggetti   beneficiari   delle  su  indicate
provvidenze, che, nelle more dell'approvazione dell'indicato  disegno
di  legge,  non  vi  siano soluzioni di continuita' nel godimento del
predetto beneficio;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Nei confronti degli armatori o proprietari delle imbarcazioni da
pesca  distrutte o danneggiate nel compartimento marittimo di Pescara
dagli eventi alluvionali nei  giorni  9,  10  e  11  aprile  1992  ed
individuati  con  decreto  del Ministro della marina mercantile, sono
sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza
dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito
avente  forza  esecutiva,  compresi  i  ratei  dei  mutui  bancari ed
ipotecari  pubblici  e  privati  emessi  o   comunque   pattuiti   od
autorizzati  prima  del  9  aprile  1992,  nonche' di ogni altro atto
avente  efficacia  esecutiva.  La  camera  di  commercio  di  Pescara
curera',  in  appendice  ai bollettini dei protesti bancari, apposita
pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali
dimostrino di aver subito protesti di cambiali,  vaglia  cambiari  od
assegni  bancari  ricompresi  nella sospensione dei termini di cui al
presente articolo.   Le pubblicazioni di  rettifica,  da  effettuarsi
gratuitamente,  possono  aver  luogo  anche  ad  istanza di chi abbia
richiesto la levata del  protesto.  Per  i  medesimi  soggetti  sono,
altresi',  sospesi  i  termini  di  prescrizione  e quelli perentori,
legali  e  convenzionali,  sostanziali  e   processuali   comportanti
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti
o  che scadono nei periodi sotto indicati. La sospensione dei termini
sostanziali o processuali, opera per il periodo che va dal  9  aprile
al  31  dicembre  1992,  salve,  in  ogni caso, le disposizioni degli
articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono  sospesi  per
lo  stesso  periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari
ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi
esecutivi.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e comunicata al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
   Roma, 4 settembre 1992
                                               Il Ministro: FACCHIANO