IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1973 con il quale e' stato emanato il regolamento previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 giugno 1992 e 30 giugno 1992 con i quali, rispettivamente, il prof. avv. Giuseppe Guarino e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli onorevoli Luigi Farace e Felice Iossa sono stati nominati Sottosegretari di Stato; Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che importano direttive di ordine generale, nonche' le circolari ed istruzioni a enti controllati. Inoltre, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro gli atti elencati nell'art. 2 del regolamento ministeriale emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1973, citato nelle premesse, ai numeri da 1 a 20 e ai numeri 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30. Restano in particolare riservati alla firma esclusiva del Ministro i provvedimenti in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi; di liquidazione coatta amministrativa di societa' fiduciarie e fiduciarie e di revisione, di nomina di commissari permanenti e di conferimento di incarichi di ispezione presso le societa' predette; di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria di imprese ed enti di assicurazione, di nomina di commissari ad acta presso le predette imprese, nonche' gli altri provvedimenti di carattere sanzionatorio nei riguardi delle medesime imprese di assicurazione; sono altresi' riservati alla firma esclusiva del Ministro i provvedimenti di approvazione delle tariffe e condizioni di polizza con carattere di generalita', di fusioni, di trasferimenti del portafoglio, di annullamento, revoca o modifica delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa, di approvazione di piani di risanamento o finanziamento delle imprese assicurative e i provvedimenti relativi all'assegnazione ed al trasferimento di sede dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.