IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i programmi integrativi speciali di metanizzazione; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno; Vista la tabella D della legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale e' stata rifinanziata la legge n. 784/1980 con uno stanziamento per il 1992 di 100 miliardi di lire; Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale e' stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale e' stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in piu' interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relativi al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; Vista la propria delibera del 30 maggio 1991 con la quale, nell'ambito della definizione degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1991 in relazione ai programmi operativi per le regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 1), e' stata autorizzata a favore del programma di metanizzazione l'assunzione di impegni per 198,6 miliardi di lire, a valere sulle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la propria delibera del 30 luglio 1991, con la quale sono state apportate alcune modificazioni tecniche al programma generale di metanizzazione; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con i quali sono state definite le nuove linee di intervento del fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1991, con la quale sono stati definiti i nuovi valori dei gradi/giorno; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: L'importo complessivo di lire 298,6 miliardi, a valere per lire 198,6 miliardi sulle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 e per lire 100 miliardi sullo stanziamento previsto dalla tabella D della legge n. 415/1991, e' finalizzato al proseguimento dell'attuazione del primo triennio del programma generale di metanizzazione richiamato in premessa. Il predetto importo viene destinato: a) per lire 58,6 miliardi alla realizzazione delle opere di allacciamento da parte dell'ENI S.p.a.; b) per lire 240 miliardi al finanziamento delle reti urbane di distribuzione; detta somma, destinata per lire 192 miliardi a contributi in conto capitale e per lire 48 miliardi a contributi in conto interessi, salvo compensazioni, e' ripartita, secondo i criteri adottati con la precedente delibera del 21 dicembre 1989, tra le regioni interessate, come indicato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera. Le somme destinate alle regioni Marche e Lazio gravano esclusivamente sulle disponibilita' recate dalla tabella D della legge n. 415/1991. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvedera' ad aggiornare la graduatoria, adottata sulla base della delibera del 21 dicembre 1989, con le domande la cui documentazione economico-amministrativa sia stata completata entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera, fermo restando che vengano istruiti prioritariamente i progetti gia' compresi nella graduatoria adottata con la precedente delibera. I nuovi valori gradi/giorno dei comuni, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 ottobre 1991, saranno adottati - per la determinazione dei livelli di contributo spettanti (allegato 5 della delibera 11 febbraio 1988) - per quei progetti approvati dai comuni successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto. Alla delibera del 30 luglio 1991 vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) quanto disposto al punto 1, comma 2, viene adottato anche per i comuni singoli, in estensione ed ampliamento; b) a completamento del punto 4, si precisa che le risorse destinate in sede istruttoria ai comuni di cui allo stesso punto 4, comma 1, sono utilizzabili per altri comuni appartenenti alla stessa regione; c) il punto 6 si applica alle nuove reti da realizzare nel caso in cui la popolazione totale residente nei comuni ammissibili rappresenti oltre la meta' dei residenti dell'intero bacino; d) il termine di cui al punto 9 e' prorogato al 30 novembre 1992 limitatamente alle istruttorie gia' perfezionate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e in attesa del decreto del Ministro del tesoro. Tale proroga non riguarda le domande gia' decretate, ad eccezione di quelle dei comuni che non possono accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti. I comuni, che intendono procedere al mutamento della forma di gestione (da quella "diretta" a quella "in concessione"), dovranno formulare la relativa richiesta al Ministero del tesoro, alla Cassa depositi e prestiti e all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, entro un mese dalla data di trasmissione della scheda istruttoria da parte di quest'ultima. Entro tre mesi dall'inoltro di tale richiesta, dovra' pervenire all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, la relativa documentazione per l'adozione degli specifici atti di modifica. Roma, 12 agosto 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO