IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, concernente il programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno;
  Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219,  concernente  i
programmi integrativi speciali di metanizzazione;
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.  445,  concernente  il
rifinanziamento   del   programma   generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno;
  Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  che  prevede
disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;
  Vista  la  tabella  D  della legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la
quale e' stata rifinanziata la legge n. 784/1980 con uno stanziamento
per il 1992 di 100 miliardi di lire;
  Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981,  con  la  quale  e'
stata   approvata   la   prima   fase   del   programma  generale  di
metanizzazione  del  Mezzogiorno,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista  la  propria  delibera  del 16 dicembre 1981, con la quale e'
stato approvato il programma integrativo speciale  di  metanizzazione
per  le  regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986
e dell'11 febbraio 1988, con le quali e' stato approvato il programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno  e  l'articolazione  dello
stesso   in  piu'  interventi  operativi  sulla  base  delle  risorse
finanziarie stanziate;
  Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con  la  quale  sono
stati   definiti   i  criteri  per  l'istruttoria  delle  domande  di
finanziamento relativi al programma generale  di  metanizzazione  del
Mezzogiorno;
  Vista  la  propria  delibera  del  30  maggio  1991  con  la quale,
nell'ambito  della  definizione  degli   interventi   finanziari   da
effettuarsi  nel  1991  in  relazione  ai  programmi operativi per le
regioni del Mezzogiorno, di cui all'art. 8  del  regolamento  CEE  n.
2052/88 (obiettivo 1), e' stata autorizzata a favore del programma di
metanizzazione  l'assunzione di impegni per 198,6 miliardi di lire, a
valere sulle disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art.  5
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista  la  propria  delibera  del 30 luglio 1991, con la quale sono
state apportate alcune modificazioni tecniche al  programma  generale
di metanizzazione;
  Visti  i  regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052
del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e  n.  4254  del  19
dicembre  1988  con  i  quali  sono  state definite le nuove linee di
intervento del fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 7 ottobre 1991, con la quale sono stati definiti
i nuovi valori dei gradi/giorno;
  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato d'intesa  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno;
  Udita la relazione del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  L'importo  complessivo  di  lire  298,6 miliardi, a valere per lire
198,6 miliardi sulle disponibilita' del fondo  di  rotazione  di  cui
all'art.  5  della  legge  n.  183/1987 e per lire 100 miliardi sullo
stanziamento previsto dalla tabella D della  legge  n.  415/1991,  e'
finalizzato  al  proseguimento dell'attuazione del primo triennio del
programma generale di metanizzazione richiamato in premessa.
  Il predetto importo viene destinato:
    a) per lire 58,6  miliardi  alla  realizzazione  delle  opere  di
allacciamento da parte dell'ENI S.p.a.;
    b)  per  lire  240 miliardi al finanziamento delle reti urbane di
distribuzione;  detta  somma,  destinata  per  lire  192  miliardi  a
contributi  in  conto capitale e per lire 48 miliardi a contributi in
conto interessi, salvo compensazioni, e' ripartita, secondo i criteri
adottati con la precedente delibera del  21  dicembre  1989,  tra  le
regioni  interessate,  come  indicato  nell'allegata  tabella  A, che
costituisce parte integrante della presente delibera.
  Le  somme  destinate  alle   regioni   Marche   e   Lazio   gravano
esclusivamente  sulle  disponibilita'  recate  dalla  tabella D della
legge n. 415/1991.
  L'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo   del   Mezzogiorno
provvedera'  ad  aggiornare la graduatoria, adottata sulla base della
delibera del 21 dicembre 1989, con le domande la  cui  documentazione
economico-amministrativa  sia  stata  completata  entro un mese dalla
data di pubblicazione della presente  delibera,  fermo  restando  che
vengano  istruiti  prioritariamente  i  progetti  gia' compresi nella
graduatoria adottata con la precedente delibera.
  I nuovi valori gradi/giorno dei  comuni,  di  cui  al  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  del 7
ottobre 1991, saranno adottati - per la determinazione dei livelli di
contributo spettanti (allegato 5 della delibera 11 febbraio  1988)  -
per quei progetti approvati dai comuni successivamente all'entrata in
vigore del predetto decreto.
  Alla  delibera  del  30  luglio  1991 vengono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
    a) quanto disposto al punto 1, comma 2, viene adottato anche  per
i comuni singoli, in estensione ed ampliamento;
    b)  a  completamento  del  punto  4,  si  precisa  che le risorse
destinate in sede istruttoria ai comuni di cui allo stesso  punto  4,
comma  1, sono utilizzabili per altri comuni appartenenti alla stessa
regione;
    c) il punto 6 si applica alle nuove reti da realizzare  nel  caso
in  cui  la  popolazione  totale  residente  nei  comuni  ammissibili
rappresenti oltre la meta' dei residenti dell'intero bacino;
    d) il termine di cui al punto 9 e' prorogato al 30 novembre  1992
limitatamente  alle istruttorie gia' perfezionate dall'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e in attesa del decreto del
Ministro del tesoro.  Tale  proroga  non  riguarda  le  domande  gia'
decretate, ad eccezione di quelle dei comuni che non possono accedere
ai mutui della Cassa depositi e prestiti.
  I  comuni,  che  intendono  procedere  al  mutamento della forma di
gestione (da quella "diretta" a quella  "in  concessione"),  dovranno
formulare  la  relativa richiesta al Ministero del tesoro, alla Cassa
depositi e prestiti e all'Agenzia per la  promozione  dello  sviluppo
del  Mezzogiorno,  entro  un  mese  dalla  data di trasmissione della
scheda  istruttoria  da  parte  di  quest'ultima.  Entro   tre   mesi
dall'inoltro  di  tale richiesta, dovra' pervenire all'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, la relativa documentazione
per l'adozione degli specifici atti di modifica.
   Roma, 12 agosto 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO