IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Visto l'art. 31 del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325; Considerata l'opportunita' di confermare per l'anno 1992 i principi indicati nel decreto interministeriale 9 febbraio 1990 ai fini della individuazione dei termini, criteri e modalita' per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 58/1990; Ritenuto di dare, nell'ambito del limite massimo individuato ai fini del pensionamento anticipato per ciascuna compagnia portuale, precedenza alle istanze presentate, nei termini previsti entro il 31 dicembre 1992, dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della citata legge n. 58/1990 sulla base delle singole graduatorie predisposte a tal fine per ciascun anno, a partire dal 1989, seguendo il criterio della maggiore eta', maggiore anzianita' contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati; Ritenuta, altresi', l'opportunita' di considerare il presente decreto valido anche per l'anno 1993 ai sensi della citata legge n. 58/1990, qualora il beneficio del pensionamento anticipato non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992; Sentiti gli enti portuali, le compagnie e i gruppi portuali, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali; Visti i programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Decreta: Art. 1. Le dotazioni organiche dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, con l'individuazione delle eccedenze, sono determinate per l'anno 1992 e, qualora il beneficio del pensionamento anticipato non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, anche per l'anno 1993 sulla base dei criteri indicati nelle premesse, come dalle allegate tabelle A, B e C. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1992 Il Ministro della marina mercantile TESINI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CRISTOFORI p. Il Ministro del tesoro GIAGU DEMARTINI