IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione,  approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  Visti  gli  articoli  140-203  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  Visto  il  decreto-legge  17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26;
  Visto  il   decreto-legge   9   gennaio   1989,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85;
  Visto  il  decreto-legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con
modificazioni, nella legge 24  marzo  1990,  n.  58,  concernente  la
soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali lavoratori
portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali;
  Visto l'art. 31 del decreto-legge 1 luglio 1992, n. 325;
  Considerata l'opportunita' di confermare per l'anno 1992 i principi
indicati nel decreto interministeriale 9 febbraio 1990 ai fini  della
individuazione  dei  termini,  criteri e modalita' per l'attribuzione
dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 58/1990;
  Ritenuto di dare, nell'ambito del  limite  massimo  individuato  ai
fini  del  pensionamento  anticipato per ciascuna compagnia portuale,
precedenza alle istanze presentate, nei termini previsti entro il  31
dicembre  1992, dai lavoratori e dipendenti in possesso dei requisiti
richiesti dall'art. 3 della citata legge n. 58/1990 sulla base  delle
singole  graduatorie  predisposte  a  tal  fine  per  ciascun anno, a
partire dal 1989, seguendo il criterio della maggiore eta',  maggiore
anzianita'  contributiva  e della data di presentazione delle domande
da parte degli interessati;
  Ritenuta,  altresi',  l'opportunita'  di  considerare  il  presente
decreto  valido  anche per l'anno 1993 ai sensi della citata legge n.
58/1990, qualora il beneficio del pensionamento  anticipato  non  sia
utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992;
  Sentiti  gli  enti  portuali,  le  compagnie  e  i gruppi portuali,
nonche'  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  portuali   a
carattere  nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze
degli utenti portuali;
  Visti  i  programmi  formulati  dalle   autorita'   preposte   alla
disciplina del lavoro portuale in ordine alle dotazioni organiche dei
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  dotazioni  organiche  dei  lavoratori  e  dei  dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali, con  l'individuazione  delle  eccedenze,
sono  determinate  per  l'anno  1992  e,  qualora  il  beneficio  del
pensionamento anticipato non sia utilizzato pienamente  entro  il  31
dicembre  1992, anche per l'anno 1993 sulla base dei criteri indicati
nelle premesse, come dalle allegate tabelle A, B e C.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 settembre 1992
                 Il Ministro della marina mercantile
                               TESINI
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                             CRISTOFORI
                      p. Il Ministro del tesoro
                           GIAGU DEMARTINI