IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;
  Visto il regio decreto 1 marzo 1888, n. 5247;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;
  Visti  il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27
giugno 1933, n. 703;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono delegate al sen. avv. Germano De  Cinque,  Sottosegretario  di
Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:
   1)  personale  dell'amministrazione giudiziaria con esclusione dei
provvedimenti riguardanti i dirigenti nonche' gli  appartenenti  alle
qualifiche VIII, IX e ad esaurimento;
   2)   personale   appartenente  al  settore  uffici  notificazioni,
esecuzioni e protesti con esclusione dei provvedimenti di nomina  dei
dirigenti degli uffici unici;
   3) affari civili (stato civile);
   4)   servizi   degli   ufficiali   giudiziari   e   dei  messi  di
conciliazione;
   5) partecipazione alle  attivita'  internazionali  attinenti  alle
materie delegate;
   6) libere professioni (ad eccezione di avvocati e giornalisti);
   7)  prelievo  sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese
casuali, nonche' di quelle per l'acquisto di  riviste,  giornali,  ed
altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;
   8) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;
   9)  autorizzazione  e  liquidazione  delle  missioni in territorio
nazionale al personale addetto alla propria segreteria;
   10) tutti gli affari per i quali e' delegato di volta in volta dal
Ministro.