IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Universita' degli studi
"Federico  II"  di Napoli in data 28 febbraio 1989 intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'espletamento delle  attivita'  di  trapianto  di
ossa  da  cadavere  a  scopo  terapeutico  presso l'istituto di prima
clinica ortopedica della seconda facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  21  maggio  1992,  in  esito  agli   accertamenti   tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 23 luglio 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istituto di prima clinica ortopedica della  seconda  facolta'  di
medicina  e  chirurgia  dell'Universita' degli studi "Federico II" di
Napoli e' autorizzato al  trapianto  di  ossa  da  cadavere  a  scopo
terapeutico   prelevato   in   Italia   o   importato   gratuitamente
dall'estero.