IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli in data 28 febbraio 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 21 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 23 luglio 1992; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. L'istituto di prima clinica ortopedica della seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli e' autorizzato al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.