IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi; Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 1990 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione; Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi; Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici; Vista l'ordinanza ministeriale 20 dicembre 1986 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile; Vista la decisione della commissione delle Comunita' economiche europee n. 89/195 modificata da ultimo dalla decisione del 18 dicembre 1991 n. 92/76/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione sanitaria cui e' subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile; Vista la decisione della Commissione 89/3/CEE e successive modifiche relativa a misure di protezione sanitaria applicabili all'importazione di talune carni fresche provenienti dal Brasile; Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi alle disposizioni adottate in sede comunitaria; Ordina: Art. 1. Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992 citato in premessa, e' consentita l'importazione dal Brasile delle seguenti categorie di carni fresche: a) carni fresche refrigerate o congelate disossate di bovini escluse le frattaglie, dagli stati seguenti: Rio Grande do Sul; Minas Gerais; Parana'; Sao Paulo; Espirito Santo; Mato Grosso del Sud con l'eccezione delle municipalita' di Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumba, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Sonora, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario di accompagnamento, redatto in conformita' del modello di cui all'allegato A; b) carni fresche, refrigerate o congelate, di solipedi domestici che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformita' del modello di cui all'allegato B; c) frattaglie di bovini originari e provenienti dagli Stati indicati alla lettera a), limitatamente a: cuori completamente puliti; muscoli diaframmatici completamente puliti; lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagine o tonsille, che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria, redatto in conformita' del modello di cui all'allegato C.