IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 17 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 26 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre  1982,  n.  889,  concernente  l'attuazione della direttiva
comunitaria n. 72/462 relativa  a  problemi  sanitari  e  di  polizia
sanitaria  all'importazione  di animali delle specie bovina e suina e
di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;
  Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonche' l'allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo 1992, regolamento
di attuazione delle  direttive  n.  83/91/CEE,  n.  88/289/CEE  e  n.
91/266/CEE  relative  a  problemi  sanitari e di polizia sanitaria in
materia di importazione di animali della specie  bovina  e  suina  di
carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle
trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983,
che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto
ministeriale 15 marzo  1990  recante  norme  sanitarie  afferenti  le
pezzature,  la  certificazione  e la bollatura delle carni fresche in
importazione;
  Vista  la  circolare  n.  88  del  26  maggio   1967,   concernente
l'importazione  di  organi,  ghiandole e tessuti per la produzione di
medicinali;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale  12  ottobre  1973  recante
norme  in  materia  di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di
carni;
  Visto il  decreto  ministeriale  3  febbraio  1992  concernente  la
sostituzione  dei  Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di
animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a
base di carne;
  Visto il  decreto  ministeriale  4  novembre  1991  concernente  il
mantenimento  delle  importazioni  di animali vivi e carni fresche in
provenienza da alcuni Paesi terzi;
  Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente  norme  di
polizia  veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus
di tipi esotici;
  Vista l'ordinanza ministeriale  20  dicembre  1986  concernente  le
condizioni   zoosanitarie   per   l'importazione   di  carni  fresche
provenienti dal Brasile;
  Vista la decisione della  commissione  delle  Comunita'  economiche
europee  n.  89/195  modificata  da  ultimo  dalla  decisione  del 18
dicembre 1991  n.  92/76/CEE  relativa  alle  condizioni  di  polizia
sanitaria   e   alla  certificazione  sanitaria  cui  e'  subordinata
l'importazione di carni fresche provenienti dal Brasile;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  89/3/CEE   e   successive
modifiche  relativa  a  misure  di  protezione  sanitaria applicabili
all'importazione di talune carni fresche provenienti dal Brasile;
  Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa  nazionale  in
materia  di  condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai
Paesi terzi alle disposizioni adottate in sede comunitaria;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Fatte  salve  le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 231 del 1 marzo  1992  citato  in
premessa,  e'  consentita  l'importazione  dal Brasile delle seguenti
categorie di carni fresche:
    a) carni fresche refrigerate  o  congelate  disossate  di  bovini
escluse le frattaglie, dagli stati seguenti:
    Rio Grande do Sul;
    Minas Gerais;
    Parana';
    Sao Paulo;
    Espirito Santo;
    Mato  Grosso  del  Sud  con  l'eccezione  delle  municipalita' di
Aquidauana,  Bodoquena,  Bonito,  Caracol,  Corumba,  Coxim,  Jardim,
Ladario,  Miranda,  Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde
del Mato Grosso e Sonora,
dalle quali siano state asportate le principali ghiandole  linfatiche
accessibili  e  che  posseggano  i requisiti indicati nel certificato
sanitario di accompagnamento, redatto in conformita' del  modello  di
cui all'allegato A;
    b)  carni fresche, refrigerate o congelate, di solipedi domestici
che  posseggano  i  requisiti  indicati  nel  certificato   sanitario
d'accompagnamento,   redatto   in  conformita'  del  modello  di  cui
all'allegato B;
    c) frattaglie di  bovini  originari  e  provenienti  dagli  Stati
indicati alla lettera a),
limitatamente a:
    cuori completamente puliti;
    muscoli diaframmatici completamente puliti;
    lingue   completamente   pulite,   con  epitelio  e  senza  osso,
cartilagine o tonsille,  che  posseggano  i  requisiti  indicati  nel
certificato  di polizia sanitaria, redatto in conformita' del modello
di cui all'allegato C.