IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 19 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1992; Vista la direttiva n. 91/508/CEE, del 9 settembre 1991, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 217 del 27 settembre 1991 con la quale sono stati modificati gli allegati I e II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione animale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66/1992 recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli additivi nell'alimentazione degli animali; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dell'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. E' autorizzata la commercializzazione e l'impiego nel territorio nazionale del coccidiostatico Diclazuril alle condizioni indicate nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228.