IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  1  della  legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente  della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 152, concernente la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto  il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante norme in
materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto  19
febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66/1992;
  Vista  la direttiva n. 91/508/CEE, del 9 settembre 1991, pubblicata
nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 217 del 27 settembre 1991 con  la
quale  sono  stati  modificati gli allegati I e II della direttiva n.
70/524/CEE,  del   23   novembre   1970,   relativa   agli   additivi
nell'alimentazione animale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
228, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
66/1992  recante  norme  di  attuazione  delle  direttive  CEE numeri
70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249 relative agli
additivi nell'alimentazione degli animali;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dell'art. 9,
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata la commercializzazione e  l'impiego  nel  territorio
nazionale  del  coccidiostatico  Diclazuril  alle condizioni indicate
nell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo
1992, n. 228.