IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura; Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416, per l'esercizio 1992, che reca lo stanziamento di lire 20,391.7 miliardi, per le finalita' ex art. 6, lettera a), della legge n. 153/75; Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra l'altro, vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, per complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera a), della sopracitata legge n. 153/75; Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE, hanno riconfermato annualmente le quote gia' attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, come prime annualita' dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978, non ritenendo necessario rivedere i criteri di riparto ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 153/75; Considerato altresi' che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 33 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 vanno trasferite le annualita' alle sole regioni che hanno concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui definitivi, ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985; Atteso, quindi, che le somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano hanno come riferimento le annualita' gia' assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e, quindi, non piu' suscettibili di modificazione; Ritenuta l'opportunita', pertanto, di non sottoporre ad ulteriori deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque, debbono essere analoghe a quelle gia' attribuite relativamente ai limiti d'impegno dal 1974 al 1978; Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualita' o le parziali annualita' 1992, a favore delle regioni e le province autonome che risulta abbiano provveduto a certificare il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 20.343.749.810 e' impegnata, a titolo di annualita' o parziali annualita' 1992, dei limiti d'impegno di cui all'art. 6, lettera a), della legge n. 153/75, come di seguito indicato: Regioni interessate Importi e province autonome in lire - - Provincia autonoma di Trento 354.834.020 Provincia autonoma di Bolzano 585.911.065 Valle d'Aosta 197.973.610 Piemonte 4.810.269.035 Lombardia 3.558.207.920 Emilia-Romagna 4.625.193.255 Toscana 3.515.421.765 Marche 154.243.670 Umbria 119.050.310 Liguria 319.548.635 Friuli-Venezia Giulia 50.659.625 Veneto 2.052.436.900 --------------- Totale. . . 20.343.749.810