IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, contenente  disposizioni  per
l'applicazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura;
  Vista   la  legge  di  bilancio  31  dicembre  1991,  n.  416,  per
l'esercizio 1992, che reca lo stanziamento di lire 20,391.7 miliardi,
per le finalita' ex art. 6, lettera a), della legge n. 153/75;
  Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra  l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1974 al
1978,  per  complessive lire 95 miliardi, recati dall'art. 6, lettera
a), della sopracitata legge n. 153/75;
  Considerato che il soppresso CIPAA ed il CIPE,  hanno  riconfermato
annualmente  le  quote  gia' attribuite alle regioni ed alle province
autonome di Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita'  dei  limiti
d'impegno  dal  1974  al  1978,  non  ritenendo necessario rivedere i
criteri di riparto  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  4  della
richiamata legge n. 153/75;
  Considerato altresi' che a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
33  del  regolamento  CEE  n.  797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985
vanno trasferite le annualita' alle sole regioni che  hanno  concesso
il  concorso  nel  pagamento  degli  interessi  sui mutui definitivi,
ovvero abbiano rilasciato nulla osta entro il 30 settembre 1985;
  Atteso, quindi, che le somme da trasferire  alle  regioni  ed  alle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  hanno come riferimento le
annualita' gia' assegnate prima della data del 30 settembre 1985,  e,
quindi, non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta  l'opportunita',  pertanto, di non sottoporre ad ulteriori
deliberazioni CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque,  debbono
essere  analoghe  a  quelle  gia'  attribuite relativamente ai limiti
d'impegno dal 1974 al 1978;
  Ritenuto, infine, di dover impegnare le annualita'  o  le  parziali
annualita'  1992,  a  favore delle regioni e le province autonome che
risulta abbiano provveduto a certificare il  concorso  nel  pagamento
degli  interessi  sui  mutui accesi dagli operatori agricoli, entro i
termini del richiamato art. 33 del regolamento CEE n. 797/85;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 20.343.749.810 e' impegnata, a titolo di
annualita' o parziali annualita' 1992, dei limiti  d'impegno  di  cui
all'art.  6,  lettera  a),  della  legge  n.  153/75, come di seguito
indicato:
           Regioni interessate                            Importi
           e province autonome                            in lire
                    -                                         -
Provincia autonoma di Trento                              354.834.020
Provincia autonoma di Bolzano                             585.911.065
Valle d'Aosta                                             197.973.610
Piemonte                                                4.810.269.035
Lombardia                                               3.558.207.920
Emilia-Romagna                                          4.625.193.255
Toscana                                                 3.515.421.765
Marche                                                    154.243.670
Umbria                                                    119.050.310
Liguria                                                   319.548.635
Friuli-Venezia Giulia                                      50.659.625
Veneto                                                  2.052.436.900
                                                      ---------------
                                      Totale. . .      20.343.749.810