IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive  in  tema
di delitti contro la pubblica amministrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                         Misure patrimoniali 
 
  1. Quando e' stato disposto il giudizio o comunque  si  procede  al
giudizio nei confronti di persona imputata  per  taluno  dei  delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319,
319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, del codice
penale, il pubblico ministero ne da' senza ritardo  comunicazione  al
procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  avente  sede  nel
capoluogo di provincia in relazione al luogo di dimora della persona,
per il promovimento del procedimento  di  applicazione  delle  misure
patrimoniali di cui al presente decreto. 
  2. Insieme alla  comunicazione,  il  pubblico  ministero  trasmette
copia degli atti rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure in-
dicate nel comma 1. 
  3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nel
comma 1 procede  ad  indagini  sulle  disponibilita'  patrimoniali  e
finanziarie del soggetto, a norma dell'articolo 2-bis, commi 1, 2,  3
e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  4. Sulla base degli atti indicati nel comma 2  e  dell'esito  delle
indagini indicate  nel  comma  3,  il  procuratore  della  Repubblica
richiede al tribunale di disporre il sequestro dei beni  che  possono
essere confiscati ai sensi del comma  11,  per  un  importo  pari  al
vantaggio patrimoniale derivato dal reato ovvero, per  i  delitti  di
concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto. 
  5.  Il  tribunale,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  il
sequestro in camera di consiglio, con decreto motivato, entro  trenta
giorni dalla richiesta, con l'intervento  del  pubblico  ministero  e
dell'interessato; si osservano le disposizioni dell'articolo 4, commi
quinto e sesto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se tra i  beni
assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a  terzi,  questi
ultimi sono chiamati a intervenire nel procedimento, e possono, anche
con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal  tribunale,
svolgere  in  camera  di  consiglio  le  loro  deduzioni  e  chiedere
l'acquisizione  degli  elementi  utili  ai  fini   della   decisione.
L'imputato puo' chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa  la
prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o  fideiussione.  Il
tribunale, se accoglie la richiesta, stabilisce l'importo della somma
da depositare presso  la  Cassa  delle  ammende  o  le  modalita'  di
prestazione della fideiussione. Qualora il deposito non sia  eseguito
o  la  fideiussione  non  sia  prestata,  il  tribunale  dispone   il
sequestro. 
  6. Quando vi e' concreto pericolo  che  i  beni  vengano  dispersi,
sottratti o alienati, il procuratore  della  Repubblica  richiede  al
presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei
beni, a norma dell'articolo 2-bis, comma 5,  della  legge  31  maggio
1965, n. 575. 
  7.  Per  l'esecuzione  del  sequestro  e   per   la   custodia   ed
amministrazione dei beni sequestrati  si  osservano  le  disposizioni
degli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies e 2-octies  della  legge
31 maggio 1965, n. 575. 
  8. Anche successivamente al decreto di sequestro il tribunale  puo'
procedere a indagini e  acquisire,  a  norma  dell'articolo  117  del
codice di procedura penale, copia degli atti del procedimento penale. 
  9. Il sequestro e' revocato quando, nel corso del processo  penale,
interviene sentenza di proscioglimento. Il sequestro gia' revocato e'
nuovamente disposto quando  interviene  una  successiva  sentenza  di
condanna.  In  ogni  caso,  il  sequestro  perde   efficacia   quando
dall'inizio della sua esecuzione siano decorsi due anni  e  sei  mesi
senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado, quattro anni
e sei mesi senza che sia  stata  pronunciata  sentenza  in  grado  di
appello,  sei  anni  senza  che  sia   stata   pronunciata   sentenza
definitiva. 
  10. Su richiesta dell'interessato, il tribunale  puo'  disporre  la
revoca parziale del sequestro avuto riguardo ai valori  indicati  nel
comma 4 in relazione a quanto ritenuto nella sentenza  che  definisce
ciascun grado del giudizio. 
  11. Intervenuta la sentenza penale di condanna ovvero  la  sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di  procedura  penale
divenute irrevocabili per taluno dei reati indicati nel comma  1,  il
tribunale dispone,  nei  limiti  dei  valori  indicati  nel  comma  4
accertati  con  la  sentenza,  la   confisca   dei   beni   intestati
all'interessato e sottoposti  a  sequestro,  che  risultano  comunque
nella effettiva disponibilita' dell'interessato medesimo,  ovvero  di
cui questi ha disposto in epoca successiva al momento in cui  il  suo
nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di  reato  previsto
dall'articolo 335 del codice di  procedura  penale  purche',  in  tal
caso, risulti che l'atto e' stato compiuto al fine  di  sottrarre  il
bene al sequestro e che il  terzo  era  consapevole  di  tale  dolosa
preordinazione. 
  12. I provvedimenti del tribunale che dispongono il sequestro o  la
revoca del medesimo sono impugnabili a norma dell'articolo  4,  commi
ottavo, nono, decimo e undicesimo, della legge 27 dicembre  1956,  n.
1423; si applica la disposizione dell'articolo 3-ter, comma 3,  della
legge 31 maggio 1965, n. 575. 
  13. Con il provvedimento che dispone il sequestro il tribunale puo'
disporre  nei  confronti  delle   persone   intestatarie   dei   beni
sequestrati  l'applicazione   provvisoria   delle   misure   di   cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965,  n.  575;  tali
misure perdono efficacia decorsi i termini indicati nel comma  9.  Il
provvedimento  definitivo   che   dispone   la   confisca   determina
l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo  10,
commi 1 e 2, della legge n. 575 del 1965, per un  periodo  di  cinque
anni, anche nei confronti di  eventuali  terzi  intestatari  di  beni
sottoposti a confisca. E' fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo
10, comma 5, della legge n. 575 del 1965. 
  14. Per quanto non disposto dal presente articolo, il  procedimento
di applicazione delle  misure  del  sequestro  e  della  confisca  e'
regolato dalle disposizioni concernenti l'applicazione  delle  misure
di prevenzione patrimoniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
in quanto compatibili. Si osservano altresi'  le  disposizioni  degli
articoli 2-ter, comma 9, della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1989,  n.  230,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.  La
destinazione dei beni confiscati  e'  regolata  dall'articolo  4  del
citato decreto-legge n. 230 del 1989, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 282 del 1989.