IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il secondo comma dell'art.  16  del  regio  decreto-legge  28
febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  15  settembre  1990,  n. 261,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331;
  Considerato che non si puo' determinare il quantitativo percentuale
dell'olio lubrificante contenuto nelle tegole esportate all'estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione  relativa
al  bitume, sulla quantita' di prodotto petrolifero, bitume piu' olio
lubrificante, contenuto nelle tegole -  prodotte  impiegando  bitume,
graniglia   colorata  e  oleata,  altri  prodotti  chimici  e  filler
inorganici - esportate all'estero,  osservate  le  vigenti  norme  in
materia doganale.