IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il secondo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 1990, n. 331; Considerato che non si puo' determinare il quantitativo percentuale dell'olio lubrificante contenuto nelle tegole esportate all'estero; Decreta: Art. 1. E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione relativa al bitume, sulla quantita' di prodotto petrolifero, bitume piu' olio lubrificante, contenuto nelle tegole - prodotte impiegando bitume, graniglia colorata e oleata, altri prodotti chimici e filler inorganici - esportate all'estero, osservate le vigenti norme in materia doganale.