IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta  sul  patrimonio
netto delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del  reddito  di
impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla  data  del  30
settembre 1994 e' istituita  l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere  a)  e  b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  delle
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice  ed  equiparate,
delle  imprese  individuali  e  delle  stabili   organizzazioni   nel
territorio dello Stato dei soggetti di  cui  al  presente  comma  non
residenti tenute, non  per  effetto  di  opzione,  alla  contabilita'
ordinaria. 
  2. L'imposta si applica  alla  data  di  chiusura  del  periodo  di
imposta rilevante ai fini delle imposte sui  redditi  con  l'aliquota
del 7,5 per  mille  sul  patrimonio  netto  cosi'  come  risulta  dal
bilancio o, in  mancanza,  dai  relativi  elementi  desumibili  dalle
scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio. 
  3. Per le societa' cooperative e loro consorzi il patrimonio  netto
comprende  anche  le  somme  versate  dai  soci  persone  fisiche,  o
trattenute ai soci stessi a titolo di prestito, alle condizioni e nei
limiti di cui  all'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive  modificazioni  ed
integrazioni ed  e'  diminuito  delle  riserve  indivisibili  di  cui
all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. 
  4. Per i soggetti che possiedono azioni, titoli similari o quote di
partecipazione in societa' o enti  soggetti  all'imposta  di  cui  al
presente  decreto,  il  patrimonio  netto  e'  diminuito  del  valore
contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore,  di  un
valore pari alla corrispondente frazione di  patrimonio  netto  della
societa' o ente partecipato cosi' come risulta  dall'ultimo  bilancio
ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di  societa'
residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la
diminuzione di cui al precedente  periodo  e'  calcolata  sulla  base
della percentuale di possesso indiretto ed  e'  riconosciuta  fino  a
concorrenza del valore contabile della partecipazione. In  ogni  caso
e'  dovuta  un'imposta   non   inferiore   a   quella   che   risulta
dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a
norma del presente articolo.