IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo  viene
stanziato,  per  la  parte  corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro;
  Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n.  833,  il
quale  stabilisce  che  le  somme di cui al Fondo sanitario nazionale
vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per  la
programmazione  economica  (CIPE)  fra  tutte  le  regioni e province
autonome di Trento e  di  Bolzano  su  proposta  del  Ministro  della
sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Visto  il  decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il
quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  le  attribuzioni
consultive del Consiglio sanitario nazionale;
  Tenuto  conto  che  la  predetta  conferenza  Stato-regioni, con le
determinazioni del 13 febbraio e del 30 luglio 1992, ha  espresso  il
proprio   parere   sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita'  di
ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario
nazionale, parte corrente, per il 1992;
  Visto il primo comma dell'art.  6  del  decreto-legge  30  dicembre
1979,  n.  663,  convertito  nella  legge 29 febbraio 1980, n. 33, il
quale dispone, tra l'altro,  che  le  assegnazioni  trimestrali  alle
regioni   e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
effettuarsi con decreti dei Ministri del  tesoro  e  del  bilancio  e
della   programmazione   economica,   per   la  parte  di  rispettiva
competenza,  non  possono  superare  un  quarto  degli   stanziamenti
previsti;
  Visto  il  secondo  comma  dell'art.  6 del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino a quando non sara' approvato il Piano sanitario  nazionale,  per
la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici
e  dagli  standards  previsti  dal  secondo  comma dell'art. 51 della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre  1991,  n.
412,  il  quale  dispone  che il Governo, con apposito provvedimento,
d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le  province autonome di Trento e di Bolzano, determina - con effetto
dal primo gennaio  1992  -  i  livelli  di  assistenza  sanitaria  da
assicurare  in  condizioni  di  uniformita'  sul territorio nazionale
nonche' gli standard organizzativi e di attivita' da  utilizzare  per
il   calcolo   capitario   di   finanziamento   di   ciascun  livello
assistenziale per l'anno 1992;
  Visto che il CIPE, con delibera del 25 marzo 1992, nelle more della
predisposizione del provvedimento di cui sopra, - dallo  stanziamento
del  Fondo  sanitario  nazionale  per l'anno 1992 di complessive lire
82.870 miliardi - ha determinato, in acconto, per il  primo  semestre
1992,  l'assegnazione  in  favore  delle regioni e province autonome,
dell'importo complessivo di lire 39.370 miliardi;
  Visto,  inoltre,  che  il  CIPE con la stessa delibera del 25 marzo
1992, ha determinato in L. 148.000.000.000 la  quota  annua  1992  da
assegnare  in  favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in
quote trimestrali di L. 37.000.000.000;
  Visti i propri decreti n. 122840 del 24 aprile 1992, n. 134543  del
9  maggio  1992  e n. 147509 del 7 luglio 1992, registrati alla Corte
dei  conti,  con  i  quali  e'  stato  erogato,  per  le   necessita'
finanziarie  del primo e secondo trimestre 1992 l'importo complessivo
di lire 39.370 miliardi in favore  delle  regioni  e  delle  province
autonome  di Trento e di Bolzano, nonche' quello di lire 111 miliardi
in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;
  Visto, altresi', che il CIPE, con delibera del 12 agosto 1992  -  a
valere  sullo stanziamento del Fondo sanitario 1992 - ha determinato,
per il terzo trimestre 1992, l'assegnazione di un  ulteriore  acconto
in   favore   delle  regioni  e  province  autonome  per  un  importo
complessivo di lire 19.685 miliardi;
  Tenuto conto che occorre provvedere, per intanto,  all'assegnazione
ed  all'erogazione  in favore delle regioni e province autonome delle
quote del primo trimestre 1992 per un  importo  complessivo  di  lire
19.685 miliardi;
  Visto  il  quarto  comma  dell'art.  51  della  legge  n. 833/1978,
modificato ed integrato dall'art. 6 della legge  7  agosto  1982,  n.
526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio
ai  Ministeri  della  sanita'  e del tesoro, da parte delle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto  trimestrale
di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la
quota  di  propria  spettanza,  deliberata dal CIPE, viene trasferita
alle  medesime   in   misura   uguale   alla   corrispondente   quota
dell'esercizio precedente;
  Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del primo trimestre 1992
da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto  necessario  provvedere,  per intanto, all'assegnazione ed
all'erogazione, a titolo di acconto, per  il  terzo  trimestre  1992,
della  somma  complessiva  di  lire  19.685  miliardi in favore delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto  il  capitolo  5941  dello  stato  di  previsione  di  questo
Ministero  per  l'anno  finanziario  1992, che presenta la necessaria
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' assegnata, a titolo di acconto, per  il  primo  trimestre  1992,
alle  regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonche' alle
province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di  L.
19.685.000.000.000 ripartita come appresso:
Regione Piemonte                       L.   1.502.482.500.000
Regione Valle d'Aosta                  "       23.588.000.000
Regione Lombardia                      "    3.185.591.000.000
Provincia autonoma di Bolzano          "      105.806.500.000
Provincia autonoma di Trento           "      113.876.000.000
Regione Veneto                         "    1.557.289.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia          "      371.643.000.000
Regione Liguria                        "      627.418.000.000
Regione Emilia-Romagna                 "    1.408.881.000.000
Regione Toscana                        "    1.259.287.000.000
Regione Umbria                         "      286.739.000.000
Regione Marche                         "      502.413.500.000
Regione Lazio                          "   1 .834.362.500.000
Regione Abruzzo                        "      437.537.500.000
Regione Molise                         "      115.232.500.000
Regione Campania                       "    2.001.053.500.000
Regione Puglia                         "    1.410.222.000.000
Regione Basilicata                     "      199.390.500.000
Regione Calabria                       "      702.286.500.000
Regione Sicilia                        "    1.508.994.500.000
Regione Sardegna                       "      530.906.000.000
                                       ______________________
                            Totale. .  L.  19.685.000.000.000