IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che stabilisce le modalita' di remunerazione dell'attivita' svolta dai concessionari; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1989, che fissa la misura dei compensi spettanti ai concessionari; Visto i decreti ministeriali 7 dicembre 1989 e 1 febbraio 1991, che fissano rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1992, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati, per gli esercizi 1990 e 1991, squilibri di gestione che hanno compromesso il regolare svolgimento del servizio, l'erogazione di contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992, rispettivamente, le disponibilita' finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al 75% del loro ammontare, le residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1991 sul medesimo capitolo per l'anno 1991, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio stesso; Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del sopra citato decreto-legge n. 417/1991, convertito dalla legge n. 66/1992, in cui vengono stabilite le modalita' di erogazione dei contributi medesimi e viene prevista una particolare integrazione in favore delle concessioni operanti in aree riconosciute colpite dagli eventi sismici del 1984, con popolazione dichiarata terremotata superiore al 50% di quella residente al 31 dicembre 1988, nelle quali non sono state ancora riscosse le imposte per le annualita' 1985 e 1986, sospese ai sensi dell'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 5, del sopra citato decreto-legge n. 417/1991 convertito dalla legge n. 66/1992, che fa salva l'erogazione della parte del contributo per l'anno 1990, disposta con i decreti ministeriali 12 giugno 1991 e 18 luglio 1991, e prevede che l'erogazione del contributo per l'anno 1991 nonche' dell'ulteriore contributo per l'anno 1990 in favore dei soggetti operanti nelle sopra indicate aree terremotate, venga disciplinata da un ulteriore decreto ministeriale; Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1991 e 11 marzo 1992 con i quali, relativamente al contributo per l'anno 1990, sono stati determinati gli importi spettanti ai singoli concessionari e commissari governativi, per un ammontare totale pari rispettivamente a L. 311.535.000.000 e a L. 103.845.000.000; Considerato che le disponibilita' finanziarie in conto residui esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 ammontano a L. 433.268.774.000, di cui L. 415.380.000.000 gia' impegnate con i sopra menzionati decreti ministeriali 10 ottobre 1991 e 11 marzo 1991; Considerato che le residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1991 sul capitolo 6910 sopra citato ammontano a L. 487.781.877.000; Preso atto del parere emesso dalla commissione consultiva, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in data 30 marzo 1992; Decreta: Art. 1. Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla base dei dati trasmessi al Servizio centrale della riscossione, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono stati accertati per l'esercizio 1991 squilibri di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio, e' utilizzata la somma di L. 487.781.877.000, corrispondente alle residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1991 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Ai fini dell'erogazione del contributo in questione le percentuali e gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del medesimo art. 3 sono fissate nelle misure seguenti: a) 17,8% del costo sostenuto nel 1991 per il personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; 12,5% del costo sostenuto nel 1991 per il restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonche' del personale addetto al servizio della riscossione al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito, e del personale distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione; b) L. 3.106,4 per ogni abitante servito da ciascuna concessione, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988; c) L. 2.665 per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1991.