IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto  l'art.  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
43/1988 sopra citato, che stabilisce le  modalita'  di  remunerazione
dell'attivita' svolta dai concessionari;
  Visto  il decreto ministeriale 16 ottobre 1989, che fissa la misura
dei compensi spettanti ai concessionari;
  Visto i decreti ministeriali 7 dicembre 1989 e  1   febbraio  1991,
che  fissano  rispettivamente  per  l'anno  1990 e per l'anno 1991 la
misura degli interessi semestrali di  mora  per  ritardato  pagamento
delle somme iscritte a ruolo;
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura
del   rimborso   delle  spese  sostenute  dai  concessionari  per  il
compimento degli atti esecutivi;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.
417,  convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1992, che prevede, in favore
dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari  governativi
delegati  provvisoriamente  alla  riscossione  nei cui confronti sono
stati accertati, per gli esercizi 1990 e 1991, squilibri di  gestione
che   hanno   compromesso   il  regolare  svolgimento  del  servizio,
l'erogazione di contributi in conto esercizio  utilizzando  nell'anno
1992, rispettivamente, le disponibilita' finanziarie in conto residui
esistenti  sul  capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze per l'anno 1991 e, in misura non inferiore al  75%  del
loro  ammontare,  le  residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre
1991 sul medesimo capitolo  per  l'anno  1991,  non  utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio stesso;
 Visto  l'art.  3,  commi  3  e  4, del sopra citato decreto-legge n.
417/1991, convertito dalla legge n. 66/1992, in cui vengono stabilite
le modalita' di erogazione dei contributi medesimi e  viene  prevista
una  particolare integrazione in favore delle concessioni operanti in
aree  riconosciute  colpite  dagli  eventi  sismici  del  1984,   con
popolazione   dichiarata  terremotata  superiore  al  50%  di  quella
residente al 31 dicembre 1988, nelle  quali  non  sono  state  ancora
riscosse  le  imposte per le annualita' 1985 e 1986, sospese ai sensi
dell'art. 13-quinquies del decreto-legge  26  maggio  1984,  n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 3, comma 5, del sopra citato decreto-legge n. 417/1991
convertito dalla legge n. 66/1992, che fa  salva  l'erogazione  della
parte  del  contributo  per  l'anno  1990,  disposta  con  i  decreti
ministeriali  12  giugno  1991  e  18  luglio  1991,  e  prevede  che
l'erogazione  del  contributo  per l'anno 1991 nonche' dell'ulteriore
contributo per l'anno 1990 in  favore  dei  soggetti  operanti  nelle
sopra  indicate  aree terremotate, venga disciplinata da un ulteriore
decreto ministeriale;
  Visti  i decreti ministeriali 10 ottobre 1991 e 11 marzo 1992 con i
quali, relativamente  al  contributo  per  l'anno  1990,  sono  stati
determinati   gli   importi  spettanti  ai  singoli  concessionari  e
commissari governativi, per un ammontare totale pari  rispettivamente
a L. 311.535.000.000 e a L. 103.845.000.000;
  Considerato  che  le  disponibilita'  finanziarie  in conto residui
esistenti sul capitolo 6910 dello stato di previsione  del  Ministero
delle  finanze per l'anno 1991 ammontano a L. 433.268.774.000, di cui
L. 415.380.000.000 gia' impegnate  con  i  sopra  menzionati  decreti
ministeriali 10 ottobre 1991 e 11 marzo 1991;
  Considerato  che le residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre
1991 sul capitolo 6910 sopra citato ammontano a L. 487.781.877.000;
  Preso atto del parere emesso dalla commissione consultiva, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43, in data 30 marzo 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n.  417,  convertito  dalla  legge  6
febbraio  1992,  n.  66,  a  favore  dei  soggetti  concessionari del
servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente  alla
riscossione  nei  cui  confronti,  sulla  base  dei dati trasmessi al
Servizio centrale  della  riscossione,  ai  sensi  dell'art.  35  del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono
stati accertati  per  l'esercizio  1991  squilibri  di  gestione  che
compromettono  il regolare svolgimento del servizio, e' utilizzata la
somma   di   L.   487.781.877.000,   corrispondente   alle    residue
disponibilita'  esistenti al 31 dicembre 1991 sul capitolo 6910 dello
stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.
 Ai fini dell'erogazione del contributo in questione le percentuali e
gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del  medesimo
art. 3 sono fissate nelle misure seguenti:
    a)   17,8%   del  costo  sostenuto  nel  1991  per  il  personale
obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e
123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.
43;
    12,5%  del  costo  sostenuto  nel  1991 per il restante personale
assunto a tempo indeterminato ed  iscritto  allo  speciale  fondo  di
previdenza  di  cui  alla  legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con
contratto di formazione e lavoro, nonche' del  personale  addetto  al
servizio  della  riscossione  al quale alla data di entrata in vigore
della legge 4 ottobre 1986,  n.  657,  era  applicata  la  disciplina
contrattuale  del  settore  del  credito,  e del personale distaccato
presso le concessioni del servizio di riscossione;
    b) L. 3.106,4 per ogni abitante servito da ciascuna  concessione,
secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;
    c)  L.  2.665  per  ogni  articolo  di ruolo posto in riscossione
nell'anno 1991.