IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 20, comma quarto, e 21, comma sesto; Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992, concernente disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche, che demanda ad un decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro la determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del diritto fisso d'iscrizione e del diritto annuale di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234; Ritenuto necessario procedere alla determinazione dell'ammontare dei predetti diritti e fissare le modalita' per il pagamento dei relativi importi; Decreta: Art. 1. 1. Il diritto fisso d'iscrizione a ciascuno degli albi di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234 e' fissato in L. 5.000.000. 2. Il diritto annuale di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, e' fissato in L. 2.000.000. 3. L'importo del diritto annuale puo' essere modificato in ciascun anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alle esigenze di funzionamento del comitato di cui all'art. 21 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 4. Le imprese che intendano ottenere l'iscrizione per l'anno 1992 devono effettuare il pagamento del diritto d'iscrizione e del diritto annuale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.