IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  14  giugno  1989,  n.  234,  recante disposizioni
concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti
a favore della ricerca applicata al settore navale ed in  particolare
le  disposizioni  di  cui agli articoli 20, comma quarto, e 21, comma
sesto;
  Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.  280,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107  del  9  maggio 1992,
concernente disposizioni applicative del titolo  IV  della  legge  14
giugno  1989,  n.  234,  in  materia  di  albi speciali delle imprese
navalmeccaniche, che demanda ad un decreto del Ministro della  marina
mercantile  da  emanarsi  di  concerto  con il Ministro del tesoro la
determinazione della  misura  e  delle  modalita'  di  pagamento  del
diritto  fisso d'iscrizione e del diritto annuale di cui all'art. 20,
ultimo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234;
  Ritenuto necessario procedere  alla  determinazione  dell'ammontare
dei  predetti  diritti  e  fissare  le modalita' per il pagamento dei
relativi importi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il diritto fisso d'iscrizione a ciascuno degli albi  di  cui  al
titolo  IV  della  legge  14  giugno  1989,  n.  234 e' fissato in L.
5.000.000.
  2. Il diritto annuale di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge
14 giugno 1989, n. 234, e' fissato in L. 2.000.000.
  3. L'importo del diritto annuale puo' essere modificato in  ciascun
anno  successivo  a quello di entrata in vigore del presente decreto,
in relazione alle esigenze  di  funzionamento  del  comitato  di  cui
all'art. 21 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
  4.  Le  imprese che intendano ottenere l'iscrizione per l'anno 1992
devono effettuare il pagamento del diritto d'iscrizione e del diritto
annuale entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto.