IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934,  n.  370,  sul  riposo
domenicale  e  settimanale,  il quale prevede che il riposo di 24 ore
consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante
turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  giugno  1935,  relativo  alla
determinazione  delle  attivita'  alle  quali e' applicabile l'art. 5
della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n.
72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935;
  Considerato   che   esigenze   di   carattere    tecnico-produttivo
giustificano  l'adozione  del  ciclo  continuo  nell'industria  della
lavorazione del lattice di gomma per la produzione di presidi medico-
chirurgici ed articoli destinati alla profilassi ed alla tutela della
salute e dell'igiene pubblica,  con  la  conseguenza  di  determinare
deroga  all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale
addettovi;
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore;
  Ritenuta la necessita'  di  apportare  variazioni  alla  tabella  I
allegata  al  citato  decreto  ministeriale  22  giugno 1935, siccome
modificata dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  gennaio
1958, n. 72, mediante l'aggiunta di una voce n. 23-bis;
                              Decreta:
  Alla  tabella  I  annessa  al  decreto ministeriale 22 giugno 1935,
siccome modificata dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio  1958,  n.  72, concernente la determinazione delle attivita'
alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio  1934,  n.
370, e' aggiunta la seguente voce:
                                              Operazioni per le quali
 Numero         Natura dell'attivita'          e' concessa la deroga
   -                     -                               -
23-bis     Lavorazione del lattice di gomma  Per il personale addetto
            per la produzione di presidi       alla preparazione
            medico-chirurgici ed articoli      mescole, maturazione
            destinati alla profilassi ed       - prevulcanizzazione
            alla tutela della salute e         mescole, alla immer-
            dell'igiene pubblica.              sione - vulcanizza-
                                               zione ed estrazione,
                                               al lavaggio - asciu-
                                               gatura; per il per-
                                               sonale addetto alle
                                               operazioni collegate
                                               che saranno ricono-
                                               sciute tali dall'is-
                                               pettorato del lavoro.
   Roma, 21 settembre 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.
          370/1934,   recante   norme   sul   riposo   domenicale   e
          settimanale:
             "Art. 5. - Il riposo di 24 ore consecutive  puo'  cadere
          in  giorno  diverso  dalla  domenica, e puo' essere attuato
          mediante turni al  personale  addetto  all'esercizio  delle
          seguenti attivita':
              1)  operazioni  industriali per le quali si abbia l'uso
          di  forni  a  combustione  o  ad  energia   elettrica   per
          l'esercizio  di  processi  caratterizzati dalla continuita'
          della combustione ed operazioni collegate;
              2) operazioni industriali  il  cui  possesso  debba  in
          tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;
              3)  industrie  di  stagione  per  le  quali  si abbiano
          ragioni di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  od  al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro  utilizzazione,  comprese  le  industrie determinate a
          norma  dell'art.  1,  n.  14,  per  il  loro   periodo   di
          lavorazione  eventualmente  eccedente  i  tre  mesi, ovvero
          quando nella stessa azienda e con lo  stesso  personale  si
          compiano  varie  delle  suddette  industrie  con un decorso
          complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;
              4)  altre  attivita'  per  le  quali  il  funzionamento
          domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di
          pubblica utilita'.
             Le  attivita' di cui al presente articolo saranno deter-
          minate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese
          le corporazioni competenti. (La competenza a determinare le
          attivita' sopraelencate e' ora del Ministro  del  lavoro  e
          della   previdenza  sociale;  le  corporazioni  sono  state
          soppresse dal R.D.L. 9  agosto  1943,  n.  721,  convertito
          dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, n.d.r.).
             -  Il  D.M. 22 giugno 1935, recante determinazione delle
          attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22
          febbraio 1934, n.  370, sul riposo domenicale e settimanale
          (riposo settimanale per  turno  del  personale),  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 161 del 12 luglio
          1935.
             - Il D.P.R. 5 gennaio 1958,  modificativo  del  D.M.  22
          giugno  1935,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 52 del 1  marzo 1958.
          Nota al dispositivo:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge  n.  370/1934  si
          veda nelle note alle premesse.