IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, il quale prevede che il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in un giorno diverso dalla domenica, mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita'; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935, relativo alla determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della citata legge 22 febbraio 1934, n. 370; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, modificativo del decreto ministeriale 22 giugno 1935; Considerato che esigenze di carattere tecnico-produttivo giustificano l'adozione del ciclo continuo nell'industria della lavorazione del lattice di gomma per la produzione di presidi medico- chirurgici ed articoli destinati alla profilassi ed alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, con la conseguenza di determinare deroga all'obbligo del riposo domenicale mediante turni al personale addettovi; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Ritenuta la necessita' di apportare variazioni alla tabella I allegata al citato decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, mediante l'aggiunta di una voce n. 23-bis; Decreta: Alla tabella I annessa al decreto ministeriale 22 giugno 1935, siccome modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1958, n. 72, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' aggiunta la seguente voce: Operazioni per le quali Numero Natura dell'attivita' e' concessa la deroga - - - 23-bis Lavorazione del lattice di gomma Per il personale addetto per la produzione di presidi alla preparazione medico-chirurgici ed articoli mescole, maturazione destinati alla profilassi ed - prevulcanizzazione alla tutela della salute e mescole, alla immer- dell'igiene pubblica. sione - vulcanizza- zione ed estrazione, al lavaggio - asciu- gatura; per il per- sonale addetto alle operazioni collegate che saranno ricono- sciute tali dall'is- pettorato del lavoro. Roma, 21 settembre 1992 Il Ministro: CRISTOFORI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934, recante norme sul riposo domenicale e settimanale: "Art. 5. - Il riposo di 24 ore consecutive puo' cadere in giorno diverso dalla domenica, e puo' essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attivita': 1) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni collegate; 2) operazioni industriali il cui possesso debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo; 3) industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'art. 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi; 4) altre attivita' per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilita'. Le attivita' di cui al presente articolo saranno deter- minate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le corporazioni competenti. (La competenza a determinare le attivita' sopraelencate e' ora del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le corporazioni sono state soppresse dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, convertito dalla legge 5 maggio 1949, n. 178, n.d.r.). - Il D.M. 22 giugno 1935, recante determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935. - Il D.P.R. 5 gennaio 1958, modificativo del D.M. 22 giugno 1935, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 1958. Nota al dispositivo: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 370/1934 si veda nelle note alle premesse.