IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la convenzione per il servizio fiammiferi, tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1983, registro n. 59 Finanze, foglio n. 257 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 30 dicembre 1983, col quale la stessa convenzione e' stata prorogata fino al 31 dicembre 1992; Visto l'art. 18 della citata convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560; Ritenuta la necessita' di prorogare detta convenzione fino al 31 dicembre 2001, per assicurare la regolare continuita' del servizio dei fiammiferi; Sentito il parere n. 201/92, espresso dal Consiglio di Stato, sezione III, in data 10 marzo 1992; Visto l'atto di obbligazione del 30 aprile 1992 sottoscritto dal Consorzio industrie fiammiferi per la proroga fino al 31 dicembre 2001 della medesima convenzione; Decreta: Articolo unico La convenzione per il servizio fiammiferi tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi e' prorogata fino al 31 dicembre 2001, sotto l'osservanza delle clausole contenute nell'atto di obbligazione allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1992 Il Ministro: GORIA Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992 Registro n. 53 Finanze, foglio n. 304