IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la convenzione per il servizio fiammiferi, tra lo Stato ed il
Consorzio industrie fiammiferi annessa  al  regio  decreto  11  marzo
1923, n. 560, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre 1983, registrato alla
Corte dei conti il 28 dicembre 1983, registro n. 59  Finanze,  foglio
n.  257  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 357 del 30 dicembre
1983, col quale la stessa convenzione e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 1992;
  Visto  l'art.  18 della citata convenzione annessa al regio decreto
11 marzo 1923, n. 560;
  Ritenuta la necessita' di prorogare detta convenzione  fino  al  31
dicembre  2001,  per  assicurare la regolare continuita' del servizio
dei fiammiferi;
  Sentito il parere n.  201/92,  espresso  dal  Consiglio  di  Stato,
sezione III, in data 10 marzo 1992;
  Visto  l'atto  di  obbligazione del 30 aprile 1992 sottoscritto dal
Consorzio industrie fiammiferi per la proroga  fino  al  31  dicembre
2001 della medesima convenzione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  convenzione  per  il  servizio  fiammiferi  tra  lo Stato ed il
Consorzio industrie fiammiferi e' prorogata fino al 31 dicembre 2001,
sotto l'osservanza delle clausole contenute nell'atto di obbligazione
allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1992
                                                   Il Ministro: GORIA
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992
Registro n. 53 Finanze, foglio n. 304