IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982, n. 489, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva CEE n. 75/726 e successive modificazioni; Vista la direttiva CEE n. 89/394 del 14 giugno 1989 recante la terza modifica della direttiva n. 75/726 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili; Considerato che occorre provvedere all'attuazione della predetta direttiva; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La lettera a) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e' sostituita dalla seguente: " a) La mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o piu' specie".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 5 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente: "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente: "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento". Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 489/1982 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/726 e n. 79/168 relativa ai succhi di frutta e prodotti simili), come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Articolo 5. - Per la preparazione dei succhi di frutta sono consentiti: a) la mescolanza dei succhi di frutta e/o di purea di frutta di una o piu' specie; b) i procedimenti ed i trattamenti fisici usuali, quali i trattamenti termici, la centrifugazione e la filtrazione, nonche' l'uso delle sostanze previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; c) l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'articolo 1, numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonche' il fruttosio eccetto che per la preparazione dei succhi di pera e di uva: 1) in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione; 2) in quantita', espressa in sostanza secca, non superiore a: 200 g per litro di succo per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto e di ribes; 100 g per litro di succo negli altri casi per ottenere un gusto dolce. Ne e' vietato l'impiego nella preparazione del succo di mela. Per la preparazione dei succhi di frutta ricostituiti e' consentito l'impiego dei tipi di zucchero indicati all'articolo 1, numeri da 1 a 10 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonche' del fruttosio. Nella preparazione dei succhi di frutta l'impiego di zucchero esclude l'impiego degli acidi e viceversa".