IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 maggio
1982, n. 489, con il quale e' stata data  attuazione  alla  direttiva
CEE n. 75/726 e successive modificazioni;
  Vista  la  direttiva  CEE  n.  89/394 del 14 giugno 1989 recante la
terza modifica della direttiva n. 75/726 relativa  al  ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta
e taluni prodotti simili;
  Considerato che occorre provvedere  all'attuazione  della  predetta
direttiva;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 12 settembre 1991;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata  il 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La lettera a) dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  La mescolanza di succhi di frutta e/o di purea di frutta di
una o piu' specie".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 86/1989 (Norme
          generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al   processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari) e' il seguente:
             "Art.  5  (Attuazioni modificative). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
          183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione
          di ciascuna modifica delle direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
             2. Le disposizioni  del  comma  1  e  dell'art.  4  sono
          applicabili,  ove  occorra,  anche  per  l'attuazione degli
          altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma  1,
          lettera a)".
             -   Il  testo  dell'art.  20  della  legge  n.  183/1987
          (Coordinamento delle politiche  riguardanti  l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento interno agli atti  normativi  comunitari),
          e' il seguente:
             "Art.  20  (Adeguamenti  tecnici).  - 1. Con decreti dei
          Ministri interessati sara' data attuazione  alle  direttive
          che  saranno  emanate dalla Comunita' economica europea per
          le  parti  in  cui  modifichino   modalita'   esecutive   e
          caratteristiche  di ordine tecnico di altre direttive della
          Comunita' economica europea gia' recepite  nell'ordinamento
          nazionale.
             2.  I Ministri interessati danno immediata comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 489/1982
          (Attuazione della direttiva (CEE) n.  75/726  e  n.  79/168
          relativa  ai  succhi  di  frutta  e  prodotti simili), come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
             "Articolo 5. - Per la preparazione dei succhi di  frutta
          sono consentiti:
              a)  la  mescolanza dei succhi di frutta e/o di purea di
          frutta di una o piu' specie;
               b) i procedimenti  ed  i  trattamenti  fisici  usuali,
          quali  i  trattamenti  termici,  la  centrifugazione  e  la
          filtrazione, nonche'  l'uso  delle  sostanze  previste  dal
          decreto   ministeriale   31   marzo   1965   e   successive
          modificazioni  concernente  la  disciplina  degli  additivi
          chimici    consentiti   nella   preparazione   e   per   la
          conservazione delle sostanze alimentari;
               c)   l'impiego   dei   tipi   di   zucchero   indicati
          all'articolo 1, numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10  della  legge  31
          marzo 1980, n. 139, nonche' il fruttosio eccetto che per la
          preparazione dei succhi di pera e di uva:
               1)  in  quantita',  espressa  in  sostanza  secca, non
          superiore  a  15  g  per  litro  di  succo,  per  la   loro
          correzione;
               2)  in  quantita',  espressa  in  sostanza  secca, non
          superiore a:
                200 g per litro di succo per i succhi di  limone,  di
          limetta, di bergamotto e di ribes;
                100  g  per  litro  di  succo  negli  altri  casi per
          ottenere un gusto dolce.  Ne  e'  vietato  l'impiego  nella
          preparazione del succo di mela.
             Per la preparazione dei succhi di frutta ricostituiti e'
          consentito   l'impiego   dei   tipi  di  zucchero  indicati
          all'articolo 1, numeri da 1 a 10 della legge 31 marzo 1980,
          n. 139, nonche' del fruttosio.
             Nella preparazione dei succhi  di  frutta  l'impiego  di
          zucchero esclude l'impiego degli acidi e viceversa".