IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n. 79/693/CEE; Vista la direttiva n. 88/593/CEE che modifica la direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni; Considerato che occorre provvedere alla modifica del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, per dare attuazione alla predetta direttiva n. 88/593/CEE; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al punto 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, e' aggiunto il seguente periodo: "La confettura extra di cinorrodi puo' essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 5 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente: "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente: "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 401/1982 (Attuazione della direttiva CEE n.79/693 relativa alle confetture gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni), cosi' come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 2. - Ai sensi del presente decreto si intende per: 1) confettura extra, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa: di una sola specie di frutta, oppure: di due o piu' specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori. Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di polpa utilizzata deve essere non inferiore a: 450 g in generale; 350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne; 250 g per lo zenzero; 230 g per il pomo di acagiu'; 80 g per la granadiglia. La confettura extra di cinorrodi puo' essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi; 2) confettura, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o di purea: di una sola specie di frutta, oppure: di due o piu' specie di frutta. Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di polpa e/o purea di frutta utilizzata deve essere non inferiore a: 350 g in generale; 250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne; 150 g per lo zenzero; 160 g per il pomo di acagiu'; 60 g per la granadiglia; 3) gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi: di una sola specie di frutta, oppure: di due o piu' specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori. Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di succo di frutta e/o di estratti acquosi deve essere non inferiore a: 450 g in generale; 350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne; 250 g per lo zenzero; 230 g per il pomo di acagiu'; 80 g per la granadiglia. Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi; 4) gelatina, la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi: di una sola specie di frutta, oppure: di due o piu' specie di frutta. Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di succo e/o estratti acquosi non deve essere inferiore a: 350 g in generale; 250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne; 150 g per lo zenzero; 160 g per il pomo di acagiu'; 60 g per la granadiglia. Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi; 5) marmellata, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di uno o piu' dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza. Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g provenienti dall'endocarpo; 6) crema di marroni, la mescolanza portata a consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni. Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di purea di marroni utilizzata deve essere non inferiore a 380 g. In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati per le varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente alle percentuali utilizzate".