IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
401,  con  il  quale  e'  stata  data  attuazione  alla  direttiva n.
79/693/CEE;
  Vista  la  direttiva  n.  88/593/CEE  che  modifica la direttiva n.
79/693/CEE  relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  concernenti  le  confetture,  le  gelatine e le marmellate di
frutta e la crema di marroni;
  Considerato  che  occorre  provvedere  alla modifica del Presidente
della  Repubblica  8  giugno  1982,  n. 401, per dare attuazione alla
predetta direttiva n. 88/593/CEE;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio  di Stato nell'adunanza
generale del 12 settembre 1991;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  in  data 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  punto  1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8  giugno  1982, n. 401, e' aggiunto il seguente periodo:
"La  confettura  extra di cinorrodi puo' essere ottenuta totalmente o
parzialmente dalla purea di cinorrodi".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
            Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 5 della  legge  n.  86/1989  (Norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari) e' il seguente:
             "Art. 5 (Attuazioni modificative).  -  1.  Fermo  quanto
          previsto  dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          la legge comunitaria puo' disporre che,  all'attuazione  di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
             2.  Le  disposizioni  del  comma  1  e  dell'art. 4 sono
          applicabili, ove  occorra,  anche  per  l'attuazione  degli
          altri  provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera a)".
             -  Il  testo  dell'art.  20  della  legge  n.   183/1987
          (Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli atti normativi comunitari),
          e' il seguente:
             "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). -  1.  Con  decreti  dei
          Ministri  interessati  sara' data attuazione alle direttive
          che saranno emanate dalla Comunita' economica  europea  per
          le   parti   in   cui  modifichino  modalita'  esecutive  e
          caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive  della
          Comunita'  economica europea gia' recepite nell'ordinamento
          nazionale.
             2. I Ministri interessati danno immediata  comunicazione
          dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro
          per   il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al
          Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2  del   D.P.R.   n.   401/1982
          (Attuazione  della  direttiva  CEE  n.79/693  relativa alle
          confetture gelatine e  marmellate  di  frutta  e  crema  di
          marroni),  cosi'  come modificato dal presente regolamento,
          e' il seguente:
             "Art. 2. - Ai sensi del presente decreto si intende per:
              1)  confettura  extra,   la   mescolanza,   portata   a
          consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa:
               di una sola specie di frutta,
              oppure:
               di  due  o  piu' specie di frutta, escluse mele, pere,
          prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie,  uve,  zucche,
          cetrioli e pomodori.
             Per  la  preparazione  di  1000  g di prodotto finito la
          quantita' di polpa utilizzata deve essere non inferiore a:
              450 g in generale;
              350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
              250 g per lo zenzero;
              230 g per il pomo di acagiu';
               80 g per la granadiglia.
             La confettura extra di cinorrodi  puo'  essere  ottenuta
          totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi;
              2)  confettura,  la  mescolanza,  portata a consistenza
          gelificata appropriata, di  zuccheri  e  di  polpa  e/o  di
          purea:
               di una sola specie di frutta,
              oppure:
               di due o piu' specie di frutta.
             Per  la  preparazione  di  1000  g di prodotto finito la
          quantita' di polpa e/o  purea  di  frutta  utilizzata  deve
          essere non inferiore a:
              350 g in generale;
              250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
              150 g per lo zenzero;
              160 g per il pomo di acagiu';
               60 g per la granadiglia;
              3)   gelatina  extra,  la  mescolanza  sufficientemente
          gelificata di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi:
               di una sola specie di frutta,
              oppure:
               di due o piu' specie di frutta,  escluse  mele,  pere,
          prugne  a  nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche,
          cetrioli e pomodori.
             Per la preparazione di 1000  g  di  prodotto  finito  la
          quantita'  di  succo di frutta e/o di estratti acquosi deve
          essere non inferiore a:
              450 g in generale;
              350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
              250 g per lo zenzero;
              230 g per il pomo di acagiu';
               80 g per la granadiglia.
             Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione  del
          peso   dell'acqua  utilizzata  per  la  preparazione  degli
          estratti acquosi;
              4)   gelatina,    la    mescolanza,    sufficientemente
          gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi:
               di una sola specie di frutta,
              oppure:
               di due o piu' specie di frutta.
             Per  la  preparazione  di  1000  g di prodotto finito la
          quantita' di succo e/o estratti  acquosi  non  deve  essere
          inferiore a:
              350 g in generale;
              250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
              150 g per lo zenzero;
              160 g per il pomo di acagiu';
               60 g per la granadiglia.
             Detti  quantitativi  sono  calcolati  previa  detrazione
          dell'acqua utilizzata per la  preparazione  degli  estratti
          acquosi;
              5)  marmellata,  la  mescolanza,  portata a consistenza
          gelificata appropriata, di zuccheri e di  uno  o  piu'  dei
          seguenti  prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo,
          estratti acquosi e scorza.
             Per la preparazione di 1000  g  di  prodotto  finito  la
          quantita'  di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a
          200 g, di cui almeno 75 g provenienti dall'endocarpo;
              6)  crema  di  marroni,   la   mescolanza   portata   a
          consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni.
             Per  la  preparazione  di  1000  g di prodotto finito la
          quantita' di purea di marroni utilizzata  deve  essere  non
          inferiore a 380 g.
             In  caso  di  mescolanza, i tenori minimi fissati per le
          varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente  alle
          percentuali utilizzate".