IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennita' dovute per i servizi resi dalle dogane nell'interesse del commercio; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1971, che ha approvato la tabella delle indennita' dovute per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 1973, che ha approvato la tabella delle indennita' dovute per analisi e riscontri tecnici eseguiti fuori dell'orario d'ufficio o fuori della sede dell'ufficio dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette; Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, che nell'istituire un assegno perequativo per i dipendenti civili dello Stato, ha modificato la disciplina delle indennita' a carico di privati ed enti; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 852, che ha aggiornato la disciplina dei servizi resi dall'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta di privati ed enti, rivalutando le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 1979, che detta le norme di attuazione della citata legge n. 852/1978; Vista la legge 13 luglio 1984, n. 302, che ha ulteriormente rivalutato le misure delle tabelle allegate ai citati decreti ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che detta una nuova disciplina dell'orario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, confermando l'addebito del costo dei servizi resi dalle dogane oltre il nuovo orario di apertura e fuori del circuito doganale; Vista la sentenza 21 marzo 1990 di condanna della Repubblica italiana da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee che ha ritenuto non conforme ai principi del trattato CEE la disciplina regolamentare delle indennita' commerciali nella parte in cui l'addebito agli operatori non corrisponde agli effettivi costi amministrativi; Ritenuto che occorre rideterminare la misura e le modalita' di addebito del costo dei servizi resi dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette fuori dell'orario ordinario di apertura degli uffici e fuori degli uffici stessi in modo da rapportarle al costo amministrativo delle prestazioni; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che prevede il rilascio, da parte dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformita' di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero; Visto l'art. 36, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 105/1990 che autorizza il Ministro delle finanze, con proprio decreto e d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, a sottoporre a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalita' di espletamento dei vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta; Visto il verbale dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in data 24 gennaio 1992; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 1730 in data odierna; A D O T T A il seguente regolamento concernente la disciplina per il rimborso all'erario, da parte di privati e degli enti diversi da quelli pubblici, del corrispettivo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette: Art. 1. 1. Le tabelle delle indennita' dovute dai contribuenti per: a) operazioni doganali compiute fuori del circuito doganale od oltre l'orario d'ufficio (decreto ministeriale 29 luglio 1971, in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1971); b) servizi delle imposte di fabbricazione (decreto ministeriale 14 luglio 1971, in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1971); c) analisi e riscontri tecnici, prelievi di campioni ed altre consimili operazioni accessorie, eseguite, su richiesta, in fuori orario e fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane (decreto ministeriale 18 aprile 1973, in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 1973), come modificate, da ultimo, dalla legge 13 luglio 1984, n. 302, sono sostituite dalla tabella dei rimborsi del costo dei servizi resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette allegata al presente regolamento. 2. Nella tabella di cui al comma precedente sono stabilite le misure dei corrispettivi dei servizi a carico dei privati ed enti, diversi da quelli pubblici, rapportate a 60 minuti, nonche' le basi ed i criteri per la loro determinazione. 3. In presenza di variazioni superiori al 10% della media delle basi di calcolo, le misure della tabella sono aggiornate, con provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, utilizzando le metodologie di calcolo indi- cate nella tabella stessa. Le nuove misure entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.Lgs. n. 374/1990 reca: "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/374/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1 (Orario degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario ordinario di apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nella giornata di sabato, con esclusione dei giorni festivi. 2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalita', alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. 3. Nei centri di elaborazione dati delle direzioni compartimentali e' stabilito un orario di funzionamento di ventiquattro ore al giorno. 4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa articolazione ovvero una riduzione dell'orario di apertura degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano. 5. Per le operazioni doganali eseguite nel periodo di apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e le formalita' di cui al comma 2 non e' addebitato agli operatori il costo del servizio. 6. I servizi del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo gli orari previsti nel presente articolo, sono assicurati, mediante le forme di articolazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa, da stabilirsi, per i rispettivi uffici, dal direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, dai direttori compartimentali, dai direttori circoscrizionali, dai direttori degli uffici tecnici di finanza e dai direttori dei laboratori chimici d'intesa con le organizzazioni sindacali secondo la normativa vigente. 7. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro giorni quindici dall'apertura delle trattative, i direttori degli uffici indicati nel comma 6 formalizzano una ipotesi di articolazione dell'orario di lavoro e la inviano al direttore centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed anche alle locali organizzazioni sindacali. In attesa della definizione della vertenza il predetto direttore puo' disporre, in via provvisoria, l'entrata in vigore del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore. 8. I capi degli uffici possono consentire, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del costo del servizio. 9. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, o qualora per mancanza di personale non sia possibile assicurare il servizio con le modalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici potranno disporre prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti previsti dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, per il completamento dell'orario di servizio quando sussistano effettive esigenze, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266". - Il D.Lgs. n. 105/1990 reca: "Organizzazione centrale e perife-rica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349". Si trascrive il testo dell'art. 17 nonche' del comma 4 dell'art. 36 di detto decreto: "Art. 17 (Laboratori chimici). - 1. I laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono uffici con generale competenza consultiva sulle attivita' del Dipartimento; eseguono i controlli analitici loro attribuiti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, emanate anche per finalita' diverse da quelle fiscali, nonche' gli esami analitici e gli accertamenti tecnici loro chiesti dagli organi finanziari. 2. Dai laboratori chimici possono dipendere sezioni. 3. Ai laboratori chimici sono inoltre demandati compiti di: a) analisi chimica e di accertamento tecnico-fiscale nel quadro dell'attivita' e dei controlli di istituto delle dogane e degli uffici tecnici di finanza relativamente a merci e processi di lavorazione, nonche' nella istruzione di controversie sulla qualificazione delle merci, su richiesta delle direzioni compartimentali; b) studio, ricerca e documentazione nel campo della chimica analitica e applicata in riferimento alle necessita' delle competenti direzioni compartimentali, per l'esame di questioni fiscali aventi implicanze tecniche; c) rilascio agli operatori economici di specifiche certificazioni sulla composizione e sulla conformita' di campioni rappresentativi di merci in esportazione al fine di agevolarne la commercializzazione all'estero. 4. Ai direttori dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono attribuite le funzioni dirigenziali di organizzazione, coordinamento e vigilanza dei servizi tecnici e amministrativi del laboratorio chimico, nonche' le competenze relative alle materie oggetto di contrattazione decentrata per quanto concerne il personale in servizio presso il laboratorio chimico cui ciascuno di essi e' preposto". "Art. 36 (Criteri di erogazione del compenso incentivante unico), comma 4. - D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalita' di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformita' tra tutti gli uffici del Dipartimento".