IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  luglio 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1971, che ha approvato la tabella delle
indennita' dovute per i servizi resi dalle dogane nell'interesse  del
commercio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  luglio 1971, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1971, che ha approvato la tabella delle
indennita'  dovute  per  i   servizi   relativi   alle   imposte   di
fabbricazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  aprile 1973, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 1973, che ha approvato la tabella delle
indennita' dovute per analisi  e  riscontri  tecnici  eseguiti  fuori
dell'orario  d'ufficio  o fuori della sede dell'ufficio dal personale
dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette;
  Vista la legge 15 novembre 1973,  n.  734,  che  nell'istituire  un
assegno   perequativo   per  i  dipendenti  civili  dello  Stato,  ha
modificato la disciplina delle indennita'  a  carico  di  privati  ed
enti;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1978,  n. 852, che ha aggiornato la
disciplina dei servizi  resi  dall'amministrazione  periferica  delle
dogane  e  delle  imposte indirette nell'interesse del commercio ed a
richiesta di privati ed enti, rivalutando  le  misure  delle  tabelle
allegate  ai  citati  decreti  ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio
1971 e 18 aprile 1973;
  Visto il decreto ministeriale 30  gennaio  1979,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 35 del 1979, che detta le norme di attuazione
della citata legge n. 852/1978;
  Vista la legge  13  luglio  1984,  n.  302,  che  ha  ulteriormente
rivalutato  le  misure  delle  tabelle  allegate  ai  citati  decreti
ministeriali 29 luglio 1971, 14 luglio 1971 e 18 aprile 1973;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, che
detta una nuova disciplina dell'orario di apertura degli  uffici  del
Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte indirette, confermando
l'addebito del costo dei servizi resi dalle  dogane  oltre  il  nuovo
orario di apertura e fuori del circuito doganale;
  Vista  la  sentenza  21  marzo  1990  di  condanna della Repubblica
italiana da parte della Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee
che  ha  ritenuto  non  conforme  ai  principi  del  trattato  CEE la
disciplina regolamentare delle indennita' commerciali nella parte  in
cui  l'addebito  agli  operatori non corrisponde agli effettivi costi
amministrativi;
  Ritenuto che occorre rideterminare la  misura  e  le  modalita'  di
addebito  del  costo  dei  servizi resi dagli uffici del Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette fuori dell'orario ordinario di
apertura degli  uffici  e  fuori  degli  uffici  stessi  in  modo  da
rapportarle al costo amministrativo delle prestazioni;
  Visto l'art. 17 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che
prevede  il  rilascio, da parte dei laboratori chimici delle dogane e
delle  imposte  indirette,   di   specifiche   certificazioni   sulla
composizione e sulla conformita' di campioni rappresentativi di merci
in   esportazione   al  fine  di  agevolarne  la  commercializzazione
all'estero;
  Visto  l'art.  36,  quarto comma, del citato decreto legislativo n.
105/1990 che autorizza il Ministro delle finanze, con proprio decreto
e d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente
rappresentative, a sottoporre a revisione tutte le norme che regolano
difformemente le modalita' di espletamento dei vari servizi, compresa
la   durata  retribuibile  degli  stessi  nonche'  i  rimborsi  e  le
prestazioni di fare, posti a carico  dei  contribuenti  in  relazione
alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta;
  Visto  il  verbale  dell'intesa  raggiunta  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, in data 24 gennaio 1992;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della  legge  n.  400  del
1988, con nota prot. n. 1730 in data odierna;
                             A D O T T A
il seguente regolamento concernente la disciplina per il rimborso
   all'erario,  da  parte  di  privati e degli enti diversi da quelli
   pubblici, del corrispettivo  dei  servizi  resi  dal  Dipartimento
   delle dogane e delle imposte indirette:
                               Art. 1.
  1. Le tabelle delle indennita' dovute dai contribuenti per:
    a)  operazioni  doganali  compiute fuori del circuito doganale od
oltre l'orario d'ufficio (decreto ministeriale  29  luglio  1971,  in
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 1971);
    b)  servizi  delle imposte di fabbricazione (decreto ministeriale
14 luglio 1971, in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 1971);
    c) analisi e riscontri tecnici, prelievi  di  campioni  ed  altre
consimili  operazioni  accessorie,  eseguite,  su richiesta, in fuori
orario e fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane
(decreto ministeriale 18 aprile 1973, in Gazzetta  Ufficiale  n.  111
del 1973), come modificate, da ultimo, dalla legge 13 luglio 1984, n.
302, sono sostituite dalla tabella dei rimborsi del costo dei servizi
resi dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette allegata
al presente regolamento.
  2.  Nella  tabella  di  cui  al  comma precedente sono stabilite le
misure dei corrispettivi dei servizi a carico dei  privati  ed  enti,
diversi  da  quelli pubblici, rapportate a 60 minuti, nonche' le basi
ed i criteri per la loro determinazione.
  3. In presenza di variazioni superiori al  10%  della  media  delle
basi  di  calcolo,  le  misure  della  tabella  sono  aggiornate, con
provvedimento del direttore generale del Dipartimento delle dogane  e
delle  imposte indirette, utilizzando le metodologie di calcolo indi-
cate nella tabella stessa. Le nuove misure entrano in vigore il primo
giorno del mese successivo alla pubblicazione del provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  D.Lgs.  n.  374/1990  reca:  "Riordinamento degli
          istituti  doganali   e   revisione   delle   procedure   di
          accertamento  e  controllo in attuazione delle direttive n.
          79/695/CEE del 24 luglio  1979  e  n.    82/57/CEE  del  17
          dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
          pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
          febbraio  1981  e n. 82/374/CEE del 23 aprile 1982, in tema
          di procedure di esportazione delle merci  comunitarie".  Si
          trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art.  1  (Orario  degli  uffici  del Dipartimento delle
          dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme  restando  le
          disposizioni  vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  l'orario   ordinario   di
          apertura degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle
          imposte  indirette e' fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00
          nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle  ore  8.00  alle
          ore  14.00  nella  giornata  di  sabato, con esclusione dei
          giorni festivi.
             2. Presso gli uffici doganali  di  confine,  di  mare  e
          aeroportuali  e' assicurato, per tutti i giorni, compresi i
          festivi,  e  per  l'intero  arco  delle  ventiquattro   ore
          giornaliere,    il    passaggio    delle   frontiere,   con
          l'espletamento dei corrispondenti controlli  e  formalita',
          alle  persone,  ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o
          che trasportano merci in regime doganale di transito.
             3. Nei  centri  di  elaborazione  dati  delle  direzioni
          compartimentali  e' stabilito un orario di funzionamento di
          ventiquattro ore al giorno.
             4. I direttori degli uffici possono disporre una diversa
          articolazione ovvero una riduzione dell'orario di  apertura
          degli uffici qualora le esigenze di servizio lo consentano.
             5.  Per  le  operazioni doganali eseguite nel periodo di
          apertura degli uffici di cui al comma 1 e per i controlli e
          le formalita' di cui al comma  2  non  e'  addebitato  agli
          operatori il costo del servizio.
             6.  I  servizi  del  Dipartimento  delle  dogane e delle
          imposte indirette, secondo gli orari previsti nel  presente
          articolo,   sono   assicurati,   mediante   le   forme   di
          articolazione dell'orario di lavoro previste dalla  vigente
          normativa,  da  stabilirsi,  per  i  rispettivi uffici, dal
          direttore centrale degli affari generali, del  personale  e
          dei  servizi  informatici  e tecnici del Dipartimento delle
          dogane   e   delle   imposte   indirette,   dai   direttori
          compartimentali,   dai   direttori   circoscrizionali,  dai
          direttori degli uffici tecnici di finanza e  dai  direttori
          dei  laboratori  chimici  d'intesa  con  le  organizzazioni
          sindacali secondo la normativa vigente.
             7. Qualora l'intesa non  venga  raggiunta  entro  giorni
          quindici  dall'apertura delle trattative, i direttori degli
          uffici indicati nel comma 6  formalizzano  una  ipotesi  di
          articolazione   dell'orario  di  lavoro  e  la  inviano  al
          direttore centrale degli affari generali, del  personale  e
          dei  servizi  informatici  e tecnici del Dipartimento delle
          dogane e delle  imposte  indirette  ed  anche  alle  locali
          organizzazioni sindacali. In attesa della definizione della
          vertenza  il  predetto  direttore  puo'  disporre,  in  via
          provvisoria,  l'entrata  in  vigore  del  provvedimento  di
          articolazione    dell'orario    di   lavoro,   sentite   le
          organizzazioni     sindacali     nazionali     maggiormente
          rappresentative del settore.
             8.  I capi degli uffici possono consentire, su richiesta
          motivata degli operatori, il  compimento  delle  operazioni
          doganali  oltre l'orario ordinario di apertura di ufficio o
          fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18  del  testo
          unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio  1973,  n.  43,  verso  il  pagamento del costo del
          servizio.
             9. In  attesa  dell'espletamento  dei  concorsi  di  cui
          all'art. 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105,
          o  qualora  per  mancanza  di  personale  non sia possibile
          assicurare il servizio con le modalita' di cui al comma  6,
          i capi degli uffici potranno disporre prestazioni di lavoro
          straordinario,  entro i limiti previsti dall'art. 35, comma
          3, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105,  per  il
          completamento  dell'orario  di  servizio  quando sussistano
          effettive esigenze, sentite le organizzazioni sindacali  di
          cui  all'art.  4, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 8 maggio 1987, n. 266".
             - Il D.Lgs. n. 105/1990 reca: "Organizzazione centrale e
          perife-rica  dell'amministrazione  delle  dogane  e   delle
          imposte  indirette e ordinamento del relativo personale, in
          attuazione  della  legge  10  ottobre  1989,  n.  349".  Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  17  nonche'  del  comma  4
          dell'art. 36 di detto decreto:
             "Art. 17 (Laboratori chimici). - 1. I laboratori chimici
          delle  dogane  e  delle  imposte  indirette sono uffici con
          generale  competenza   consultiva   sulle   attivita'   del
          Dipartimento;   eseguono   i   controlli   analitici   loro
          attribuiti dalle vigenti norme legislative e regolamentari,
          emanate anche per  finalita'  diverse  da  quelle  fiscali,
          nonche' gli esami analitici e gli accertamenti tecnici loro
          chiesti dagli organi finanziari.
             2. Dai laboratori chimici possono dipendere sezioni.
             3.  Ai laboratori chimici sono inoltre demandati compiti
          di:
               a) analisi chimica e di  accertamento  tecnico-fiscale
          nel quadro dell'attivita' e dei controlli di istituto delle
          dogane  e  degli  uffici tecnici di finanza relativamente a
          merci e processi di lavorazione, nonche'  nella  istruzione
          di   controversie  sulla  qualificazione  delle  merci,  su
          richiesta delle direzioni compartimentali;
               b) studio, ricerca e documentazione  nel  campo  della
          chimica   analitica   e   applicata   in  riferimento  alle
          necessita' delle competenti direzioni compartimentali,  per
          l'esame di questioni fiscali aventi implicanze tecniche;
               c)  rilascio  agli  operatori  economici di specifiche
          certificazioni sulla composizione e  sulla  conformita'  di
          campioni  rappresentativi  di merci in esportazione al fine
          di agevolarne la commercializzazione all'estero.
             4. Ai direttori dei laboratori chimici  delle  dogane  e
          delle   imposte   indirette  sono  attribuite  le  funzioni
          dirigenziali di organizzazione, coordinamento  e  vigilanza
          dei   servizi  tecnici  e  amministrativi  del  laboratorio
          chimico,  nonche'  le  competenze  relative  alle   materie
          oggetto di contrattazione decentrata per quanto concerne il
          personale  in  servizio  presso  il laboratorio chimico cui
          ciascuno di essi e' preposto".
             "Art.   36   (Criteri   di   erogazione   del   compenso
          incentivante   unico),   comma   4.   -   D'intesa  con  le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative,  con  decreto  del  Ministro delle finanze
          saranno sottoposte a revisione tutte le norme che  regolano
          difformemente  le  modalita'  di  espletamento  tra  i vari
          servizi, compresa  la  durata  retribuibile  degli  stessi,
          nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico
          dei    contribuenti    in    relazione   alle   prestazioni
          straordinarie  svolte  a  loro  richiesta,   in   modo   da
          realizzare  la  necessaria uniformita' tra tutti gli uffici
          del Dipartimento".