IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989 con il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale e' stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25% e dell'1% la predetta maggiorazione forfettaria per i finanziamenti rispettivamente di durata inferiore o superiore a dodici mesi; Considerato che il citato provvedimento del 21 dicembre u.s. ha determinato interpretazioni differenziate in sede regionale e conseguentemente l'applicazione di tassi diversi per operazioni di identica durata; Attesa l'esigenza di riformulare il provvedimento di che trattasi al fine di ovviare ai suddetti inconvenienti; Decreta: Il dispositivo del decreto del 21 dicembre 1991 e' cosi' modificato: la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attivita' di intermediazione, e' fissata, a decorrere dal 1 novembre 1992, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 1992 Il Ministro: BARUCCI