IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Visto il decreto interministeriale del  23  dicembre  1989  con  il
quale  e'  stata  demandata  al  Ministro  del tesoro la competenza a
fissare annualmente la  misura  della  maggiorazione  forfettaria  da
riconoscere  agli  istituti  ed  enti esercenti il credito agrario di
esercizio a ristoro della loro attivita' di intermediazione;
  Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale e' stata
fissata, per l'anno  1992,  nella  misura  dell'1,25%  e  dell'1%  la
predetta    maggiorazione    forfettaria    per    i    finanziamenti
rispettivamente di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
  Considerato che il citato provvedimento del  21  dicembre  u.s.  ha
determinato   interpretazioni   differenziate  in  sede  regionale  e
conseguentemente l'applicazione di tassi diversi  per  operazioni  di
identica durata;
  Attesa  l'esigenza  di riformulare il provvedimento di che trattasi
al fine di ovviare ai suddetti inconvenienti;
                              Decreta:
  Il  dispositivo  del  decreto  del  21  dicembre  1991   e'   cosi'
modificato:   la   maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere  agli
istituti ed enti esercenti  il  credito  agrario  per  le  operazioni
agevolate  di  credito  agrario  di  esercizio,  a ristoro della loro
attivita' di intermediazione, e' fissata, a decorrere dal 1  novembre
1992, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino  a
dodici  mesi  e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a
dodici mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: BARUCCI