IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti  i  propri  decreti con i quali fu disposto l'inserimento nel
prontuario  terapeutico  del  Servizio  sanitario   nazionale   delle
specialita'  medicinali indicate nella parte dispositiva del presente
decreto;
  Rilevato che  i  prodotti  di  cui  trattasi,  i  quali  presentano
caratteristiche di opzionalita' e sussidiarieta', non possiedono piu'
i  requisiti  prescritti per l'inclusione fra i farmaci erogabili con
onere a carico del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il parere espresso dalla  commissione  consultiva  unica  del
farmaco nella seduta del 6 ottobre 1992;
  Ritenuto   opportuno   collocare   tutte  le  predette  specialita'
medicinali nella classe d) di cui all'art. 19, comma 4,  della  legge
11  marzo 1988, n. 67, in attesa di valutare a quali prodotti, con le
opportune modificazioni delle etichette  e  dei  fogli  illustrativi,
possano   essere   riconosciute  le  caratteristiche  di  farmaci  di
automedicazione (classe c) della disposizione legislativa  da  ultimo
richiamata);
                              Decreta:
  Le  confezioni  di  specialita'  medicinali  riportate  nell'elenco
allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante,
sono collocate nella classe d) di cui all'art.  19,  comma  4,  della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
  Le  confezioni  predette  non  possono  essere  piu'  cedute  dalle
farmacie con onere  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  a
partire dal 1  gennaio 1993.
  Del presente decreto sara' divulgata notizia mediante pubblicazione
di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 ottobre 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO