IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  5  agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare  l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988,  n.  362,  ove  si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente  stabilito  l'importo  massimo  di  emissione  di  titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in
particolare  l'ottavo  comma  dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in  corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
  Considerato  che  per  effetto  della  presente  emissione  e delle
precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto
dall'ottavo comma dell'art. 3 della  legge  finanziaria  31  dicembre
1991, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il proprio decreto n. 825866 in data 24 luglio 1992,  con  il
quale  e'  stata  disposta un'emissione di certificati di credito del
Tesoro al portatore, della durata di  sette  anni,  fino  all'importo
massimo  di  nominali  lire  2.500  miliardi, con godimento 1  agosto
1992,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo;
  Visti  i  propri decreti n. 825935 in data 6 agosto 1992, n. 825983
in data 24 agosto 1992 e n. 826048 in data 25 settembre 1992,  con  i
quali  e'  stata disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative
all'emissione dei suddetti certificati  di  credito  del  Tesoro  per
l'importo,  rispettivamente,  di  lire  1.500 miliardi, di lire 2.000
miliardi e di L. 2.926.475.000.000, interamente assegnati;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  un'ulteriore  riapertura delle sottoscrizioni relative alla
cennata emissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  settennali,  con  godimento 1  agosto 1992, di cui al decreto
ministeriale  del  24  luglio  1992  citato  nelle  premesse,  per un
ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.