IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il
finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge  10  maggio  1976,  n.  352,  recante  norme   per
l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
268 del 28 aprile 1975;
  Vista  la  legge  di  bilancio  n.  416  del  31 dicembre 1991, per
l'esercizio  1992,  che  reca  lo  stanziamento  di  lire   1,047.702
miliardi,  sul  cap.  7081  per  le finalita' ex art. 15, lettera c),
della legge n. 352/1976;
  Vista la delibera CIPE del 6 marzo 1985 con la quale, tra  l'altro,
vengono assegnate le annualita' 1985 dei limiti d'impegno dal 1976 al
1980, per complessive lire 8,5 miliardi, recati dall'art. 15, lettera
c), della sopracitata legge n. 352/1976;
  Considerato  che  il  soppresso CIPAA ed il CIPE hanno riconfermato
annualmente le quote gia' attribuite alle  regioni  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  come  prime  annualita' dei limiti
d'impegno dal 1976 al  1980,  non  ritenendo  necessario  rivedere  i
criteri  di  riporto  ai  sensi  del  terzo  comma dell'art. 17 della
richiamata legge n. 352/1976;
  Considerato,  altresi',  che  a  seguito  dell'entrata  in   vigore
dell'art.  33  del  regolamento CEE n. 797/1985 del Consiglio, del 12
marzo 1985, vanno trasferite le  annualita'  alle  sole  regioni  che
hanno  concesso  il  concorso  nel pagamento agli interessi sui mutui
definitivi,  ovvero  abbiano  rilasciato  nulla  osta  entro  il   30
settembre 1985;
  Atteso,  quindi,  che  le  somme  da trasferire alle regioni e alle
province autonome di Trento e  Bolzano,  hanno  come  riferimento  le
annualita'  gia' assegnate prima della data del 30 settembre 1985, e,
quindi non piu' suscettibili di modificazione;
  Ritenuta l'opportunita', pertanto, di non sottoporre  ad  ulteriori
deliberazioni  CIPE assegnazioni di annualita' che, comunque, debbono
riconfermare quelle gia' attribuite relativamente ai limiti d'impegno
dal 1976 al 1980;
  Ritenuto, infine, di  dover  impegnare  le  annualita'  o  parziali
annualita'  1992,  a favore delle sole regioni e le province autonome
che  risulta  abbiano  provveduto  a  certificare  il  concorso   nel
pagamento  degli interessi sui mutui accesi dagli operatori agricoli,
entro i termini  del  richiamato  art.  33  del  regolamento  CEE  n.
797/1985;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva di L. 1.005.003.940, e' impegnata, a titolo di
annualita'  o  parziali  annualita' 1992, dei limiti d'impegno di cui
all'art. 15, lettera c), della legge n.   352/1976, come  di  seguito
indicato:
Regioni interessate e province autonome             Importi in lire
                  ---                                      ---
Bolzano . . . . . . . . . . . . . . . .                  7.144.040
Piemonte. . . . . . . . . . . . . . . .                317.584.495
Toscana . . . . . . . . . . . . . . . .                223.486.360
Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . .                  6.431.400
Emilia-Romagna. . . . . . . . . . . . .                133.494.655
Liguria . . . . . . . . . . . . . . . .                 18.874.230
Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . .                  3.678.880
Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . .                294.309.880
                                                     -------------
                            TOTALE. . .              1.005.003.940