IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1990, concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990; Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990, recante l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'allegato 2, contenente l'elenco delle merci la cui esportazione e' sottoposta ad autorizzazione ministeriale in relazione al Paese di destinazione; Visto il regolamento (CEE) n. 3918/91 del 19 dicembre 1991, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" (CEE) n. L 327 del 31 dicembre 1991, concernente il regime di esportazione vigente nella Comunita' europea e nei singoli Stati membri; Vista la dichiarazione sul Sud Africa adottata il 6 aprile 1992 dai Ministri degli affari esteri in sede di Cooperazione politica europea; Tenuto conto dell'approssimarsi della data d'inizio del Mercato unico europeo; Decreta: L'esportazione verso qualsiasi Paese delle merci elencate nell'allegato 2 al decreto ministeriale 30 ottobre 1990 e' libera. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatta eccezione per le merci di cui ai capitoli 41 e 43 di detto allegato 2, per le quali l'entrata in vigore e' stabilita al 1 gennaio 1993. Restano soggette ad autorizzazione ministeriale le esportazioni, verso tutte le destinazioni, di idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino e disciplinate dalla legge 21 luglio 1967, n. 613. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 1992 Il Ministro del commercio con l'estero VITALONE Il Ministro delle finanze GORIA