IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  la
rideterminazione  del  patrimonio  netto  delle  societa'  per azioni
derivanti dalla privatizzazione degli  enti  pubblici  economici,  il
trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle
predette   societa',   nonche'   il   processo   di   privatizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 ottobre 1992;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del  decreto-legge
11  luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992,  n.  359,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "Il  capitale
iniziale  di  ciascuna  delle  societa'  per  azioni  derivanti dalle
trasformazioni  e'  determinato  provvisoriamente  con  decreto   del
Ministro  del  tesoro  in  base  al netto patrimoniale risultante dai
rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto e'  accertato  in  via
definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime
effettuate  da  una o piu' societa' specializzate, ovvero da soggetti
in possesso dei requisiti  richiesti  dall'articolo  11  del  decreto
legislativo  27  gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro
del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di  cui  all'articolo  2,
comma  2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima
deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni.  I  corrispettivi
professionali  per  le  stime  sono  posti  a  carico  delle societa'
interessate e sono determinati con decreto del Ministro  del  tesoro.
In  attesa  dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono,
in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio  netto  nel
rispetto  dei  criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, e nei  limiti  autorizzati  dal  Ministro  del
tesoro.  Si  applica  l'articolo  2,  comma  3, della stessa legge 29
dicembre 1990, n.  408.  La  differenza  tra  il  netto  patrimoniale
risultante  dall'ultimo  bilancio  e  il  valore del patrimonio netto
determinato in via transitoria o accertato in via  definitiva  dovra'
comportare  una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del
passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione  degli  organi
sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o
al  capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere
inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora
minori, a quelli risultanti della stima e non possono comunque super-
are il valore dalla stima medesima. Il consiglio di amministrazione e
il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i  criteri
seguiti   per  l'iscrizione  in  bilancio  dei  predetti  valori.  Il
patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al
termine delle predette operazioni, le  quali  sono  ad  ogni  effetto
connesse  con  le trasformazioni e sono soggette al regime tributario
di cui all'articolo 19.".