IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DEGLI AFFARI
   ESTERI, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL  COMMERCIO  CON
   L'ESTERO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
  Visto l'art. 776 del codice della navigazione;
  Visto  il  regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito
nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia;
  Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna;
  Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
  Udio il parere del Consiglio di Stato;
  Considerato che, per quanto possibile, e' stato  dato  accoglimento
alle  richieste  provenienti  dagli  enti regionali, anche in sede di
concessione di servizi aerei di linea diversi da quelli previsti  dal
presente decreto;
  Ritenuto  peraltro  che  le  richieste  suddette non possono essere
soddisfatte nella misura in cui risultano incompatibili con il quadro
di riferimento generale dell'assetto concessorio ovvero la  normativa
di cui alla legge 2 ottobre 1991, n. 316;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte
di cui all'elenco n. 1, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al
presente  decreto, che la societa' concessionaria indicata all'art. 2
e' tenuta ad assicurare  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto
medesimo.
  2.  Sono  altresi'  istituiti i servizi di trasporto aereo di linea
sulle rotte  di  cui  all'elenco  n.  2,  firmato  dal  Ministro  dei
trasporti e unito al presente decreto, che la societa' concessionaria
indicata  all'art.  2 e' tenuta ad attivare entro le date riportate a
fianco di ogni singola rotta.
  3. Con successivi decreti potranno essere disposte  modifiche  alle
rotte  comprese  negli  elenchi  di  cui  ai  commi 1 e 2, nonche' la
soppressione di talune di esse, come pure  la  istituzione  di  altri
servizi su rotte non contemplate nei predetti elenchi.