IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELLA DIFESA, DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI Visto l'art. 776 del codice della navigazione; Visto il regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 22 dello statuto della regione Sicilia; Visto l'art. 53 dello statuto della regione Sardegna; Visto l'art. 47 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile; Udio il parere del Consiglio di Stato; Considerato che, per quanto possibile, e' stato dato accoglimento alle richieste provenienti dagli enti regionali, anche in sede di concessione di servizi aerei di linea diversi da quelli previsti dal presente decreto; Ritenuto peraltro che le richieste suddette non possono essere soddisfatte nella misura in cui risultano incompatibili con il quadro di riferimento generale dell'assetto concessorio ovvero la normativa di cui alla legge 2 ottobre 1991, n. 316; Decreta: Art. 1. 1. Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 1, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la societa' concessionaria indicata all'art. 2 e' tenuta ad assicurare dalla data di pubblicazione del decreto medesimo. 2. Sono altresi' istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco n. 2, firmato dal Ministro dei trasporti e unito al presente decreto, che la societa' concessionaria indicata all'art. 2 e' tenuta ad attivare entro le date riportate a fianco di ogni singola rotta. 3. Con successivi decreti potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, nonche' la soppressione di talune di esse, come pure la istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nei predetti elenchi.