Alla Presidenza del Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
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                                  delle province autonome
                                   Ai    presidenti    delle   giunte
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                                  autonome di Trento e Bolzano
                                   Ai commissari di Governo
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                                  italiani
                                   Al   presidente   del    Consiglio
                                  superiore dei lavori pubblici
                                   Al        direttore       generale
                                  dell'A.N.A.S.
                                   Al presidente del Magistrato  alle
                                  acque - Venezia
                                   Al  presidente  del Magistrato per
                                  il Po - Parma
                                   Ai  provveditori  regionali   alle
                                  opere pubbliche
  Sono  stati recentemente resi noti due interventi giurisprudenziali
- la sentenza della Corte costituzionale  n.  150  depositata  il  1
aprile 1992 ed il parere del Consiglio di Stato - sezione II, in data
20 novembre 1991, n. 177/91, pervenuto a questo Ministero il 17 marzo
scorso  -  che riguardano l'applicazione dell'art. 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale, come e'
noto, disciplina il controllo urbanistico-edilizio delle opere  delle
amministrazioni  statali  o  di interesse statale da realizzare dagli
enti istituzionalmente competenti.
  Per la rilevanza degli argomenti trattati, che riguardano o possono
riguardare la competenza delle amministrazioni, degli organi e  degli
istituti  in indirizzo, questo Ministero - che, secondo l'ordinamento
vigente e sulla scorta di consolidati orientamenti  giurisprudenziali
(vedi  ad esempio parere Consiglio di Stato n. 1649/79 del 25 gennaio
1980), e' l'organo che ha la competenza sostanziale ad esercitare  le
funzioni  di cui al richiamato art. 81 nei modi e nelle forme in esse
previste - ritiene di rendere noto il contenuto dei due interventi ai
fini della piu' corretta  applicazione  della  normativa  in  oggetto
indicata.
  1.   La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  150/92,  ha
affrontato il problema delle "opere destinate alla difesa  militare",
le  quali,  come  e' noto, sono sottratte al controllo ex art. 81 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e, di  conseguenza,
ad  alcuna  verifica  per  quanto attiene gli aspetti urbanistici. La
Corte si e' pronunciata in occasione  del  giudizio  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  3  della  legge 6 febbraio 1985, n. 16, il
quale stabilisce che, ai fini dell'accertamento di  conformita'  alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, le opere indicate dalla stessa
legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare e, di
conseguenza, sottratte a quel controllo.
  La  Corte  ha  dichiarato  non fondata la questione di legittimita'
costituzionale.  Essa,  tuttavia,  non  si  e'   fermata   a   questo
accertamento;  poiche'  oltre  ad  indicare  i motivi in relazione ai
quali  la  norma  contestata  deve  ritenersi  legittima,  ha  voluto
precisare  i  limiti  entro i quali la sottrazione delle opere di cui
trattasi al controllo ex art. 81 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 616/77 puo' ritenersi ammissibile.
  La  sentenza, infatti, afferma - a prescindere dal caso di specie -
l'esigenza che comunque, sia in sede legislativa che  amministrativa,
risultino   rigorosamente   precisati   i   criteri  suscettibili  di
qualificare  l'opera  come  "destinata  alla  difesa  militare".   In
particolare,  tali  criteri  non  potranno  fare  riferimento al solo
profilo soggettivo, cioe' alla natura "militare" dell'amministrazione
interessata,  ma  dovranno,  "in  ogni   caso,   investire   sia   le
caratteristiche oggettive che le finalita' dell'opera".
  L'indicazione   che   scaturisce  dalla  sentenza  della  Corte  e'
estremamente chiara e precisa il comportamento che  l'Amministrazione
militare   deve   tenere   quando   intenda   svolgere   un'attivita'
costruttiva.
  In sintesi:
    a) nei casi in cui le opere abbiano le  caratteristiche  indicate
nella sentenza della Corte costituzionale, l'Amministrazione militare
non   dovra'   chiedere   alcun  "accertamento"  da  parte  di  altre
amministrazioni;
    b) quando le opere siano da considerare opere pubbliche, comunque
rientranti nella sfera di competenza  dell'Amministrazione  militare,
dovranno sottostare all'"accertamento" ex art. 81;
    c) nella eventualita' che l'Amministrazione militare agisca "iure
privatorum"  e'  tenuto  a  presentare  al sindaco la richiesta della
concessione di edificare.
  2. Questo Ministero aveva rivolto al Consiglio di Stato un  quesito
circa  la  legittimita'  del  ricorso  all'art.  81  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/77, nei casi in cui si  tratti  di
opere  - o di interventi su opere - ancora non entrate nel patrimonio
della pubblica amministrazione, ma che questa  intende  acquistare  o
locare,  formulando  nel  contempo alcune considerazioni di carattere
generale sulla "ratio" e sulla valenza della norma richiamata.
  Detto consesso, con il menzionato parere del 20 novembre  1991,  n.
177/91,   argomentando  dal  raffronto  tra  l'art.  29  della  legge
urbanistica  17  agosto  1942,  n.  1150  (che   prevedeva   soltanto
l'accertamento  del  "non  contrasto", senza considerare l'ipotesi di
opere non conformi alle prescrizioni urbanistiche)  e  il  menzionato
art.  81  (che  prevede  l'accertamento di "conformita'" introducendo
anche, per le opere  "in  variante"  un  apposito  procedimento),  ha
rilevato,  preliminarmente,  che "nel sistema introdotto nel 1977 non
vi sono piu' ragioni di ordine pratico che  consiglino  di  intendere
l'accertamento  di  conformita'  come  qualche  cosa di diverso da un
semplice, oggettivo riscontro della corrispondenza fra il progetto  e
le previsioni del piano".
  Partendo  da  questa  premessa il Consiglio di Stato ha esaminato i
problemi che si pongono all'amministrazione, in rapporto  al  ricorso
al citato art. 81, quando si tratti:
    a)  di  fabbricato  costruito da un privato su suolo privato, con
obbligo di acquisto da parte della pubblica amministrazione;
    b) di fabbricato  costruito  da  un  privato  su  suolo  privato,
destinato  ad  essere  locato  alla  pubblica  amministrazione per il
perseguimento dei suoi fini istituzionali;
    c) di fabbricato privato esistente, che per un  limitato  periodo
di  tempo  viene locato alla pubblica amministrazione per i suoi fini
istituzionali e che, percio', subisce un mutamento  di  destinazione,
anche attraverso opere di adeguamento;
    d)  di  fabbricato  realizzato da una pubblica amministrazione su
terreno del patrimonio disponibile, per essere utilizzato per i  fini
istituzionali della stessa o di altra amministrazione;
    e)   di   fabbricato   esistente,   appartenente   al  patrimonio
disponibile della pubblica amministrazione, da modificare per  essere
utilizzato  secondo  i  fini  istituzionali  della  stessa o di altra
amministrazione;
    f) di fabbricato, in corso di costruzione da parte di un privato,
promesso in vendita alla pubblica  amministrazione  che,  per  essere
utilizzato  secondo  i  fini istituzionali di questa, necessiti della
concessione di una variante in corso d'opera;
    g) come al punto f) ma  con  la  previsione  del  passaggio  alla
pubblica amministrazione non in proprieta' ma in locazione.
  Al  riguardo  il  Consiglio  di  Stato  fa  presente  che  la norma
dell'art. 81 va interpretata in modo aderente alla sua  "ratio",  che
e'   quella   di   privilegiare   la   funzione   svolta   dall'opera
nell'interesse  pubblico,  piuttosto   che   l'amministrazione   come
soggetto.
  Pertanto,  ad  avviso  di quel consesso, appare secondario il fatto
che  l'intervento  costruttivo  venga   eseguito   su   un   immobile
attualmente non di proprieta' dello Stato e ad iniziativa di un altro
soggetto,  quando  l'opera  risulti  destinata,  in  modo duraturo ed
esclusivo, a soddisfare le esigenze  della  Amministrazione  statale:
come  nei  casi  sub  a)  e  sub  f),  ai quali possono ricondursi le
situazioni  in  cui   sia   previsto   il   passaggio   dell'immobile
all'amministrazione al termine del rapporto.
  Si  tratta,  in  realta', avverte il Consiglio di Stato, di ipotesi
che non differiscono sostanzialmente da quella in cui i lavori  siano
dati in appalto o in concessione, perche' l'Amministrazione e' sempre
obbligata  contrattualmente  a diventare proprietaria dell'opera, una
volta che sia ultimata. Anche i casi sub d) ed e) possono  ricondursi
all'ipotesi  sub  a),  in  quanto  si  tratta di opere eseguite dallo
Stato, destinate ad uso pubblicistico, pure se l'amministrazione  che
utilizzera'   l'opera   sara'   diversa   da  quella  proprietaria  o
assegnataria.
  In tutti i casi cui ora si e' accennato, ovviamente, qualora non si
verificasse il passaggio di proprieta' alla pubblica  amministrazione
e  venisse  meno  la  destinazione  ai  fini istituzionali di questa,
l'edificio dovrebbe essere reso conforme agli  strumenti  urbanistici
vigenti.
  Quando,   invece,   il  futuro  godimento  dell'immobile  da  parte
dell'amministrazione fosse previsto solo a titolo di  locazione  -  e
percio'  limitato  nel  tempo - secondo le ipotesi sub b), c) e g) e,
conseguentemente, la  modificazione  del  territorio  e  dell'assetto
urbanistico (ovvero la deroga alla normativa generale) si presentasse
come duratura, mentre la destinazione pubblicistica fosse temporanea,
non  sarebbe ragionevole - secondo il Consiglio di Stato - consentire
una deroga alle ordinarie competenze urbanistiche (quelle  che  fanno
capo  al sindaco) per introdurre una modifica permanente dell'assetto
territoriale, a tutto vantaggio del privato.
  In conclusione, ad avviso del Consiglio  di  Stato,  nelle  ipotesi
sopra  indicate  "il  criterio discretivo" ai fini del decidere circa
l'ammissibilita' del ricorso all'art. 81 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 616/77 "e' dato dal carattere permanente, o meno,
della  destinazione  del  bene  all'uso dell'Amministrazione statale;
permanenza che inerisce, di regola, solo al regime di proprieta'".
  Questo Ministero concorda con il criterio indicato dal Consiglio di
Stato e ad esso intende attenersi; anche se in passato, per agevolare
l'espletamento  dei  compiti  istituzionali   di   alcune   pubbliche
amministrazioni,  ha  applicato l'art. 81 in casi in cui tali compiti
dovevano essere espletati in immobili ottenuti in locazione.
  Tuttavia, ritiene questo Ministero  che,  anche  quando  l'immobile
interessato   non  sia  di  proprieta'  dell'amministrazione  che  si
appresta ad utilizzarlo  a  fini  pubblici,  potrebbe  farsi  ricorso
all'art.  81  per  autorizzare interventi non conformi alla normativa
vigente a condizione che - cessato l'uso pubblico - l'amministrazione
o il proprietario, all'atto del rilascio, rendano l'edificio conforme
alle  previsioni  della  disciplina  urbanisticoedilizia  secondo  le
indicazioni  comunali.  E cio' nei casi - ovviamente eccezionali - in
cui solo attraverso il  ricorso  all'art.  81  dovessero  crearsi  le
condizioni per rendere possibile l'espletamento di importanti servizi
pubblici.
  3.  I  due  interventi  giurisprudenziali, illustrati nei punti che
precedono, rivestono particolare rilievo non solo perche' chiariscono
alcune questioni intorno alle quali si erano manifestate contrastanti
opinioni, ma in  quanto  vengono  a  precisare  il  fondamento  e  le
finalita' dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/77  e della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato,
in  materia  di  urbanistica,  cui  il  primo  comma   della   stessa
disposizione fa riferimento.
  La  Corte  costituzionale,  infatti,  nella menzionata sentenza per
ribadire la legittimita'  della  scelta  fatta  dal  legislatore  con
l'art. 81, fa presente - con una affermazione applicabile non solo al
caso  di specie - che il regime previsto dalla norma e' "suscettibile
di escludere .. gli ordinari poteri di controllo spettanti in materia
alle regioni e agli enti locali", ma cio' in quanto "tale regime puo'
trovare .. la sua giustificazione tanto sul piano piu'  generale  del
bilanciamento  degli interessi costituzionalmente protetti, stante il
carattere primario (e, in certo senso, pregiudiziale)  dell'interesse
dello  Stato  a conservare la propria indipendenza e l'integrita' del
proprio  territorio,  quanto  sul  piano   piu'   particolare   delle
valutazioni  afferenti  alla sfera amministrativa, dal momento che la
distribuzione  territoriale  delle  opere  di  difesa   e   la   loro
progettazione  ..  trascendono le possibilita' di apprezzamento delle
autorita' urbanistiche".
  L'affermazione del carattere di "trascendenza" delle scelte statali
- che puo' ben riferirsi non solo alle opere destinate  alla  difesa,
ma  a  qualsiasi  opera dello Stato intesa a soddisfare esigenze piu'
rilevanti di quelle esclusivamente locali - insieme  con  quella  del
carattere   primario  e  pregiudiziale  dell'interesse  dello  Stato,
costituiscono evidentemente, secondo la Corte,  il  fondamento  e  la
giustificazione  della  sottrazione  delle opere dello Stato - totale
per alcune specificamente indicate dalla legge, oppure  parziale  per
tutte le altre - ai normali controlli urbanistico-edilizi, secondo la
disciplina dettata dall'art. 81 citato.
  Il  Consiglio  di  Stato, nel parere n. 177/91, precisa la funzione
dell'art. 81. La sua "ratio" (comune anche all'art.  29  della  legge
urbanistica  n.  1150/42) e' quella di "svincolare (sia pure in senso
solo relativo) la progettazione delle opere pubbliche  di  competenza
statale  dalla potesta' pianificatoria dell'autorita' urbanistica lo-
cale. Cio' non solo e non  tanto  per  il  rispetto  di  una  vera  o
presunta  gerarchia  di  autorita'  o  d'interessi, quanto perche' si
suppone che le esigenze  al  cui  soddisfacimento  sono  preposte  le
autorita'  statali  non  sempre  e  non  interamente  possono  essere
apprezzate   dalle   autorita'   locali,   la    cui    visuale    e'
istituzionalmente   e   per   definizione   ristretta  ad  un  ambito
territoriale limitato".
  Ma, tiene ad evidenziare il Consiglio di Stato, non  si  tratta  di
consentire  alle  autorita'  dell'Amministrazione statale di ignorare
puramente e semplicemente la pianificazione urbanistica locale  o  di
stravolgerla.   L'obiettivo di fondo dell'ordinamento amministrativo,
desumibile piu' dallo spirito dell'intera legislazione che da  questa
o   quella   norma   individuata,   e'   quello   di  raggiungere  un
contemperamento armonico,  razionale  ed  equilibrato  di  tutti  gli
interessi pubblici .. nonche' tra questi e quelli privati ..
  Ma  poiche' e' ragionevole immaginarsi che non sempre sia possibile
realizzare il consenso, si pone il problema di stabilire se  in  caso
di  dissenso  debba  prevalere  conclusivamente  la valutazione delle
autorita' statali o di quelle locali. Questa e', dunque, la  funzione
dell'art.  29 della legge urbanistica e dell'art.  81 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/77.
  Il Consiglio di Stato, nell'ipotesi che l'interpretazione data alla
normativa  possa  offrire  ambiti  di  applicazione  piu'   estensivi
rispetto  al senso letterale della legge, precisa che "non sembra che
da tale apparente estensione derivi un  pregiudizio  alle  competenze
degli enti locali, perche' in ogni caso si ha la partecipazione della
regione e, per quanto di ragione, del comune al procedimento. Inoltre
conviene   avere   presente  le  funzioni  generali  di  indirizzo  e
coordinamento in materia urbanistica proprie del Ministero dei lavori
pubblici; non si puo' dire, dunque, che detto Ministero sia  estraneo
alla  cura  di  quegli  interessi  di  cui  sono  titolari primari le
autorita' urbanistiche regionali e comunali.
  Sara'  cura  del  Ministero,  comunque,   esercitare   le   proprie
attribuzioni   ex   art.   81   in   vista   del   raggiungimento  di
quell'equilibrato contemperamento di interessi che, come si e'  detto
sopra, ispira la normativa esaminata".
  4. Questo Ministero, nella consapevolezza della responsabilita' che
gli  e'  propria  - in relazione alla sua competenza istituzionale ed
agli  orientamenti  emergenti  dagli   organismi   internazionali   e
comunitari  sulle  tematiche territoriali - di assicurare la corretta
ed omogenea applicazione del disposto dell'art. 81  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 616/77 nella sua intera portata, e' da
tempo  impegnato  ad  approfondire  tutti gli aspetti della complessa
materia sia sotto il profilo meramente amministrativo-procedurale,che
sotto  quello  piu'  specificamente  attinente  al   proprio   ambito
organizzativo  ed  operativo,  al  fine di corrispondere in modo piu'
consono alla molteplicita' delle richieste provenienti dalle  proprie
strutture  decentrate  e  periferiche,  dalle  varie  amministrazioni
statali e dagli  enti  istituzionalmente  interessati  in  ordine  al
conseguimento    della    prescritta   intesa   Stato-regioni   sulle
implicazioni territoriali che i  vari  progetti  di  opere  pubbliche
comportano. Cio' nella prospettiva di una riconsiderazione organica e
di  un  puntuale  aggiornamento  della  materia  anche  a  livello di
proposte  normative  intese  a  porre  in  essere  un   piu'   idoneo
coordinamento  nel  settore  tra  esigenze dello Stato e quelle delle
regioni e degli enti locali.
  Con la presente lettera-circolare,  mentre  si  richiamano  i  piu'
recenti  orientamenti  giurisprudenziali,  viene  intanto ribadita la
necessita' della uniforme applicazione della norma di  che  trattasi,
che  questo  Ministero  e'  istituzionalmente  tenuto  ad  assicurare
nell'esercizio della funzione di indirizzo e  di  coordinamento,  con
un'azione finalizzata a garantire il soddisfacimento, non meno che il
contemperamento, degli interessi relativi alle attivita' dirette alle
trasformazioni aventi rilievo urbanistico-territoriale.
                                                 Il Ministro: MERLONI