A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Direzione   generale   AA.GG.   e
                                  personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Al       Consiglio        nazionale
                                  dell'economia
                                    e   del   lavoro  -  Segretariato
                                  generale
                                  Ai  commissari  di  Governo   nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella  regione  Valle
                                  d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti  della Repubblica (per
                                  il    tramite     del     Ministero
                                  dell'interno)
                                  Alle      aziende      ed      alle
                                  amministrazioni  dello   Stato   ad
                                  ordinamento    autonomo   (per   il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                  Ai presidenti degli  enti  pubblici
                                  non economici compresi nel comparto
                                  di  cui  all'art. 3 del decreto del
                                  Presidente della Repubblica  n.  68
                                  del   1986   (per  il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                  Ai presidenti degli enti di ricerca
                                  e  sperimentazione   compresi   nel
                                  comparto  di  cui  all'art.  7  del
                                  decreto   del   Presidente    della
                                  Repubblica  n.  68 del 1986 (per il
                                  tramite dei Ministeri vigilanti)
                                  Ai  rettori  delle  universita'   e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per  il  tramite   del   Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                   Ai    presidenti    delle   giunte
                                  regionali e delle province autonome
                                  (per il tramite di rappresentanti e
                                  dei commissari di Governo)
                                  Alle province (per il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Ai   comuni  (per  il  tramite  dei
                                  prefetti)
                                  Alle  comunita'  montane  (per   il
                                  tramite dei prefetti)
                                  Alle   UU.SS.LL.  (per  il  tramite
                                  delle regioni)
                                  Agli istituti di ricovero e di cura
                                  a  carattere  scientifico  (per  il
                                  tramite delle regioni)
                                  Agli    istituti    zooprofilattici
                                  sperimentali (per il tramite  delle
                                  regioni)
                                  Alle camere di commercio, industria
                                  ed   artigianato  (per  il  tramite
                                  dell'UNIONCAMERE)
                                  Agli istituti autonomi per le  case
                                  popolari     (per     il    tramite
                                  dell'ANIACAP)
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'UNIONCAMERE
                                  All'ANIACAP
                                  Al   Consiglio   superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                    Segretariato generale
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Dipartimento degli AA.GG. e
                                     personale
                                    Dipartimento   per   gli   affari
                                  giuridici e legislativi
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie  e  gli
                                  affari regionali
                                  Al  Ministro  per  il coordinamento
                                  della protezione civile
                                  Al Ministro per le aree urbane
                                  Al Ministro per gli affari sociali
                                  Alla Presidenza della Repubblica  -
                                  Segretariato generale
  La   presente   direttiva-circolare   si   propone  l'obiettivo  di
richiamare  l'attenzione  di  tutte  le   amministrazioni   pubbliche
sull'esigenza  di adottare le necessarie iniziative atte a rafforzare
il processo di apertura della pubblica amministrazione nei  confronti
dei cittadini-utenti ed a rendere piu' produttivi gli uffici pubblici
nell'approssimarsi della scadenza dell'integrazione europea del 1993.
  Si  ritiene a tal fine fondamentale segnalare che i vigenti accordi
sindacali   intercompartimentali   e   di   tutti   i   comparti   di
contrattazione  collettiva  del pubblico impiego recano un insieme di
norme,   che   perseguono   l'obiettivo    della    razionalizzazione
dell'organizzazione   del   lavoro  per  rendere  piu'  efficiente  e
produttiva l'azione della pubblica amministrazione e  curano  a  tale
scopo,  con particolare risalto, i "Rapporti dell'amministrazione con
l'utenza", prevedendo una serie di misure e di  iniziative  volte  ad
agevolare  il  rapporto tra l'ente produttore ed erogatore di servizi
ed il cittadino, che, come utente, entra in contatto con le  predette
amministrazioni.
  In particolare gli accordi sindacali in questione - nell'intento di
perseguire  "l'ottimizzazione  dell'erogazione  dei  servizi"  ed "il
miglioramento delle relazioni con l'utenza"  da  realizzare  in  modo
"piu'  congruo,  tempestivo  ed  efficace" - individuano tra le dette
misure, oltre  alla  istituzione  di  appositi  uffici  di  pubbliche
relazioni  (adibiti  anche  a  ricevere  reclami  e suggerimenti) con
personale  adeguatamente  formato,  "l'ampliamento  degli  orari   di
ricevimento  degli  utenti  per garantire l'accesso degli stessi agli
uffici anche nelle ore pomeridiane".
  A tale riguardo non possono, inoltre, non essere segnalate anche le
misure concrete che riguardano, da un lato le procedure per garantire
la funzionalita' degli uffici ai fini della  erogazione  dei  servizi
pubblici  essenziali anche in occasione di scioperi, per assicurare i
diritti ed i valori costituzionalmente tutelati, in conformita'  alle
disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, e dall'altro lato il
promuovimento  da  parte delle amministrazioni di apposite conferenze
annuali con le confederazioni ed organizzazioni sindacali  e  con  le
associazioni  a  diffusione  nazionale  maggiormente  rappresentative
degli utenti per esaminare l'andamento dei rapporti con  l'utenza,  i
risultati  ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione
del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di  consentire  la
promozione  di  adeguate  iniziative  per  la  rimozione dei predetti
ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza stessa.
  Per il perseguimento di eguali finalita' e' intervenuta, com'e' ben
noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241,  che  comporta  inevitabilmente
una diversa organizzazione degli uffici pubblici al fine di garantire
l'effettivo  esercizio  dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi.
  I  vigenti  accordi  sindacali  intercompartimentali  e  di tutti i
comparti di contrattazione collettiva del pubblico  impiego  affidano
alla  contrattazione  decentrata,  tra  l'altro,  la  definizione dei
criteri per l'organizzazione del lavoro con l'obiettivo di conseguire
i  risultati  della  maggiore   efficienza   e   della   piu'   ampia
produttivita'    degli   uffici   pubblici   per   rispondere   cosi'
concretamente all'esigenza della collettivita'.
  I  predetti  accordi  sindacali  del pubblico impiego rinviano agli
accordi decentrati - nazionali e locali -, per il  conseguimento  dei
detti   fini,  la  definizione  dei  criteri  per  la  programmazione
dell'orario di servizio e per l'articolazione dell'orario  di  lavoro
settimanale in cinque o sei giornate lavorative.
  In  particolare  e'  previsto che tale orario settimanale di lavoro
possa essere articolato in termini di orario flessibile,  turnazione,
frazionamento,  tempo  parziale, in modo da assicurare la fruibilita'
giornaliera dei servizi da parte dei cittadini-utenti anche nelle ore
pomeridiane.
  I vigenti accordi sindacali intercompartimentali e di comparto  non
trascurano,  peraltro,  di  prevedere  che  gli  istituti dell'orario
flessibile, del  frazionamento  dell'orario,  della  turnazione,  dei
recuperi,  del tempo parziale, ecc., possono anche coesistere al fine
di   rendere   concreta   la    gestione    flessibile    e    mirata
dell'organizzazione dei servizi.
  E' di tutta evidenza che attraverso una definizione attenta in sede
di  accordi  decentrati  dei  criteri per l'applicazione dei predetti
istituti ed attraverso una gestione corretta  degli  stessi  si  deve
tendere  ad  una  programmazione  dell'orario di servizio e di lavoro
(accertato mediante controllo di tipi automatico ed obiettivo), che -
anche con la contemporanea maggiore utilizzazione di  apparecchiature
e  strumentazioni  informatiche  - consenta, come si e' in precedenza
detto, il raggiungimento di una maggiore produttivita' e l'estensione
della  fruibilita'  dei  servizi  da   parte   dell'utenza   mediante
l'ampliamento  della fascia oraria di accesso ai servizi stessi anche
nelle ore pomeridiane.
  Attraverso tale  attenta  definizione  degli  istituti  riguardanti
l'orario di servizio e di lavoro si deve tendere, altresi', a fare in
modo che gli uffici pubblici italiani siano sempre piu' "competitivi"
nel  confronto  con quelli degli altri Paesi comunitari in termini di
produttivita' e di servizi resi ad una utenza che,  con  la  prossima
ravvicinata  integrazione  comunitaria,  travalica gli stessi confini
nazionali. E' fuori dubbio, peraltro, che l'integrazione  comunitaria
inevitabilmente  richiede  che  gli uffici pubblici dei diversi Paesi
CEE dialoghino tra loro, adottando ovviamente analoghi orari.
  La realizzazione di tutti  i  predetti  traguardi  e'  sempre  piu'
avvertita  come  componente  essenziale  dello  sviluppo  economico e
sociale del Paese.
  Si  rende,  quindi,  indispensabile  -   nell'attuale   quadro   di
"omologazione  con  il  settore privato" e di "omologazione a livello
europeo" - incidere con sempre maggiore determinazione  nel  processo
di  riforma  in atto della pubblica amministrazione, che va visto nel
suo continuo divenire soprattutto in un sistema  di  regolamentazione
che  e'  partecipata,  atteso  che alla sua definizione concorrono le
rappresentanze  dell'interesse  collettivo  coinvolto  attraverso  le
confederazioni    e    le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
  A  tale  riguardo  non  puo'  poi  nemmeno  essere  trascurato  che
l'attuale  prevalente  sistema  dell'orario  ordinario  di  lavoro da
svolgersi nella sola mattinata per tutti i giorni della settimana non
consente un adeguato e necessario recupero  delle  condizioni  psico-
fisiche  dei  dipendenti,  indispensabile  per  evitare che il lavoro
troppo prolungato e continuo diventi eccessivamente usurante e quindi
dannoso per la salute.
  Ne'  puo' essere ignorato, in proposito, che il predetto prevalente
sistema di svolgimento dell'orario  ordinario  di  lavoro  ha  spesso
comportato un cattivo uso dello straordinario ed il ricorso facile al
doppio  lavoro,  con  riscontro sul versante della produttivita', per
altro verso, non sempre brillante.
  Occorre, in  sostanza,  che  soprattutto  l'orario  settimanale  di
lavoro  venga  programmato  in  modo  da  tale  ampliare  l'orario di
servizio degli  uffici  pubblici  anche  nelle  ore  pomeridiane  per
rispondere effettivamente alle esigenze dell'utenza, la quale esprime
bisogni  in  continua e rapida evoluzione, che richiedono, in termini
sia di servizio che di  tempi  di  lavoro,  un  quadro  organizzativo
sempre  piu'  adeguato  ad  un  modello  di  pubblica amministrazione
flessibile ed in sintonia con l'evoluzione della realta' sociale, per
consentire, come si e'  detto,  anche  un  positivo  impatto  con  la
scadenza europea del 1993.
  Per   raggiungere   i  predetti  obiettivi  necessitano,  pertanto,
comportamenti coerenti nella sede  della  negoziazione  decentrata  -
nazionale e locale - e conseguentemente nella gestione dei richiamati
istituti recati dai vigenti accordi sindacali del pubblico impiego.
  Nell'ambito  delle  disposizioni  contenute  nei  predetti  vigenti
accordi sindacali si rende quindi necessario - attese le "particolari
esigenze"  in  precedenza  manifestate  -  attivare  al  piu'  presto
specifiche   contrattazioni   decentrate   che   definiscano  criteri
organizzativi per una gestione coerente  dell'orario  di  servizio  e
dell'orario  settimanale  di  lavoro  finalizzata agli obiettivi piu'
volte indicati.
  Per tutte le predette finalita' si formulano pertanto  le  seguenti
direttive   alle   delegazioni   di  parte  pubblica  abilitate  alle
trattative decentrate nazionali e locali, in modo  da  conseguire  da
parte  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  una  unitarieta' di
attuazione della disciplina dell'orario di servizio e dell'orario  di
lavoro settimanale.
  Allo  scopo, negli accordi sindacali decentrati a livello nazionale
devono  essere  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  cui  dovranno
conformarsi i conseguenti accordi decentrati a livello periferico.
 A) ORARIO DI SERVIZIO.
  Si  premette  che per orario di servizio deve essere considerato il
periodo  di  tempo   giornaliero   necessario   per   assicurare   la
funzionalita'  delle  strutture  degli uffici pubblici e l'erogazione
dei servizi all'utenza.
  In coerenza con  le  disposizioni  dei  vigenti  accordi  sindacali
intercompartimentali  e  di  comparto  del pubblico impiego, si rende
necessario assicurare l'erogazione  dei  servizi  pubblici  a  favore
degli  utenti  sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane,
articolando,  di  norma,  l'orario  settimanale  in   cinque   giorni
lavorativi  (da  lunedi'  a  venerdi')  con  apertura degli uffici di
mattina e di pomeriggio, previa  sospensione  di  almeno  un'ora  per
consentire  il necessario recupero delle condizioni psico-fisiche dei
dipendenti di cui si e' in precedenza detto.
  Peraltro, l'esigenza di assicurare la funzionalita' delle strutture
degli uffici pubblici puo' comportare anche un ulteriore  ampliamento
dell'orario di servizio per il tempo necessario ai detti fini.
  Le  predette modalita' organizzative dell'orario di servizio devono
essere realizzate in maniera programmata, utilizzando allo  scopo  in
forma  combinata  i  diversi  sistemi di articolazione dell'orario di
lavoro di cui si e' gia' detto (orario ordinario, orario  flessibile,
turnazione, recuperi permessi brevi, tempo parziale, lo straordinario
ove necessario, ecc.).
 B) ORARIO DI LAVORO.
  Si  premette  che  per  orario di lavoro deve essere considerato il
periodo di tempo giornaliero  durante  il  quale  ciascun  dipendente
assicura   la   prestazione  lavorativa  nell'ambito  dell'orario  di
servizio.
  In coerenza con  le  disposizioni  dei  vigenti  accordi  sindacali
intercompartimentali  e  di  comparto  del  pubblico  impiego e fermo
restando l'obbligo dell'effettuazione del previsto  orario  ordinario
di  lavoro settimanale, al fine di rendere fattibile l'organizzazione
dell'orario di servizio di cui alla lettera A)  si  rende  necessario
che  l'orario  settimanale  di  lavoro  ordinario  sia articolato, di
norma, in cinque giorni lavorativi (dal lunedi' al venerdi').
  Pertanto la durata  giornaliera  dell'orario  ordinario  di  lavoro
settimanale di ciascun dipendente va strutturata, di norma, sia nelle
ore   antimeridiane  che  con  rientri  pomeridiani  nell'ambito  dei
predetti cinque giorni lavorativi (dal lunedi' al venerdi')  fino  al
completamento  dell'orario  d'obbligo  di  lavoro  settimanale, fermo
restando la inderogabilita' della sospensione di almeno un'ora per il
recupero delle condizioni psico-fisiche, che
- si ripete - si rende assolutamente indispensabile per  evitare  che
il  lavoro  troppo  prolungato  e  continuo  nel corso della giornata
diventi eccessivamente usurante e dannoso per la salute.
  Si ritiene opportuno precisare che, in base alla vigente normativa,
l'articolazione dell'orario d'obbligo settimanale di lavoro in cinque
giornate   lavorative   costituisce   una   corretta    articolazione
dell'orario  normale  di  lavoro, che non determina alcun effetto nei
confronti dei vari istituti ad essa connessi.
  Cio' comporta, pertanto, che  eventuali  giornate  di  assenza  per
qualsiasi  causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi
sindacali, scioperi, ecc.)  sono  da  considerarsi  nel  loro  intero
esplicarsi  anche  se  esse  vengono a verificarsi in un giorno della
settimana stabilito per il prolungamento dell'orario  di  lavoro  per
effetto dell'articolazione dell'orario settimanale in cinque giornate
lavorative.  In  sostanza,  quindi, in dette eventualita' non si deve
procedere ad alcun recupero, atteso che trattasi di  normali  assenze
in normali giornate di lavoro.
  A  tale  proposito  e'  appena il caso di evidenziare che, ai sensi
della vigente normativa in materia,  l'articolazione  dell'orario  di
lavoro  settimanale  d'obbligo in cinque giornate lavorative comporta
la fruizione di un periodo di congedo ordinario  di  ventisei  giorni
lavorativi.
 Si  ritiene,  inoltre, opportuno ribadire la necessita' che l'orario
di lavoro comunque articolato deve essere  documentato  ed  accertato
mediante  controlli  di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto
dalle vigenti normative in materia. Si richiamano, ad ogni buon fine,
le  precedenti  direttive-circolari   emanate   al   riguardo   dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica (da ultimo: circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  287 del 10 dicembre 1990;
circolare n. 83203-18.10.3 del 13  dicembre  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  18  dicembre  1991;  circolare  n.
87420-18.10.3 del 1  aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 7 aprile 1992).
 C) LAVORO STRAORDINARIO.
  Si richiama la vigente normativa in materia definita negli  accordi
sindacali del pubblico impiego.
  Si ritiene peraltro necessario porre in evidenza che le prestazioni
di  lavoro  straordinario  possono  essere  autorizzate  soltanto per
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali (e cioe' per far fronte
ad esigenze di servizio non assicurabili con  il  normale  orario  di
lavoro) e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario
di  programmazione  del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di
servizio.
 D) RECUPERI DI PERMESSI BREVI E RITARDI.
  Nel richiamare la vigente normativa in materia  di  permessi  brevi
definita  negli  accordi sindacali intercompartimentali e di comparto
del pubblico impiego, si ritiene  utile  segnalare  soltanto  che  il
recupero  dei  detti permessi brevi, di eventuali ritardi, e comunque
delle ore non lavorate, deve essere effettuato in base alle  esigenze
di servizio.
 E) TURNAZIONE, ORARIO FLESSIBILE E LAVORO A TEMPO PARZIALE.
  Si  richiamano  in  proposito  le  disposizioni vigenti in materia,
segnalando che l'attivazione degli istituti  in  questione  necessita
sempre    dell'autorizzazione   dell'amministrazione   e   ricordando
nuovamente che i predetti istituti, unitamente agli altri sistemi  di
articolazione  dell'orario di lavoro in precedenza menzionati, devono
essere utilizzati in maniera programmata ed in  forma  combinata  per
realizzare  le modalita' organizzative dell'orario di servizio di cui
alla lettera A).
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                                 * *
  La  presente  direttiva  delinea  un  modello   di   organizzazione
dell'orario  di  servizio  e di lavoro al fine di definire in sede di
contrattazione decentrata i criteri che consentano di pervenire ad un
sistema organizzativo sempre piu' adeguato ad un modello di  pubblica
amministrazione in sintonia con l'evoluzione della realta' sociale ed
indubbiamente piu' vicino ai modelli degli altri Paesi occidentali ed
in  particolare  della Comunita' europea, non trascurando al riguardo
la ormai prossima scadenza del 1993.
  L'introduzione del predetto nuovo  quadro  organizzativo  non  puo'
peraltro non tenere conto che possono sussistere particolari esigenze
di  vario  ordine legate alle specifiche peculiarita' ed a situazioni
ambientali diversificate sul territorio nazionale.
  Tali peculiari esigenze vanno pertanto tenute presenti in  sede  di
contrattazione   decentrata  e  nella  successiva  fase  di  gestione
conseguente ai criteri definiti nella predetta contrattazione.
  In tal senso deve quindi essere letta l'espressione "di norma", cui
si e' fatto riferimento in precedenza.
  In proposito non  vanno  nemmeno  ignorate  particolari  specifiche
esigenze  espresse  dal  personale,  che per apprezzabili motivazioni
puo' avere necessita' di forme flessibili dell'orario di lavoro.
  Ovviamente  anche  tali  particolari  esigenze devono essere tenute
presenti, conciliandole quanto piu'  possibile  con  le  esigenze  di
servizio   dell'amministrazione,   che,   in   ogni   caso,   restano
prioritarie.
                                  *
                                 * *
  La presente direttiva non e' applicabile  ai  servizi  pubblici  da
erogarsi  con  carattere  di continuita' o per esigenze da assicurare
anche nei giorni non lavorativi, per i quali rimane  ferma  l'attuale
organizzazione  dell'orario  di  servizio  e  dell'orario  di  lavoro
definiti in base alle vigenti disposizioni.
  La presente direttiva non e' altresi' applicabile, per il  momento,
al  comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo, per
il  quale  pero'  fin  da  ora  deve  essere  posta  allo  studio  la
problematica  in  argomento,  al  fine di pervenire rapidamente ad un
sistema organizzativo che si uniformi alle soluzioni suggerite per la
generalita' del pubblico impiego.
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  L'introduzione  del  modello  organizzativo  delineato  e  la   sua
sperimentazione  costituiscono  segnali  forti  ed inequivocabili per
qualificare diversamente il nuovo modo di essere e di  operare  della
pubblica  amministrazione  al  fine  -  si  e'  detto piu' volte - di
rispondere   piu'   adeguatamente   alle   diverse   istanze    della
collettivita'   nazionale   e   di   corrispondere  rapidamente  alle
necessita' connesse con la integrazione europea.
  Si e' ben consapevoli che l'attuzione di un  simile  nuovo  modello
organizzativo  -  oltre  a  fornire rilevanti indicazioni per avviare
ulteriori momenti di riflessione necessari per impostare processi  di
riforma  piu'  raffinati  - si inserisce con immediatezza anche in un
quadro organizzativo piu'  complessivo  che  coinvolge,  per  i  suoi
riflessi, buona parte dell'organizzazione sociale.
  Per  tali  motivi  le  delegazioni di parte pubblica abilitate alle
trattative decentrate, i commissari  di  Governo,  i  prefetti  della
Repubblica  e  le  autorita'  responsabili  degli  enti  locali  sono
invitati, ciascuno per quanto di competenza, a porre in  essere  ogni
utile  iniziativa  finalizzata  ad  armonizzare  l'ipotizzato modello
organizzativo con le realta' del  vivere  sociale  nell'ambito  delle
rispettive aree di intervento.
  Si  confida  nella  predetta  necessaria  e  particolare  azione di
armonizzazione, facendo altresi' appello al senso di responsabilita',
segnatamente anche dei dirigenti e dei capi uffici di ogni livello, i
quali dovranno garantire l'operazione di rinnovamento della  pubblica
amministrazione  in  un  quadro  di  apporti  sinergici,  per  la cui
riuscita si rende necessaria una azione incisiva, oltre che sul piano
tecnico, sul processo di maturazione culturale che deve concepire gli
uffici pubblici effettivamente al  servizio  del  cittadino-utente  e
"guida"   dello   svilupo  economico  e  sociale  per  renderlo  piu'
equilibrato e duraturo per il Paese.
  Nel  ribadire  che  non  possono  essere  trascurate,   soprattutto
nell'attuale   momento,   aspettative  di  grande  rilevanza  sociale
particolarmente pregnanti in un settore cosi' delicato,  si  invitano
nuovamente  codeste  Amministrazioni  a  voler  dare  "avvio con ogni
urgenza" alle procedure negoziali per  la  formazione  degli  accordi
sindacali   decentrati  in  questione,  facendo  pervenire  a  questa
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica copia degli accordi stessi.
  Le  associazioni, i presidenti delle giunte regionali, i commissari
di Governo ed i prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel
proprio ambito, a comunicare  la  presente  direttiva-circolare  alle
amministrazioni   interessate  ed  agli  organi  di  controllo  sulle
attivita' degli stessi.
                                              p. Il Ministro: SACCONI