IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1968 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la D.O.C. del vino "Montepulciano
d'Abruzzo"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare   di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Sentite  le  rappresentanze  locali  delle  categorie  vitivinicole
interessate in merito all'opportunita' di integrare  il  disciplinare
di  produzione  del  vino  in  questione  ai  sensi dell'art. 6 della
predetta legge n. 164/1992 concernente la possibilita' di indicazione
delle sottozone;
  Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata legge, concernenti
modalita' procedurali, prevedono che  i  disciplinari  di  produzione
vengano   approvati   o   modificati   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge  concernente   disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il   disciplinare   di   produzione   della  D.O.C.  "Montepulciano
d'Abruzzo" approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  15
luglio 1968 e' sostituito per intero con il testo annesso al presente
decreto   che   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  dalla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"
e' riservata al vino, nelle tipologie rosso e cerasuolo, che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare
di produzione.