IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con cui sono stati
indicati i criteri di nomina dei  componenti  del  gruppo  di  lavoro
provinciali  interistituzionali ai sensi dell'art. 15, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Considerato che l'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, prevede la designazione di due esperti degli enti  locali  ed  a
causa  di  mero  errore  e'  stato  indicata all'art. 1, comma 2, del
decreto ministeriale del 26 giugno 1992 la designazione  di  un  solo
esperto;
                              Decreta:
  1.  L'art.  1,  comma 2, del decreto ministeriale in data 26 giugno
1992, risulta cosi' modificato:
  "Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  emanazione  del  presente
decreto,  il  provveditore  agli studi richiede al sindaco del comune
capoluogo  della  provincia  ed  al  presidente  dell'amministrazione
provinciale  di  designare, rispettivamente, un esperto tenendo conto
della indicazione di cui al successivo art. 2".
   Roma, 31 luglio 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO