IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con cui sono stati indicati i criteri di nomina dei componenti del gruppo di lavoro provinciali interistituzionali ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Considerato che l'art. 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede la designazione di due esperti degli enti locali ed a causa di mero errore e' stato indicata all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 26 giugno 1992 la designazione di un solo esperto; Decreta: 1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale in data 26 giugno 1992, risulta cosi' modificato: "Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il provveditore agli studi richiede al sindaco del comune capoluogo della provincia ed al presidente dell'amministrazione provinciale di designare, rispettivamente, un esperto tenendo conto della indicazione di cui al successivo art. 2". Roma, 31 luglio 1992 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO