IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, con il quale si stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, puo' essere effettuato mediante versamento diretto al concessionario in due rate; Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1991 e 4 dicembre 1991, con i quali si sono stabilite le modalita' per il versamento al concessionario dell'imposta di cui sopra in unica soluzione o a titolo di prima rata; Ritenuta la necessita' di predisporre, per il versamento della seconda rata dell'imposta INVIM, di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, una specifica distinta di versamento; Decreta: Art. 1. Il pagamento della seconda rata dell'imposta dovuta sull'incremento di valore degli immobili previsto dall'art. 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, va effettuato tra il 1 novembre e il 18 dicembre 1992 al concessionario competente secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 dei decreti ministeriali 7 novembre 1991 e 4 dicembre 1991, utilizzando la distinta Mod. 9 bis, Modulario F., Riscossione n. 9 bis, conforme a quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto. Per il versamento della seconda rata di imposta va utilizzato il codice-tributo 8851, gruppo 54. A fronte di ogni versamento il concessionario rilascia un attestato e una quietanza. Nei cinque giorni successivi al pagamento il contribuente trasmette l'attestato all'ufficio del registro competente, mentre conservera' la quietanza per propria documentazione. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il concessionario trasmette all'ufficio del registro competente, debitamente compilata, la scheda del contribuente, conforme all'allegato 2 al presente decreto. Ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle somme riscosse valgono le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto 7 novembre 1991, salvo per quanto concerne l'acquisizione, rilevabile dalla distinta mod. 9 bis, del dato relativo agli interessi, che deve essere registrato nella zona del record tipo 2 gia' riservata, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 3 del suindicato decreto 7 novembre 1991, al dato relativo al numero di dichiarazioni cui si riferisce il versamento, del quale non deve essere piu' operata l'acquisizione. Rimane ferma l'impostazione del dato relativo al codice dell'ufficio del registro nella zona del record tipo 2, riservata al periodo di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1992 Il Ministro delle finanze GORIA Il Ministro del tesoro BARUCCI