IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n.
396,  convertito  dalla legge 6 febbraio 1992, n. 65, con il quale si
stabilisce,  tra  l'altro,  che  il  pagamento  dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'art. 1, comma 3,
del  decreto-legge  13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge
18  novembre 1991, n. 363, puo' essere effettuato mediante versamento
diretto al concessionario in due rate;
  Visti i decreti ministeriali 7 novembre 1991 e 4 dicembre 1991, con
i  quali  si  sono  stabilite  le  modalita'  per  il  versamento  al
concessionario  dell'imposta  di  cui  sopra  in  unica soluzione o a
titolo di prima rata;
  Ritenuta  la  necessita'  di  predisporre,  per il versamento della
seconda  rata  dell'imposta  INVIM, di cui al citato art. 1, comma 2,
del  decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla legge 6
febbraio 1992, n. 65, una specifica distinta di versamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il pagamento della seconda rata dell'imposta dovuta sull'incremento
di  valore  degli  immobili  previsto  dall'art.  1, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, convertito dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 65, va effettuato tra il 1 novembre e il 18
dicembre   1992   al  concessionario  competente  secondo  i  criteri
stabiliti  dall'art.  1  dei decreti ministeriali 7 novembre 1991 e 4
dicembre  1991,  utilizzando  la  distinta  Mod. 9 bis, Modulario F.,
Riscossione  n. 9 bis, conforme a quella riportata nell'allegato 1 al
presente decreto.
  Per  il  versamento  della seconda rata di imposta va utilizzato il
codice-tributo 8851, gruppo 54.
  A fronte di ogni versamento il concessionario rilascia un attestato
e una quietanza.
  Nei cinque giorni successivi al pagamento il contribuente trasmette
l'attestato  all'ufficio  del registro competente, mentre conservera'
la quietanza per propria documentazione.
  Nei  dieci  giorni  successivi  alla scadenza del termine di cui al
comma   1,  il  concessionario  trasmette  all'ufficio  del  registro
competente,   debitamente  compilata,  la  scheda  del  contribuente,
conforme all'allegato 2 al presente decreto.
  Ai  fini  della  contabilizzazione  e  rendicontazione  delle somme
riscosse  valgono  le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del
decreto  7  novembre  1991, salvo per quanto concerne l'acquisizione,
rilevabile  dalla  distinta  mod.  9  bis,  del  dato  relativo  agli
interessi,  che  deve  essere registrato nella zona del record tipo 2
gia'   riservata,  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  dell'art.  3  del
suindicato  decreto  7  novembre  1991, al dato relativo al numero di
dichiarazioni  cui  si  riferisce  il  versamento, del quale non deve
essere piu' operata l'acquisizione.
  Rimane   ferma   l'impostazione   del   dato   relativo  al  codice
dell'ufficio  del registro nella zona del record tipo 2, riservata al
periodo di riferimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 ottobre 1992
                                          Il Ministro delle finanze
                                                     GORIA
Il Ministro del tesoro
     BARUCCI