IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n.  942,  in
base  ai  quali  i veicoli a motore destinati ai circolare su strada,
con o senza carrozzeria nonche' i loro  rimorchi,  ad  eccezione  dei
veicoli  che  si  spostano  su  rotaia, debbono essere sottoposti dal
Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del
costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del  tipo  per
la   omologazione  CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  emanate  dal
Ministro dei  trasporti  con  propri  decreti,  in  attuazione  delle
direttive  del  Consiglio o della commissione delle Comunita' europee
concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene
conferita  al  Ministro  dei  trasporti  la   facolta'   di   rendere
obbligatorie,   con   propri   decreti,   le   prescrizioni  tecniche
riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o  la  omologazione
di  un  tipo  di  veicolo,  per quanto riguarda uno o piu' requisiti,
prima che siano completate le prescrizioni  tecniche  necessarie  per
procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
  Visto  il proprio decreto 28 dicembre 1982 nel quale sono elaborate
in un testo unico le direttive n.  77/541/CEE,  n.  81/576/CEE  e  n.
82/319/CEE  dettanti  norme  relative  alla omologazione parziale CEE
delle cinture di sicurezza e dei sistemi  di  ritenuta  nonche'  alla
omologazione  parziale  CEE  dei  veicoli a motore per quanto attiene
alla installazione delle  cinture  di  sicurezza  e  dei  sistemi  di
ritenuta   (pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983);
  Vista la direttiva della commissione n.  90/628/CEE  con  la  quale
vengono   apportate   modifiche  ed  integrazioni  alle  prescrizioni
tecniche delle direttive soprarichiamate;
  Visto  l'art.  3.1,  nota  1  dell'allegato   alla   direttiva   n.
90/628/CEE,  secondo il quale "gli Stati membri possono accettare, ai
sensi  della  legislazione  nazionale,  altri  tipi  di  cinture   di
sicurezza   o   di   sistemi  di  ritenuta  che  rientrino  nella  n.
90/628/CEE";
  Ritenuto di dover corrispondentemente modificare  ed  integrare  le
disposizioni del proprio decreto del 28 dicembre 1982;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17,
commi 3 e 4;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza  generale
del 21 novembre 1991;
  Esperita  la  procedura  prevista dalla sopracitata legge 23 agosto
1988, n. 400, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la  comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Gli   allegati  al  decreto  ministeriale  28  dicembre  1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  86
del  29 marzo 1983, recante norme relative alla omologazione parziale
CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la installazione
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative
alla  omologazione  CEE  delle  cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta  dei  veicoli  a  motore,  sono  modificati   ed   integrati
conformemente a quanto indicato nell'allegato A al presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La direttiva CEE n. 90/628, che  adegua  al  progresso
          tecnico  la  direttiva  n.  77/541/CEE del Consiglio per il
          ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  rela-
          tive alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei
          veicoli  a  motore,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 341 del  6  dicembre
          1990   e   ripubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 9 del  31  gennaio  1991,  2a  serie
          speciale.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  942/1973  detta norme sulla "Ricezione
          nella legislazione italiana delle direttive della Comunita'
          economica  europea  concernenti  il  ravvicinamento   delle
          legislazioni  degli Stati membri relative alla omologazione
          dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive  il
          testo dei relativi articoli 1, 2 e 10:
             "Art.  1.  - I veicoli a motore destinati a circolare su
          strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi,  esclusi
          i  veicoli  che  si  spostano  su  rotaia,  debbono  essere
          sottoposti, dal Ministero dei  trasporti  e  dell'aviazione
          civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le
          prescrizioni  tecniche  che  saranno emanate entro sei mesi
          dal Ministro per i  trasporti  e  l'aviazione  civile,  con
          propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio
          o  della  commissione  delle  Comunita' europee concernenti
          l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
             "Art. 2. - La  domanda  per  l'omologazione  di  cui  al
          precedente art.  1 e' presentata dal costruttore, o dal suo
          legale   rappresentante,   al  Ministero  dei  trasporti  e
          dell'aviazione civile; la domanda  non  e'  accolta  quando
          risulti  che  sia  stata  presentata, per lo stesso tipo di
          veicolo,  richiesta  di  omologazione  presso  altro  Stato
          membro della CEE".
             "Art.  10.  -  Le prescrizioni tecniche man mano emanate
          dal Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile  in
          attuazione  delle direttive comunitarie possono essere rese
          obbligatorie  con  decreto  dello  stesso  Ministro  per  i
          trasporti  e  l'aviazione  civile,  anche  prima  che siano
          completate prescrizioni tecniche necessarie  per  procedere
          alla   omologazione   CEE,   in   sostituzione   di  quelle
          concernenti  l'omologazione  nazionale o l'approvazione dei
          tipi  di  dispositivi   previste,   rispettivamente   dagli
          articoli  53  e  78  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393".
             - Per la direttiva CEE n. 90/628  si  veda  in  nota  al
          titolo.
              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali,  fema restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.