IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  le
graduatorie per le supplenze nelle accademie e  nei  conservatori  di
musica, scadute con l'anno scolastico 1991-1992, considerato che  non
e' stato possibile provvedere,  a  causa  delle  difficolta'  insorte
nell'interpretazione delle norme di cui al decreto-legge  6  novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
1989, n. 417, alla formazione  delle  nuove  graduatorie  per  l'anno
scolastico 1992-1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
   1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza  nelle  accademie  e
nei conservatori di  musica  per  gli  anni  scolastici  1989-1990  e
1990-1991,  gia'  prorogate  per  l'anno  scolastico  1991-1992   con
l'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6  giugno  1991,  n.  172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  1991,  n.  244,
mantengono la loro validita' anche per l'anno 1992-1993.