IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica, scadute con l'anno scolastico 1991-1992, considerato che non e' stato possibile provvedere, a causa delle difficolta' insorte nell'interpretazione delle norme di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, alla formazione delle nuove graduatorie per l'anno scolastico 1992-1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, gia' prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, mantengono la loro validita' anche per l'anno 1992-1993.