Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 7472 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla soc.
Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento  di  produzione  in
Monte  San  Savino,  localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e'
stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di
bevanda, l'acqua minerale denominata "Santafiora" in  contenitori  di
PET,  di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 6764 del
31 luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge.
   Sono confermate le prescrizioni ai punti 2), 3), 5), 6),  8),  9),
11) e 13) della delibera sopracitata.
   I  contenitori  di cui ai precedenti punti saranno chiusi con cap-
sule a vite e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a
quanto prescritto nell'art. 11 del decreto legislativo n.  105 del 25
gennaio 1992.
   La  soc.  Santafiora  S.r.l.  dovra'  presentare   con   frequenza
semestrale, anziche' quadrimestrale, a partire dalla data di notifica
della  delibera  della  giunta  regionale  Toscana  n.  7472  del  14
settembre 1992, i certificati di analisi di cui  ai  punti  8)  e  9)
della  delibera  della giunta regionale Toscana n. 6764 del 31 luglio
1989.
   L'autorizzazione di cui al punto 1) della  delibera  della  giunta
regionale  Toscana  n. 7472 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi
di legge, e' stata  concessa  alla  soc.  Santafiora  S.r.l.  in  via
definitiva a partire dalla data di notifica della suddetta delibera.
   Si  comunica  che con deliberazione della giunta regionale Toscana
n. 7473 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, alla soc.
Santafiora S.r.l., con sede legale e stabilimento  di  produzione  in
Monte  San  Savino,  localita' Giardino, 260, provincia di Arezzo, e'
stata rinnovata l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di
bevanda, l'acqua minerale denominata "Perla" in contenitori  di  PET,
di  cui  alla  delibera della giunta regionale Toscana n. 6763 del 31
luglio 1989, esecutiva ai sensi di legge.
   Sono confermate le prescrizioni ai punti 2), 3), 5), 6),  8),  9),
11) e 13) della delibera sopracitata.
   I  contenitori  di cui ai precedenti punti saranno chiusi con cap-
sule a vite e dovranno essere contrassegnati con etichette conformi a
quanto prescritto nell'art. 11 del decreto legislativo n.  105 del 25
gennaio 1992.
   La  soc.  Santafiora  S.r.l.  dovra'  presentare   con   frequenza
semestrale, anziche' quadrimestrale, a partire dalla data di notifica
della  delibera  della  giunta  regionale  Toscana  n.  7473  del  14
settembre 1992, i certificati di analisi di cui  ai  punti  8)  e  9)
della  delibera  della giunta regionale Toscana n. 6763 del 31 luglio
1989.
   L'autorizzazione di cui al punto 1) della  delibera  della  giunta
regionale  Toscana  n. 7473 del 14 settembre 1992, esecutiva ai sensi
di legge, e' stata  concessa  alla  soc.  Santafiora  S.r.l.  in  via
definitiva a partire dalla data di notifica della suddetta delibera.