IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visti gli articoli 7 e 9 della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n.
64 del 17 marzo 1992;
  Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991,
n. 85;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2  luglio
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1992, n. 177,
di   delega   di  funzioni  al  Ministro  senza  portafoglio  per  il
coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
febbraio  1990,  n.  112,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108
dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione ed organizzazione  del
Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 18 settembre  1992,
n.  382,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 19 settembre
1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori
bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla  citata  legge
12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  i
compensi ai componenti delle commissioni;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente il trattamento economico di missione;
  Visti    il    regio   decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello  Stato,  nonche'  il  relativo  regolamento approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21
dicembre  1981,  n.  1260,  con  il  quale  e' stata istituita presso
l'ufficio del Ministro per il coordinamento della  protezione  civile
una  commissione  tecnico  scientifica  per lo studio dei problemi di
carattere  sanitario  concernenti  la   protezione   civile   e   per
l'espletamento   di  compiti  di  consulenza  nella  stessa  materia,
successivamente  ricostituita  con  decreto  del  Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile n. 3/054/1 EMER rep. n. 540 del
12  aprile  1988 con la nuova denominazione di "Commissione sanitaria
tecnico-scientifica", con compiti di  studio  sui  problemi  sanitari
concernenti  la  protezione  civile  e consultivi per quanto riguarda
l'attivita' sanitaria negli interventi di emergenza;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8
gennaio  1982,  n.  1282, con cui e' stata istituita presso l'ufficio
del  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  una
commissione  tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo stu-
dio  dei  problemi  relativi  alla  individuazione  dei  rischi   che
comportano  misure  di  protezione  civile  e  per  l'espletamento di
compiti  di  consulenza  al  Ministro  per  il  coordinamento   della
protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio
1986,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 1986,
relativo  all'articolazione   della   commissione   interdisciplinare
istituita  con  decreto  8  gennaio  1982,  n.  1283,  in sei sezioni
corrispondenti a settori  di  rischio  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione al disposto dell'art. 9 della
citata legge n. 225/92 che prevede  l'istituzione  della  commissione
nazionale  per  la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e la
definizione   delle   relative   modalita'   organizzative    e    di
funzionamento;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di mantenere compatibilmente
con le indicazioni espressamente  fornite  dalla  legge  24  febbraio
1992,  n.  225,  la struttura della preesistente commissione tecnico-
scientifica a base  interdisciplinare  per  lo  studio  dei  problemi
relativi  all'individuazione  dei  rischi  che  comportano  misure di
protezione civile e per l'espletamento di compiti  di  consulenza  al
Ministro  per  il coordinamento della protezione civile, in quanto la
stessa appare tuttora adeguata alle esigenze di protezione civile;
  Considerata l'opportunita' che le  attivita'  sino  ad  ora  svolte
dalla   predetta   commissione  sanitaria  tecnico-scientifica  siano
previste e disciplinate all'interno della commissione  nazionale  per
la  previsione  e  la  prevenzione  dei  grandi  rischi  mediante  la
costituzione di una apposita sezione di rischio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' costituita presso il Dipartimento della protezione civile  la
"Commissione  nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi", nel seguito indicata con  il  termine  "Commissione",  quale
organo  consultivo e propositivo del Servizio nazionale di protezione
civile  su  tutte  le  attivita'  di  protezione  civile  volte  alla
previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio.
  2. La "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi" sostituisce la "Commissione tecnico-scientifica a base
interdisciplinare   per   lo   studio   dei  problemi  relativi  alla
individuazione dei rischi che comportano misure di protezione  civile
e  per  l'espletamento  di  compiti  di consulenza al Ministro per il
coordinamento della protezione civile" e  la  "Commissione  sanitaria
tecnico-scientifica", citate in premessa.