IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visti gli articoli 7 e 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992; Visto l'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1992, n. 177, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1990, relativo alla istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 19 settembre 1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i compensi ai componenti delle commissioni; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento economico di missione; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1981, n. 1260, con il quale e' stata istituita presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile una commissione tecnico scientifica per lo studio dei problemi di carattere sanitario concernenti la protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza nella stessa materia, successivamente ricostituita con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3/054/1 EMER rep. n. 540 del 12 aprile 1988 con la nuova denominazione di "Commissione sanitaria tecnico-scientifica", con compiti di studio sui problemi sanitari concernenti la protezione civile e consultivi per quanto riguarda l'attivita' sanitaria negli interventi di emergenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1982, n. 1282, con cui e' stata istituita presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile una commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo stu- dio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 1986, relativo all'articolazione della commissione interdisciplinare istituita con decreto 8 gennaio 1982, n. 1283, in sei sezioni corrispondenti a settori di rischio e successive integrazioni e modificazioni; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto dell'art. 9 della citata legge n. 225/92 che prevede l'istituzione della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e la definizione delle relative modalita' organizzative e di funzionamento; Considerata altresi' l'opportunita' di mantenere compatibilmente con le indicazioni espressamente fornite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la struttura della preesistente commissione tecnico- scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi all'individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza al Ministro per il coordinamento della protezione civile, in quanto la stessa appare tuttora adeguata alle esigenze di protezione civile; Considerata l'opportunita' che le attivita' sino ad ora svolte dalla predetta commissione sanitaria tecnico-scientifica siano previste e disciplinate all'interno della commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi mediante la costituzione di una apposita sezione di rischio; Decreta: Art. 1. 1. E' costituita presso il Dipartimento della protezione civile la "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi", nel seguito indicata con il termine "Commissione", quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale di protezione civile su tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione nelle varie situazioni di rischio. 2. La "Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi" sostituisce la "Commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile e per l'espletamento di compiti di consulenza al Ministro per il coordinamento della protezione civile" e la "Commissione sanitaria tecnico-scientifica", citate in premessa.