IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992 di delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozioni di iniziative anche normative, nonche' di ogni altra funzione ed attivita' attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista l'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1992, con la quale, a seguito della situazione di emergenza verificatasi a causa degli eventi alluvionali dei giorni 9 e 11 aprile 1992 e' stata disposta la sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dai predetti eventi nel comune di San Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli; Vista l'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, con la quale sono stati estesi i benefici previsti dalla predetta ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 ad altre localita', dove si sono riscontrate situazioni di emergenza assimilabili a quella verificatasi nel comune di San Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli; Viste le numerose e pressanti richieste pervenute tendenti ad ottenere una proroga, fino al 31 dicembre 1992, dei termini in materia contributiva e fiscale a favore dei soggetti e degli operatori economici, residenti o che svolgono la loro attivita', da data anteriore al 9 aprile 1992, nelle localita' indicate nelle due ordinanze sopracitate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 1992 con la quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' stato autorizzato, a causa del perdurare delle conseguenze economico-finanziarie derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali, ad emanare ordinanza di proroga dei termini in favore delle predette zone gia' beneficiarie di precedenti sospensioni; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare il testo unico delle imposte sui redditi approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 29 settembre 1973, n. 600; 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed il decreto-legge 18 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; Dispone: Art. 1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992 in favore dei soggetti e degli operatori economici, residenti o che svolgono la loro attivita' nel comune di San Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli, oppure dei soggetti e degli operatori economici, residenti o che svolgono la loro attivita' nelle localita' elencate nell'ordinanza n. 2285/FPC in data 17 giugno 1992, sono prorogate fino al 31 dicembre 1992. Pertanto fino a tale data sono sospesi: 1) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Sono esclusi dal beneficio della sospensione i soggetti iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Tesoro; 2) i termini anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.