IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
Servizio nazionale di protezione civile;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
2  luglio  1992  di  delega  al  Ministro  per il coordinamento della
protezione civile delle funzioni di coordinamento, di  indirizzo,  di
promozioni  di  iniziative  anche  normative,  nonche'  di ogni altra
funzione ed attivita' attribuite  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Vista  l'ordinanza  n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1992, con la quale, a  seguito
della  situazione  di  emergenza  verificatasi  a  causa degli eventi
alluvionali dei giorni 9 e  11  aprile  1992  e'  stata  disposta  la
sospensione  di  taluni  termini  in  favore dei soggetti colpiti dai
predetti eventi nel comune di San  Benedetto  del  Tronto,  localita'
Porto d'Ascoli;
  Vista  l'ordinanza n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, con la quale sono stati
estesi i benefici previsti dalla predetta ordinanza n.  2261/FPC  del
30   aprile  1992  ad  altre  localita',  dove  si  sono  riscontrate
situazioni di emergenza assimilabili a quella verificatasi nel comune
di San Benedetto del Tronto, localita' Porto d'Ascoli;
  Viste le numerose  e  pressanti  richieste  pervenute  tendenti  ad
ottenere  una  proroga,  fino  al  31  dicembre  1992, dei termini in
materia  contributiva  e  fiscale  a  favore  dei  soggetti  e  degli
operatori  economici,  residenti o che svolgono la loro attivita', da
data anteriore al 9 aprile 1992, nelle localita' indicate  nelle  due
ordinanze sopracitate;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 4 novembre
1992 con la quale il Ministro per il coordinamento  della  protezione
civile  e' stato autorizzato, a causa del perdurare delle conseguenze
economico-finanziarie derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali,
ad emanare ordinanza di proroga dei termini in favore delle  predette
zone gia' beneficiarie di precedenti sospensioni;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, in particolare  il  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato  con  i decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; 29 settembre 1973, n. 600; 26 ottobre 1972, n.  633,  e
successive  modificazioni,  ed il decreto-legge 18 settembre 1991, n.
299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 2261/FPC del 30 aprile 1992
in favore dei soggetti e degli operatori economici, residenti  o  che
svolgono  la  loro  attivita' nel comune di San Benedetto del Tronto,
localita' Porto d'Ascoli,  oppure  dei  soggetti  e  degli  operatori
economici, residenti o che svolgono la loro attivita' nelle localita'
elencate  nell'ordinanza  n.  2285/FPC  in  data 17 giugno 1992, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1992. Pertanto fino a  tale  data  sono
sospesi:
   1)  i  termini  per  gli  adempimenti  connessi  al versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota
dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi  per  le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge  28  febbraio  1986,  n.  41.  Sono esclusi dal beneficio della
sospensione i soggetti  iscritti  alle  Casse  pensioni  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Tesoro;
   2)  i  termini  anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai
versamenti di natura tributaria, civilistica  ed  amministrativa  non
espressamente  sopra  previsti, ivi compreso il versamento di entrate
aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti  di  pubbliche
amministrazioni    e    di   enti   pubblici   anche   agli   effetti
dell'accertamento e della riscossione delle  imposte  e  delle  tasse
erariali  e  locali,  ad  esclusione  di  quelli di cui alla legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.
  Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le
prescrizioni di legge.