IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  17
luglio 1947, n. 691;
  Vista  la  legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 1› marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed, in particolare, l'art. 35
che  ha  istituito  i  prestiti partecipativi per la realizzazione di
programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese;
  Considerato che a norma del comma quinto del cennato art. 35  della
legge  n. 317/1991 il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio  stabilisce  le  modalita'  di  attuazione  dei  richiamati
prestiti  partecipativi,  prevedendo condizioni di maggior favore per
le  operazioni  effettuate  nei  territori  di  cui  all'allegato  al
regolamento  CEE  n.  2052/88  del Consiglio e nei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione  delle  Comunita'  europee  del  21  marzo  1989  e
interessati  dalle  azioni  comunitarie  di sviluppo di cui al citato
regolamento CEE n. 2052/88;
  Ritenuto che ricorrono particolari  motivi  di  urgenza,  ai  sensi
dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Si  definiscono  prestiti partecipativi i finanziamenti, aventi
durata non inferiore a quattro anni, concessi a favore delle  piccole
imprese  individuate  dall'art.  1 della legge n. 317/1991 dagli enti
creditizi  operanti  nel  comparto  del  credito  mobiliare  e  dalle
societa'  finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art.
2 della stessa legge n. 317/1991.
  2. Il corrispettivo per i prestiti partecipativi  e'  rappresentato
da:
    a)  un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto
vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate  di  ammortamento
del prestito;
    b)   una   somma  commisurata  al  risultato  economico  positivo
dell'esercizio dell'impresa finanziata  prima  delle  imposte,  nella
percentuale preventivamente concordata fra le parti.