IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed, in particolare, l'art. 35 che ha istituito i prestiti partecipativi per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese; Considerato che a norma del comma quinto del cennato art. 35 della legge n. 317/1991 il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce le modalita' di attuazione dei richiamati prestiti partecipativi, prevedendo condizioni di maggior favore per le operazioni effettuate nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88; Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Decreta: Art. 1. 1. Si definiscono prestiti partecipativi i finanziamenti, aventi durata non inferiore a quattro anni, concessi a favore delle piccole imprese individuate dall'art. 1 della legge n. 317/1991 dagli enti creditizi operanti nel comparto del credito mobiliare e dalle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della stessa legge n. 317/1991. 2. Il corrispettivo per i prestiti partecipativi e' rappresentato da: a) un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito; b) una somma commisurata al risultato economico positivo dell'esercizio dell'impresa finanziata prima delle imposte, nella percentuale preventivamente concordata fra le parti.