IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 1984, concernente "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 mc"; Ritenuta la necessita' di procedere ad una parziale modifica del decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984; Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta: Articolo unico Il secondo periodo del punto 6.2, titolo 6, dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984, indicato in premessa, e' sostituito dal seguente: "Le valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito del campo 0,06 - 0,09 bar per gli impianti a circa 0,30 bar e ad una pressione pari a 1,25 - 2 volte la pressione di esercizio per gli impianti a pressione piu' alta". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1992 Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GUARINO