IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  31  marzo  1984,
concernente "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione,
l'installazione  e  l'esercizio  dei  depositi  di  gas  di  petrolio
liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 mc";
  Ritenuta la necessita' di procedere ad una  parziale  modifica  del
decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984;
  Visto  il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  secondo  periodo  del  punto  6.2,  titolo  6, dell'allegato al
decreto  del  Ministro  dell'interno  31  marzo  1984,  indicato   in
premessa, e' sostituito dal seguente:
  "Le  valvole devono essere tarate secondo un programma prestabilito
del campo 0,06 - 0,09 bar per gli impianti a circa 0,30 bar e ad  una
pressione  pari  a  1,25  - 2 volte la pressione di esercizio per gli
impianti a pressione piu' alta".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 ottobre 1992
                                             Il Ministro dell'interno
                                                      MANCINO
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
            GUARINO