Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, e' stato indicato, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della nota citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti. La Cibiemme Plast S.p.a. e la Banca della provincia di Napoli non erano ricomprese nell'elenco reso noto con la richiamata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio u.s. in quanto gli elementi informativi a disposizione non avevano consentito, a quella data, di determinare la percentuale rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. A seguito delle verifiche successivamente effettuate, tali percentuali risultano essere per la Cibiemme Plast S.p.a. quella della partecipazione di maggioranza relativa facente capo, direttamente ed indirettamente, al sig. Aristide Cappelletti, pari al 21,14%, e per la Banca della provincia di Napoli quella della partecipazione di in- fluenza dominante facente capo, direttamente ed indirettamente, al sig. Manlio Albi Marini, pari al 38,78%. L'allegato A della suddetta comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, e' pertanto integrato come segue: Societa' con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto: Cibiemme Plast S.p.a., 21,14% Aristide Cappelletti. L'allegato B della medesima comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 agosto 1992, e' pertanto integrato come segue: Societa' con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto: Banca della provincia di Napoli, 38,78% Manlio Albi Marini.