IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale; Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1 gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano saranno effettuate con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978; Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalita' previste dall'art. 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente disposizioni in materia di finanza pubblica; Visto in particolare, il primo comma dell'art. 4 della suddetta legge n. 412/91 che demanda al Governo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di determinare i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale, nonche' gli standards organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, che determina, tra l'altro, gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti l'assunzione di personale medico ed infermieristico, lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonche' il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Considerato che in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/90 il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente vincolate allo scopo; Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162, recante aggiornamenti modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge n. 162/1990, in base al quale e' previsto che la determinazione dell'organico e delle strutture organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze (SERT), da istituire presso ogni unita' sanitaria locale, sia affidata al Ministro della sanita' che vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali; Considerato che il predetto art. 27 della legge n. 162/1990 prevede per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, un finanziamento pari a 240,600 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991 e 1992 (la quota '90 pari a 30 miliardi di lire e' stata assegnata con precedente deliberazione del 12 marzo 1991), a valere su corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono stati assegnati alle regioni 59.055 miliardi a titolo di acconto sul Fondo sanitario nazionale 1992 di parte corrente, in attesa dell'adozione del provvedimento previsto dal citato art. 4 della legge n. 412/1991; Preso atto delle risultanze cui e' pervenuta la commissione tecnica prevista dal citato art. 4 della legge n. 412/1991 e delle intese intervenute tra il Governo e le regioni in sede di Conferenza Stato- regioni relative alla riquantificazione della spesa sanitaria di parte corrente per il 1992; Ravvisata la necessita' di procedere alla ripartizione delle attuali disponibilita' del Fondo sanitario 1992 per la parte indistinta, al netto degli acconti gia' corrisposti alle regioni; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data 7 ottobre 1992, concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome, della somma di lire 22.333,4 miliardi in via indistinta, comprensiva del Fondo di riequilibrio di cui al citato art. 4 della legge n. 412/1991 nonche' l'assegnazione alle medesime delle somme di lire 240,6 miliardi per il finanziamento dei SERT e lire 253 miliardi per gli interventi relativi alla prevenzione dell'AIDS; Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere in data 30 settembre 1992; Delibera: A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le seguenti somme: a) L. 22.333.400.000.000 in via indistinta, comprensiva delle somme relative al Fondo di riequilibrio di cui all'art. 4 della legge n. 412/1991. Detto importo e' ripartito come da allegata tabella A) che fa parte integrante della presente deliberazione; b) L. 240.600.000.000 per il potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT). La predetta somma e' ripartita come da allegata tabella B) che fa parte integrante della presente deliberazione, e la sua erogazione avverra' secondo le modalita' di svincolo previste dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; c) L. 253.000.000.000 per gli interventi per la prevenzione dell'AIDS di cui: L. 120.000.000.000 per il potenziamento degli organici dei reparti di malattie infettive; L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale; L. 38.000.000.000 per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti; L. 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. Le predette somme sono ripartite come da allegata tabella C) che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 13 ottobre 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO