IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito  nella
legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6  del  citato decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.
33,  che  prevede che dal 1› gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali
di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
saranno effettuate  con  le  modalita'  previste  dal  secondo  comma
dell'art. 51 della citata legge n. 833/1978;
  Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che
stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo
sanitario  nazionale  avvenga con le modalita' previste dall'art. 19,
comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412,  concernente  disposizioni
in materia di finanza pubblica;
  Visto  in  particolare,  il  primo comma dell'art. 4 della suddetta
legge n. 412/91 che demanda al Governo  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di determinare i livelli di  assistenza
sanitaria  da  assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio
nazionale, nonche' gli standards  organizzativi  e  di  attivita'  da
utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di
ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;
  Vista  la  legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di
interventi urgenti per la lotta all'AIDS;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed  e),  e
comma  2,  della  legge  5  giugno  1990,  n. 135, che determina, tra
l'altro, gli specifici interventi di carattere poliennale riguardanti
l'assunzione di personale medico ed infermieristico,  lo  svolgimento
dei   corsi   di   formazione   ed  aggiornamento  professionale,  il
potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, nonche'
il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS,  nell'ambito
del  programma  di  interventi  urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l'AIDS;
  Considerato che in base alle disposizioni della predetta  legge  n.
135/90  il  finanziamento  degli  interventi  considerati avviene con
quote  annuali  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente
vincolate allo scopo;
  Vista  la  legge  26  giugno  1990,  n.  162, recante aggiornamenti
modifiche ed integrazioni  alla  legge  22  dicembre  1975,  n.  685,
concernente  la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
  Visto, in particolare, l'art. 27 della predetta legge n.  162/1990,
in  base  al  quale e' previsto che la determinazione dell'organico e
delle  strutture  organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le
tossicodipendenze  (SERT),  da istituire presso ogni unita' sanitaria
locale,  sia  affidata  al Ministro della sanita' che vi provvede con
proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;
  Considerato che il predetto art. 27 della legge n. 162/1990 prevede
per il potenziamento dei servizi pubblici per  le  tossicodipendenze,
un  finanziamento  pari a 240,600 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 1991 e 1992 (la quota '90 pari a 30 miliardi di  lire  e'  stata
assegnata  con  precedente deliberazione del 12 marzo 1991), a valere
su corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate  allo
scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
  Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono stati assegnati
alle  regioni 59.055 miliardi a titolo di acconto sul Fondo sanitario
nazionale  1992  di  parte  corrente,  in  attesa  dell'adozione  del
provvedimento previsto dal citato art. 4 della legge n. 412/1991;
  Preso atto delle risultanze cui e' pervenuta la commissione tecnica
prevista  dal  citato  art.  4 della legge n. 412/1991 e delle intese
intervenute tra il Governo e le regioni in sede di Conferenza  Stato-
regioni  relative  alla  riquantificazione  della  spesa sanitaria di
parte corrente per il 1992;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  alla  ripartizione  delle
attuali   disponibilita'  del  Fondo  sanitario  1992  per  la  parte
indistinta, al netto degli acconti gia' corrisposti alle regioni;
  Vista la proposta del Ministro della  sanita'  in  data  7  ottobre
1992,  concernente  la  ripartizione  tra  le  regioni  e le province
autonome, della somma di lire 22.333,4 miliardi  in  via  indistinta,
comprensiva  del  Fondo di riequilibrio di cui al citato art. 4 della
legge n. 412/1991 nonche' l'assegnazione alle medesime delle somme di
lire 240,6 miliardi per il finanziamento dei SERT e lire 253 miliardi
per gli interventi relativi alla prevenzione dell'AIDS;
  Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il  proprio
parere in data 30 settembre 1992;
                              Delibera:
  A valere sulle residue disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
1992  -  parte  corrente, sono assegnate alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano le seguenti somme:
    a) L. 22.333.400.000.000 in  via  indistinta,  comprensiva  delle
somme relative al Fondo di riequilibrio di cui all'art. 4 della legge
n. 412/1991.
  Detto importo e' ripartito come da allegata tabella A) che fa parte
integrante della presente deliberazione;
    b)  L.  240.600.000.000 per il potenziamento dei servizi pubblici
per le tossicodipendenze (SERT).
  La predetta somma e' ripartita come da allegata tabella B)  che  fa
parte  integrante  della  presente deliberazione, e la sua erogazione
avverra' secondo le modalita' di svincolo previste dall'art. 17 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887;
    c) L. 253.000.000.000  per  gli  interventi  per  la  prevenzione
dell'AIDS di cui:
    L.  120.000.000.000  per  il  potenziamento  degli  organici  dei
reparti di malattie infettive;
    L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi  di  formazione  e
aggiornamento professionale;
    L.  38.000.000.000 per il potenziamento dei servizi di assistenza
ai tossicodipendenti;
    L. 60.000.000.000 per il trattamento  a  domicilio  dei  soggetti
affetti da AIDS e patologie correlate.
  Le predette somme sono ripartite come da allegata tabella C) che fa
parte integrante della presente deliberazione.
   Roma, 13 ottobre 1992
                                     Il Presidente delegato: REVIGLIO