IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali; Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 e n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, e successive modificazioni; Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata dalla direttiva n. 88/380/CEE; Vista la decisione presa in sede CEE il 2 settembre 1992 dal comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per l'introduzione in Italia di tuberi-seme di patate originari del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del "Corynebacterium sepedonicum" e del "potato spindle tuber viroid"; Decreta: Art. 1. I tuberi-seme di patate della varieta' Kennebec, originari del Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1992 attraverso i porti di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.