IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5  febbraio  1991,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  43  del  20
febbraio   1991,   concernente   le   norme   fitosanitarie  relative
all'importazione, esportazione e transito  dei  vegetali  e  prodotti
vegetali;
  Viste le direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 e
n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, e successive modificazioni;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970,
modificata dalla direttiva n. 88/380/CEE;
  Vista  la  decisione  presa  in  sede  CEE  il 2 settembre 1992 dal
comitato fitosanitario permanente  che  ha  approvato  le  deroghe  a
talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per
l'introduzione  in  Italia  di  tuberi-seme  di  patate originari del
Canada;
  Considerato che  le  misure  fitosanitarie  previste  nel  presente
decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione
in Italia del "Corynebacterium sepedonicum"  e  del  "potato  spindle
tuber viroid";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  tuberi-seme  di  patate  della  varieta' Kennebec, originari del
Canada, possono essere introdotti  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  sino  al  31  dicembre  1992  attraverso i porti di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona.