AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. Interventi urgenti in materia di lavoro portuale 1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 (a), provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge (a), il cui termine di scadenza e' differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unita'. 2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore e' autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalita' ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990 (a), nel complessivo importo di lire 183 miliardi. 3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. 4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.
(a) Il comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 6/1990 (Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali) prevede che: "Per le medesime finalita' di cui al comma 1 (al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi, n.d.r.), il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unita' per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovra' interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessita' operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonche' i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilita' nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili". L'art. 4 del medesimo D.L. n. 6/1990 e' cosi' formulato: "Art. 4. - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, e' nominato un commissario liquidatore ed e' stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di: a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine; b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi; c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica. 2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del collegio e' scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri e' nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c). 3. A decorrere dal 1 gennaio 1993, la gestione di liquidazione e' assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. 4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato puo' avvalersi del personale di cui all'art. 1, comma 2. 5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore e' tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'art. 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale. 6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2. 7. Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi e' assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi. 8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)'. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Si riporta il testo ovvero l'argomento delle disposizioni sopra richiamate: - Art. 8 del D.L. n. 873/1986, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali: "Art. 8. - 1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'art. 7, e' corrisposta, con effetto dal 1 marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennita' pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984, n. 469 (recante modifiche al D.L. 6 aprile 1983, n. 103, portante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, n.d.r.), e prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi. 3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. 4. I periodi di sospensione per i quali e' corrisposta la indennita' di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'indennita' per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito e' calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti. 5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. 6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni (recante estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati, n.d.r.). 7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennita' e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria - separata contabilita' degli interventi straordinari. 8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988". - Legge n. 720/1984: istituisce il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. La relativa tabella A, da ultimo sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989), elenca gli enti e gli organismi pubblici che vi sono soggetti. - Art. 3 della legge n. 1404/1956, recante soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale: "Art. 3. - Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1 (i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili, o che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto o sono nella impossibilita' concreta di attuare i propri fini statutari, n.d.r.), l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti nonche' i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati. Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa di conto e quella di responsabilita' verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1".