AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
          Interventi urgenti in materia di lavoro portuale
  1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni
organiche dei porti alle effettive necessita' dei traffici marittimi,
il  commissario  liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo  1990,  n.  58  (a),  provvede  alla  regolazione  dei rapporti
finanziari  conseguenti  all'applicazione  del   beneficio   di   cui
all'articolo  3,  comma  4,  dello  stesso  decreto-legge (a), il cui
termine di scadenza e' differito al 31 dicembre 1992, nel  limite  di
1.500 unita'.
  2.  Per  consentire  il completamento degli interventi avviati, ivi
comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei  disavanzi
registrati  al  31  dicembre  1991  delle  gestioni delle compagnie e
gruppi  portuali,  il  commissario  liquidatore  e'   autorizzato   a
contrarre,   nel  secondo  semestre  1992,  ulteriori  mutui  con  le
modalita' ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7,  dello  stesso
decreto-legge  n. 6 del 1990 (a), nel complessivo importo di lire 183
miliardi.
  3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale  restano  in
carica  fino  al  completamento degli atti di liquidazione e comunque
non oltre il 31 dicembre 1993.
  4. All'onere di cui al  presente  articolo,  valutato  in  lire  30
miliardi  annui  a  decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo
delle  proiezioni  per  gli  anni  1993  e  1994  dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione
degli   istituti   contrattuali   dei   lavoratori   portuali   (rate
ammortamento  mutui)",  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1992-1994,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'esercizio 1992.
 
             (a)  Il  comma  4  dell'art.  3  del  D.L.   n.   6/1990
          (Soppressione  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e
          dei dipendenti  delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali)
          prevede  che:  "Per le medesime finalita' di cui al comma 1
          (al fine di completare il  processo  di  adeguamento  delle
          dotazioni organiche dei porti alle effettive necessita' dei
          traffici marittimi, n.d.r.), il termine di applicazione del
          beneficio  di  cui all'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre
          1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          febbraio 1987, n. 26, e' differito al 31 dicembre 1991  nel
          limite  di  ulteriori  2.000 unita' per ciascuno degli anni
          1990 e 1991. Detto beneficio non cumulabile  con  qualsiasi
          altro  trattamento  integrativo  a carico di enti, aziende,
          compagnie e gruppi portuali, se non  utilizzato  pienamente
          entro  il  citato  termine  del  31  dicembre  1991,  viene
          prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovra'  interessare  le
          sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie
          ramo  industriale  e  carenanti  del  porto  di  Genova, in
          eccedenza rispetto alle  dotazioni  organiche  dei  singoli
          porti  e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse
          dotazioni organiche. Al fine di sopperire  alle  fluttuanti
          necessita'  operative  degli  scali  nazionali  il Ministro
          della marina mercantile determina con  proprio  decreto  il
          numero   massimo   delle  giornate  di  cassa  integrazione
          guadagni straordinaria da  assegnare  annualmente  ad  ogni
          singolo  porto,  nonche'  i  criteri  in  base  ai quali le
          compagnie o gruppi, entro il numero  massimo  prestabilito,
          potranno  distribuirle, prevedendo la massima flessibilita'
          nell'utilizzo di dette giornate nel  corso  dell'anno,  con
          apposite verifiche mensili".
             L'art. 4 del medesimo D.L. n. 6/1990 e' cosi' formulato:
             "Art.  4.  - 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, con  decreto  del  Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  della marina
          mercantile, e' nominato un commissario  liquidatore  ed  e'
          stabilito  il  relativo  compenso.  Il commissario resta in
          carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:
               a)  svolgere  tutte  le   operazioni   relative   agli
          adempimenti  in  scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi
          gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
          gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
          Dovadola fino al predetto termine;
               b) provvedere alla redazione del conto consuntivo  del
          Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;
               c)  provvedere  alla accensione dei mutui previsti dal
          comma 7, il cui importo affluisce ad apposita  contabilita'
          speciale  aperta  presso la Tesoreria centrale dello Stato,
          intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo e'
          inserito nella tabella A allegata  alla  legge  29  ottobre
          1984, n. 720 , e ad esso si applicano tutte le disposizioni
          che regolano il sistema di tesoreria unica.
             2.   La  vigilanza  sulla  gestione  liquidatoria  viene
          esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri,
          di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato e uno del  Ministero  della
          marina  mercantile.  Con  decreto del Ministro della marina
          mercantile,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, si
          provvede alla nomina dei componenti del  collegio  e  viene
          fissata   la   misura   del  compenso  annuo  spettante  ai
          componenti medesimi. Il presidente del collegio  e'  scelto
          tra  i  funzionari  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro. Per i restanti membri  e'  nominato  un  supplente.
          L'onere  connesso  al  funzionamento degli organi fa carico
          alla contabilita' indicata al comma 1, lettera c).
             3. A decorrere dal  1›  gennaio  1993,  la  gestione  di
          liquidazione  e'  assunta dall'Ispettorato generale per gli
          affari  e  per  la  gestione  del  patrimonio  degli   enti
          disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge
          4 dicembre 1956, n. 1404.
             4.  Ai  fini  della  prosecuzione  delle  operazioni  di
          liquidazione il predetto  Ispettorato  puo'  avvalersi  del
          personale di cui all'art. 1, comma 2.
             5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore e'
          tenuto  a  presentare  all'Ispettorato  generale  di cui al
          comma  3  tutti  gli  atti  e  la  documentazione  previsti
          dall'art.   3   della  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,
          unitamente ad una relazione del collegio sindacale.
             6.  Entro  la  stessa  data  del  31  marzo  1993  cessa
          dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.
             7.  Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata
          la contrazione di mutui con le sezioni di  credito  per  le
          opere  pubbliche,  il  CREDIOP  e l'IMI, anche in deroga ai
          rispettivi statuti, in ragione di  lire  550  miliardi  per
          ciascuno  degli  anni  1990 e 1991 e nel limite di lire 650
          miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento  per
          capitale  ed  interessi e' assunto a carico dello Stato con
          rimborso dal 1› gennaio dell'anno successivo  a  quello  di
          stipula dei mutui stessi.
             8.  All'onere  derivante  dall'ammortamento dei mutui di
          cui al comma 7, valutato in lire  90  miliardi  per  l'anno
          1991  ed  in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede
          mediante  utilizzo  delle  proiezioni  dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1990-1992, al
          capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero  del
          tesoro    per    l'anno    1990,    all'uopo    utilizzando
          l'accantonamento 'Norme per il rinnovamento della  gestione
          degli    istituti    contrattuali    lavoratori    portuali
          (ammortamenti mutui)'.
             9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             Si   riporta   il   testo   ovvero   l'argomento   delle
          disposizioni sopra richiamate:
             - Art. 8 del D.L. n. 873/1986,  recante  misure  urgenti
          per  il  risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio
          della riforma degli ordinamenti portuali:
             "Art. 8. - 1. Ai lavoratori posti fuori  produzione,  ai
          sensi dell'art. 7, e' corrisposta, con effetto dal 1› marzo
          1987 e per la durata della sospensione, una indennita' pari
          all'importo   di   trattamento   massimo  straordinario  di
          integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
          Il  trattamento  di integrazione salariale per i lavoratori
          della compagnia del  ramo  industriale  e  della  compagnia
          carenanti  del  porto  di  Genova,  disposto dalla legge 13
          agosto 1984, n. 469 (recante modifiche  al  D.L.  6  aprile
          1983,  n.  103, portante misure urgenti per fronteggiare la
          situazione dei porti, n.d.r.), e prorogato con la  legge  8
          gennaio  1986,  n.  6,  e'  ulteriormente  prorogato  al 28
          febbraio 1987.
             2. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale
          adotta  i  conseguenti  provvedimenti  di  concessione  del
          trattamento   di   cui   al   comma   1,    per    periodi,
          complessivamente, non superiori a ventidue mesi.
             3. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1
          al  lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale attraverso  la  separata
          contabilita'  degli  interventi  straordinari, istituita in
          seno  alla  gestione  ordinaria  della  Cassa  integrazione
          guadagni per gli operai dell'industria.
             4.  I  periodi di sospensione per i quali e' corrisposta
          la indennita' di cui al comma  1  sono  riconosciuti  utili
          d'ufficio  per  il  conseguimento del diritto alla pensione
          per l'invalidita', la vecchiaia e i  superstiti  e  per  la
          determinazione  della  relativa  misura.  Per detti periodi
          l'accredito contributivo  e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione  cui e' riferita l'indennita' per i dipendenti
          degli enti portuali. Per le  compagnie  e  gruppi  portuali
          l'accredito   e'  calcolato  sulla  base  dei  salari  medi
          contrattuali fissati per la giornata  retributiva  ai  fini
          del pagamento dei salari differiti.
             5.    Le   somme   occorrenti   alla   copertura   della
          contribuzione di cui al comma 4 sono  versate  dalla  Cassa
          integrazione  guadagni  per  gli  operai  dell'industria  -
          separata contabilita' degli interventi  straordinari,  alle
          gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le
          modalita'  fissate  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con  i  Ministri  del
          tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
             6.  Per quanto non espressamente previsto, si applicano,
          ove compatibili, le disposizioni  della  legge  5  novembre
          1968,  n.  1115, e successive modificazioni ed integrazioni
          (recante  estensione,  in  favore  dei  lavoratori,   degli
          interventi   della   Cassa   integrazione  guadagni,  della
          gestione  dell'assicurazione  contro  la  disoccupazione  e
          della  Cassa  assegni familiari e provvidenze in favore dei
          lavoratori anziani licenziati, n.d.r.).
             7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennita'
          e per gli accrediti di cui al presente articolo sono  posti
          a  carico  dello  Stato e rimborsati annualmente alla Cassa
          integrazione  guadagni  per  gli  operai  dell'industria  -
          separata contabilita' degli interventi straordinari.
             8.  In  relazione  alle  operazioni  di  cui al presente
          articolo, sono disposti dal Ministro del  tesoro  a  favore
          dell'INPS,  a  rimborso  delle  somme dallo stesso erogate,
          contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987
          e di lire 21 miliardi per l'anno 1988".
              - Legge n. 720/1984: istituisce il sistema di tesoreria
          unica  per  enti ed organismi pubblici. La relativa tabella
          A, da  ultimo  sostituita  dal  D.P.C.M.  3  febbraio  1989
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          30 del 6 febbraio 1989), elenca gli enti  e  gli  organismi
          pubblici che vi sono soggetti.
              - Art. 3 della legge n. 1404/1956, recante soppressione
          e  messa  in  liquidazione di enti di diritto pubblico e di
          altri enti sotto qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a
          vigilanza  dello  Stato  e comunque interessanti la finanza
          statale:
             "Art. 3. - Per gli enti posti in liquidazione, ai  sensi
          del primo comma dell'art. 1 (i cui scopi sono cessati o non
          piu'   perseguibili,   o   che  si  trovano  in  condizioni
          economiche di grave dissesto o  sono  nella  impossibilita'
          concreta  di  attuare  i  propri  fini  statutari, n.d.r.),
          l'Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero  del  tesoro
          prende  in  consegna,  sulla base di appositi inventari, le
          attivita' esistenti nonche' i libri contabili e  gli  altri
          documenti  dell'ente e riceve dagli amministratori il conto
          della gestione relativo al  periodo  successivo  all'ultimo
          bilancio  od  all'ultima  relazione economica e finanziaria
          approvati.
             Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli
          estremi,  l'azione  di  resa   di   conto   e   quella   di
          responsabilita'  verso  gli  amministratori e i liquidatori
          per fatti inerenti alla  gestione  degli  enti  di  cui  la
          liquidazione  sia affidata all'Ufficio istituito con l'art.
          1".