IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, d'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1992, recante norme sanitarie per l'importazione di animali e uova da cova della specie Struthio Camelus Australis; Considerato necessario adeguare le garanzie di polizia veterinaria fornite dai Paesi esportatori per le importazioni di animali della specie Struthio Camelus Australis; Ordina: Art. 1. L'ordinanza ministeriale 6 giugno 1992, citata nelle premesse, e' cosi' modificata: 1. All'art. 2, punto 9, e' aggiunto il seguente punto c): "c) Crimean Congo Hemorragic Fever". 2. All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma: "Le disposizioni di cui al presente articolo, per quanto applicabili, si intendono estese anche alle uova prodotte in Italia da animali vivi della specie Struthio Camelus Australis importati dall'estero".