IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, d'istituzione del Servizio
sanitario nazionale;
  Vista   l'ordinanza  ministeriale  6  giugno  1992,  recante  norme
sanitarie per l'importazione di animali e uova da cova  della  specie
Struthio Camelus Australis;
  Considerato  necessario adeguare le garanzie di polizia veterinaria
fornite dai Paesi esportatori per le importazioni  di  animali  della
specie Struthio Camelus Australis;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  L'ordinanza  ministeriale  6 giugno 1992, citata nelle premesse, e'
cosi' modificata:
  1. All'art. 2, punto 9, e' aggiunto il seguente punto c):
   "c) Crimean Congo Hemorragic Fever".
  2. All'art. 6 e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  disposizioni  di  cui  al  presente   articolo,   per   quanto
applicabili,  si  intendono estese anche alle uova prodotte in Italia
da animali vivi della specie  Struthio  Camelus  Australis  importati
dall'estero".