IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Viste le domande e le  successive  modificazioni  presentate  dalle
imprese  indicate  nell'elenco allegato al presente decreto intese ad
ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita  e
delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista la documentazione allegata alle predette domande;
  Viste  le  note  con  le  quali  l'Istituto  per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel-
ative condizioni speciali di polizza, presentate dalle imprese  indi-
cate nell'elenco allegato al presente decreto:
   1)  tariffe di assicurazione, denominate "investire in cultura", a
premio annuo rivalutabile, con prestazione sia in caso di morte che a
scadenza ed aggiuntiva nel  caso  di  conseguimento  del  diploma  di
maturita'  nel  numero  degli  anni  previsto dal corso di studio. Le
tariffe  prevedono  inoltre  ulteriori  prestazioni   nel   caso   di
conseguimento  del  diploma  di laurea entro il 31 dicembre dell'anno
solare successivo a quello di scadenza  della  durata  del  corso  di
laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe
di cui al precedente punto 1);
   3)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  delle  tariffe,  regolanti  la riduzione del premio, da
applicare a  contratti  emessi  nelle  forme  tariffarie  di  cui  al
precedente   punto   1)  allorquando  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO