Con deliberazione del Comitato nazionale dei delegati del 23-24 aprile 1992 sono state approvate, con le procedure di cui all'art. 20 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, le norme per l'applicazione degli articoli 17, 18, 19 della medesima legge. Il testo integrale delle norme predette e' pubblicato sul periodico della Cassa (INARCASSA, n. 4/92, novembre 1992) e puo' essere richiesto per iscritto agli uffici della Cassa stessa. Si riportano qui di seguito le disposizioni correlate a termini decorrenti dalla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Art. 5. Norma transitoria 1. In deroga al disposto di cui al comma secondo dell'art. 1, i liberi professionisti iscritti alla Cassa alla data del 2 novembre 1990, di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 290, che, con decorrenza successiva a tale data abbiano conseguito, o conseguano la pensione della Cassa stessa, possono esercitare le facolta' di riscatto di cui al comma primo dell'art. 1, purche' presentino domanda entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme. 2. Il versamento dell'onere derivante dalla riserva matematica puo' avvenire in soluzione unica nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica, oppure in un massimo di tre rate semestrali consecutive con l'applicazione dell'interesse del cinque per cento composto a far tempo dal sessantesimo giorno dalla stessa data. 3. L'eventuale ricalcolo della pensione, da effettuarsi dopo il completamento del versamento dell'onere di riscatto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di riscatto e, comunque, da data non anteriore a quella di decorrenza della pensione. Art. 6. Norma transitoria 1. Per coloro che risultino continuativamente iscritti alla Cassa, in qualita' di liberi professionisti o a seguito di ricongiunzione di periodi assicurativi presso altri enti ex legge n. 45/1990, da data anteriore al 2 novembre 1990 e per coloro che si avvalgano della facolta' di cui al precedente art. 5, l'onere di cui al precedente art. 4 e' dovuto nelle seguenti percentuali: a) 40% se l'iscrizione e' avvenuta nel corso del 1961; b) 41,70% se l'iscrizione e' avvenuta nel corso del 1962; c) 43,40% se l'iscrizione e' avvenuta nel corso del 1963 e cosi' via con incremento annuale di 1,70 ove l'iscrizione sia avvenuta nel corso degli anni successivi. 2. Qualora siano intervenute interruzioni nell'iscrizione non ricongiunte ex legge n. 45/1990, si fa riferimento, ai fini dell'individuazione dell'onere dovuto, all'anno nel corso del quale e' avvenuta l'ultima iscrizione. 3. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono avere carattere di continuita' fino alla data di presentazione della domanda di riscatto o fino alla data di cancellazione dalla Cassa, per coloro che si avvalgano della facolta' di cui al precedente art. 5, la domanda di riscatto deve essere presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme, ovvero, se successiva, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di maturazione del requisito di cui all'art. 1, comma primo. Art. 7. Integrazione contributiva per gli anni anteriori al 1982 1. La presentazione della domanda per l'integrazione dei versamenti contributivi individuali relativi agli anni antecedenti il 1982, o per il completamento di essa, e' ammessa entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione delle presenti norme; l'integrazione deve essere estesa a tutti gli anni consecutivi a partire dal primo oggetto di richiesta e fino al 1981 compreso. La facolta' puo' essere esercitata dagli iscritti alla Cassa alla data del 2 novembre 1990, purche' non abbiano conseguito, o non conseguano, la pensione della Cassa con decorrenza antecedente a tale data. 2. L'integrazione contributiva, o il completamento di essa, e' calcolata con le modalita' di cui all'art. 23 della legge 3 gennaio 1981, n. 6. 3. L'integrazione contributiva, o il completamento di essa, sono rivalutati, a partire dal 1983 e fino al 1990, in base alla tabella dei coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 14, comma secondo, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenute presenti le modifiche di cui agli articoli 12 e 13 della legge 11 ottobre 1990, n. 290. 4. Gli importi dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza, in unica soluzione, entro sei mesi dalla data della richiesta della Cassa. 5. L'eventuale ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di cui al precedente primo comma, e, comunque, da data non anteriore a quella di decorrenza della pensione.