Con  deliberazione  del  Comitato nazionale dei delegati del 23-24
aprile 1992 sono state approvate, con le procedure di cui all'art. 20
della legge 11 ottobre 1990, n.  290,  le  norme  per  l'applicazione
degli  articoli  17,  18, 19 della medesima legge. Il testo integrale
delle  norme  predette  e'  pubblicato  sul  periodico  della   Cassa
(INARCASSA,  n.  4/92,  novembre  1992)  e  puo' essere richiesto per
iscritto agli uffici della Cassa stessa. Si riportano qui di  seguito
le   disposizioni  correlate  a  termini  decorrenti  dalla  presente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               Art. 5.
                          Norma transitoria
   1. In deroga al disposto di cui al comma secondo  dell'art.  1,  i
liberi  professionisti  iscritti  alla Cassa alla data del 2 novembre
1990, di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 290,  che,
con   decorrenza   successiva  a  tale  data  abbiano  conseguito,  o
conseguano la pensione della  Cassa  stessa,  possono  esercitare  le
facolta'  di  riscatto  di  cui  al  comma primo dell'art. 1, purche'
presentino domanda entro il termine perentorio di dodici  mesi  dalla
data di pubblicazione delle presenti norme.
   2.  Il  versamento  dell'onere  derivante dalla riserva matematica
puo' avvenire in soluzione unica nel termine perentorio  di  sessanta
giorni  dalla  data  di  notifica,  oppure  in un massimo di tre rate
semestrali consecutive con l'applicazione dell'interesse  del  cinque
per  cento  composto a far tempo dal sessantesimo giorno dalla stessa
data.
   3. L'eventuale ricalcolo della pensione, da  effettuarsi  dopo  il
completamento  del  versamento  dell'onere  di  riscatto, decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello della domanda  di  riscatto
e,  comunque,  da  data  non  anteriore  a quella di decorrenza della
pensione.
                               Art. 6.
                          Norma transitoria
   1. Per coloro che risultino continuativamente iscritti alla Cassa,
in qualita' di liberi professionisti o a seguito di ricongiunzione di
periodi assicurativi presso altri enti ex legge n. 45/1990,  da  data
anteriore  al  2  novembre  1990  e per coloro che si avvalgano della
facolta' di cui al precedente art. 5, l'onere di  cui  al  precedente
art. 4 e' dovuto nelle seguenti percentuali:
     a) 40% se l'iscrizione e' avvenuta nel corso del 1961;
     b) 41,70% se l'iscrizione e' avvenuta nel corso del 1962;
     c) 43,40% se l'iscrizione e' avvenuta nel corso del 1963 e cosi'
via  con incremento annuale di 1,70 ove l'iscrizione sia avvenuta nel
corso degli anni successivi.
   2. Qualora  siano  intervenute  interruzioni  nell'iscrizione  non
ricongiunte   ex  legge  n.  45/1990,  si  fa  riferimento,  ai  fini
dell'individuazione dell'onere dovuto, all'anno nel corso  del  quale
e' avvenuta l'ultima iscrizione.
   3. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono avere carattere
di  continuita'  fino  alla  data  di  presentazione della domanda di
riscatto o fino alla data di cancellazione dalla  Cassa,  per  coloro
che  si  avvalgano  della  facolta'  di  cui al precedente art. 5, la
domanda  di riscatto deve essere presentata nel termine perentorio di
un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme, ovvero,  se
successiva,  nel  termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
maturazione del requisito di cui all'art. 1, comma primo.
                               Art. 7.
      Integrazione contributiva per gli anni anteriori al 1982
   1.  La  presentazione  della  domanda   per   l'integrazione   dei
versamenti contributivi individuali relativi agli anni antecedenti il
1982,  o  per  il  completamento di essa, e' ammessa entro il termine
perentorio di un  anno  dalla  pubblicazione  delle  presenti  norme;
l'integrazione  deve  essere  estesa  a  tutti gli anni consecutivi a
partire dal primo oggetto di richiesta e fino al  1981  compreso.  La
facolta'  puo'  essere esercitata dagli iscritti alla Cassa alla data
del  2  novembre  1990,  purche'  non  abbiano  conseguito,   o   non
conseguano, la pensione della Cassa con decorrenza antecedente a tale
data.
   2.  L'integrazione  contributiva,  o  il completamento di essa, e'
calcolata con le modalita' di cui all'art. 23 della legge  3  gennaio
1981, n. 6.
   3.  L'integrazione  contributiva, o il completamento di essa, sono
rivalutati, a partire dal 1983 e fino al 1990, in base  alla  tabella
dei  coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 14, comma secondo,
della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenute presenti le modifiche di cui
agli articoli 12 e 13 della legge 11 ottobre 1990, n. 290.
   4. Gli  importi  dovuti  devono  essere  corrisposti,  a  pena  di
decadenza,  in  unica  soluzione,  entro  sei  mesi  dalla data della
richiesta della Cassa.
   5. L'eventuale ricalcolo della pensione decorre dal  primo  giorno
del mese successivo a quello della domanda di cui al precedente primo
comma,  e,  comunque,  da  data  non anteriore a quella di decorrenza
della pensione.