A tutti gli UPICA
                                  A tutte le camere di commercio
                                    e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
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                                  Gabinetto
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  -
                                  Servizio repressione frodi
  Il divieto all'importazione di paste  alimentari  aventi  requisiti
diversi da quelli fissati dalla normativa italiana vigente in materia
contrasta  con  l'art.  30  del  trattato CEE cosi' come interpretato
dalla Corte di giustizia  della  Comunita'  europea  in  una  diffusa
giurisprudenza.
  La  Corte,  infatti,  ha  sancito  il  principio  secondo  cui ogni
prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro
deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro.
  La predetta Corte ha inoltre dichiarato che l'art. 30 del  Trattato
e'  dotato  di  efficacia  diretta  ed  in quanto tale attributivo ai
singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
  Infine la stessa Corte, con sentenza del 22 giugno 1989  (prot.  n.
103/88),  ha dichiarato altresi' che gli organi amministrativi di uno
Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di una  norma  del  diritto
comunitario  corrispondente  ai  requisiti  della  efficacia diretta,
disattendendo precetti dell'ordinamento giuridico  interno  con  esso
confliggenti.
  A   non  diversa  soluzione  e'  pervenuta,  del  resto,  la  Corte
costituzionale (v. dec. 4 luglio 1989 n. 389).
  Premesso quanto sopra ed in attesa della necessaria modifica  della
normativa   vigente,   in  particolare  della  legge  n.  580/67,  e'
consentita l'importazione delle paste alimentari legalmente  prodotte
negli altri Paesi membri della Comunita' economica europea e messe in
commercio nel territorio nazionale. Le predette paste devono indicare
la esatta composizione del prodotto commercializzato e in particolare
devono recare sulle confezioni le seguenti indicazioni:
    a)  "pasta  di  semola  di grano duro", qualora essa sia prodotta
solo con grano duro;
    b) "pasta di semola di grano duro e sfarinati di  grano  tenero",
qualora il primo componente prevalga sul secondo;
    c) "pasta di sfarinati e di grano tenero e semola di grano duro",
qualora il primo componente prevalga sul secondo;
    d)  "pasta  di  sfarinati  di  grano  tenero",  qualora  essa sia
prodotta solo con grano tenero.
                                                 Il Ministro: GUARINO