IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  1,  comma  2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che
dispone,  tra  l'altro,  che  il  Ministero  dell'ambiente  curi   la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma  5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che
dispone che  il  Ministero  dell'ambiente  curi  l'adempimento  delle
convenzioni  internazionali  concernenti  l'ambiente  e il patrimonio
naturale;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce  al
Ministero  dell'ambiente  il potere di emanare ordinanze contingibili
per la tutela dell'ambiente;
  Vista la direttiva n. 79/409 del Consiglio CEE del  2  aprile  1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Visto   in   particolare   l'art.   1,   comma  1,  concernente  la
conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico;
  Visto in particolare l'art. 4, comma  1,  che  concerne  le  misure
speciali  di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per le spe-
cie dell'allegato 1 della direttiva medesima;
  Visto in particolare l'art. 4, comma 2, che concerne le  misure  di
conservazione  per  le specie migratrici non comprese nell'allegato 1
della direttiva medesima;
  Visto in particolare l'art. 5, lettera a), relativo al  divieto  di
uccisione  di  tutte  le  specie  di  cui  all'art. 1 della direttiva
medesima;
  Visto in particolare l'art. 7, comma 1, che consente la caccia solo
nei confronti delle specie elencate nell'allegato II;
  Visto  in  particolare  l'art.  9,  comma  1,   che   consente   la
possibilita'  di  deroghe al divieto di uccisione solo in presenza di
determinate e tassative condizioni;
  Considerato che le seguenti specie:  Francolino  di  monte  (Bonasa
bonasia),   Fringuello   (Fringilla  coelebs)  e  Peppola  (Fringilla
montifringilla) sono ricomprese tra quelle che godono  di  protezione
ai  sensi degli articoli 1, 4 e 5 della direttiva n. 79/409/CEE e che
non sono inserite nell'elenco delle spese cacciabili allegato a detta
direttiva;
  Visto il parere espresso in data 25  settembre  1992  dall'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica,  secondo cui, stante il mancato
inserimento nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE, eventuali
prelievi a carico delle specie sopracitate non  possono  configurarsi
come  atti  generalizzati  di caccia ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n. 157, ma eventualmente solo come prelievo in deroga ai  sensi
dell'art.   9   della   predetta  direttiva;  deroga  che,  tuttavia,
presuppone,  tra   l'altro,   la   disponibilita'   di   informazioni
sufficientemente  precise  circa  la  distribuzione,  la densita', la
produttivita', la fenologia e le rotte di migrazione di ciascuna spe-
cie  in  ciascuna  area  geografica  interessata,   attualmente   non
disponibili;
  Considerato,   pertanto,   che  si  rende  necessario  disporre  il
temporaneo divieto di caccia alle specie in questione,  onde  evitare
che,  nelle  more  dell'eventuale adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, al fine  di  escluderle  dall'elenco  delle
specie cacciabili, si verifichino gravissimi danni alle specie stesse
e quindi all'ambiente;
  Considerato,  peraltro  che, secondo la costante giurisprudenza sia
della Corte costituzionale che dei giudici ordinari e amministrativi,
le statuizioni delle direttive  comunitarie,  aventi  -  come  quelle
sopramenzionate  -  contenuto certo, categorico ed incondizionato, si
applicano  direttamente  nel   territorio   dello   Stato   italiano,
indipendentemente  da  ogni  altra  normativa  interna  eventualmente
esistente in materia;
                               Ordina:
  E' vietata su tutto il territorio nazionale la caccia  alle  specie
ornitiche:
   Francolino di monte (Bonasa bonasia);
   Fringuello (Fringilla coelebs);
   Peppola (Fringilla montifringilla),
fino  alla  data  di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del
comma 3 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e comunque
per un periodo non superiore ai sei mesi.
   La  presente  ordinanza  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' immediatamente eseguibile.
    Roma, 10 novembre 1992
                                           Il Ministro: RIPA DI MEANA