IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Montefalco" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Montefalco" corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Montefalco" Sagrantino e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1992, n. 160; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" Sagrantino possiede i requisiti di particolare pregio di cui all'art. 8 della predetta legge n. 164 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata; Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata del vino "Montefalco" Sagrantino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Monfefalco" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.