IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979,
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini "Montefalco" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata  dagli  interessati,  a  termini  degli
articoli  6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa
ad  ottenere  il  riconoscimento  della  denominazione   di   origine
controllata   e  garantita  "Montefalco"  corredata  dal  parere  del
comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di origine dei vini favorevole al riconoscimento della
denominazione  di  origine   controllata   e   garantita   del   vino
"Montefalco"  Sagrantino  e  la  relativa proposta di disciplinare di
produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 1992, n. 160;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al  parere  ed
alla proposta del disciplinare sopra citati;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato che il vino  a  denominazione  di  origine  controllata
"Montefalco" Sagrantino possiede i requisiti di particolare pregio di
cui  all'art. 8 della predetta legge n. 164 e che sussistono per esso
le condizioni richieste per il passaggio della sua  denominazione  di
origine  dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a
quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;
  Ritenuta l'opportunita', in  relazione  alle  considerazioni  sopra
esposte, di accogliere la domanda sopracitata;
  Considerato  che  l'art. 8, comma 3, della citata legge 10 febbraio
1992, n. 164,  concernente  modalita'  procedurali,  dispone  che  il
riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e la delimitazione
delle   rispettive   zone   di    produzione    vengano    effettuati
contestualmente   all'approvazione   dei   relativi  disciplinari  di
produzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle
foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione  di  origine  controllata  del  vino  "Montefalco"
Sagrantino,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30
ottobre  1979  e'  riconosciuta   come   denominazione   di   origine
controllata e garantita ed e' approvato nel testo annesso al presente
decreto il relativo disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata e garantita "Monfefalco" e'
riservata  al  vino  che  risponde  alle  condizioni  ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al  primo  comma  del
presente  articolo,  le  cui  norme  entrano in vigore il 1› novembre
1992.