IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata del vino "Sangiovese di Romagna" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14
settembre  1976  con  i  quali  sono  state  apportate  modifiche  al
disciplinare di produzione del vino in questione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione del vino
"Sangiovese di Romagna" formulata dal comitato  stesso  e  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 1992;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  "Sangiovese  di  Romagna",  approvato  con il
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio  1967  e  modificato
con  i  decreti  del  Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 e 14
settembre 1976,  e'  sostituito  per  intero  dal  testo  annesso  al
presente decreto che entra in vigore il 1› novembre 1992.